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Manca capacità di volere: inimputabile, e rifiuto della terapia non rileva (Cass. 12283/25)

28 marzo 2025, Cassazione penale

In tema di imputabilità, l'assenza della capacità di volere può assumere rilevanza autonoma e decisiva ai fini della (in)imputabilità  anche in presenza di accertata capacità di intendere (e di comprendere il disvalore sociale della azione delittuosa), ove sussistano due essenziali e concorrenti condizioni: a) gli impulsi all'azione che l'agente percepisce e riconosce come riprovevole (in quanto dotato di capacità di intendere) siano di tale ampiezza e consistenza da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze; b) ricorra un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato da quello specifico disturbo mentale, che deve appunto essere ritenuto idoneo ad alterare non l'intendere, ma il solo volere dell'autore della condotta illecita.

Le dispoisizioni del ciodice penale che ritengono rilevante il fatto che il reo si sia messo nelle condizioni di incapacità volontariamente, per assunzione di alcolici o droghe, si riferiscono per l'appunto a tali casi, non certo a quello di mancata sottoposizione ad una terapia volta a eliminare o ridurre gli effetti della patologia mentale: sono norme speciali che non possono ovviamente essere applicate in malam partem oltre i casi in esse previsti e che peraltro rispondono ad una diversa ratio, rispetto a quella di cui al caso in esame (omessa assunzione di terapia volta a curare la patologia mentale), la quale presuppone, peraltro, una lucidità che manca nell'agente, a differenza dei casi previsti da dette norme.

Corte di cassazione

sez. V penale

 udienza 25 febbraio 2025 - motivazioni 28 marzo 2025, n. 12283

Ritenuto in fatto

1. G.A. è stato condannato per il reato di atti persecutori ai danni dei suoi condomini, i coniugi D.M. e M.M., tutti abitanti in via (OMISSIS), (OMISSIS), alla pena di un anno di reclusione, con applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni alle parti civili. Il giudice ha riconosciuto una parziale capacità di intendere e di volere al momento del fatto in capo all'imputato.

2. La Corte d'appello di Roma ha rigettato il gravame del G.A..

Ha aderito alla valutazione del perito M. circa la parziale capacità di intendere e di volere di G.A., sottolineando, fra l'altro, la sua opposizione a sottoporsi con costanza ai necessari trattamenti terapeutici.

3. Ha proposto ricorso a questa Corte il difensore dell'imputato.

3.1. Col primo motivo lamenta la violazione dell'art. 85 cod. pen.

Il ricorrente deduce l'erronea valutazione dell'imputabilità da parte dei giudici di merito. Si contesta che, nonostante la perizia M. avesse evidenziato una compromissione totale della capacità di volere, pur ritenendo integra quella di intendere, la Corte d'Appello abbia comunque ritenuto G.A. imputabile.

Si richiama, inoltre, la perizia elaborata dal dottor D. in altro procedimento, che aveva, invece, concluso per la totale incapacità di intendere e di volere, in relazione ad un periodo temporale vicino a quello relativo alle imputazioni in esame.

Si menziona la giurisprudenza di legittimità che richiede la compresenza di entrambe le capacità (intendere e volere) per l'imputabilità.

3.2. Col secondo motivo lamenta la manifesta illogicità e l'incompletezza della motivazione della sentenza impugnata, per la valutazione non approfondita della perizia medico-legale. Si reiterano argomenti analoghi a quelli anzidetti, deducendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare adeguatamente la totale compromissione della capacità di volere dell'imputato.

3.3. Col terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 89 cod. pen. sul vizio parziale di mente, in quanto tale norma presuppone la sussistenza sia della capacità di intendere che di volere, seppur grandemente scemate. Nel caso di specie, il ricorrente difetterebbe totalmente della capacità di volere, rendendo illegittima l'applicazione della menzionata disposizione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

2. Come correttamente evidenziato dal ricorrente, il riferimento dell'art. 85 cod. pen. sia alla capacità di intendere che a quella di volere rende evidente come «la imputabilità debba essere congiuntamente riferita ad entrambe tali attitudini, difettando essa in mancanza anche di una sola delle stesse» (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317-01).

Questa Corte ha altresì precisato che, in tema di imputabilità, l'assenza della capacità di volere può assumere rilevanza autonoma e decisiva, valorizzabile agli effetti del giudizio ex artt. 85 e 88 cod. pen., anche in presenza di accertata capacità di intendere (e di comprendere il disvalore sociale della azione delittuosa), ove sussistano due essenziali e concorrenti condizioni: a) gli impulsi all'azione che l'agente percepisce e riconosce come riprovevole (in quanto dotato di capacità di intendere) siano di tale ampiezza e consistenza da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze; b) ricorra un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato da quello specifico disturbo mentale, che deve appunto essere ritenuto idoneo ad alterare non l'intendere, ma il solo volere dell'autore della condotta illecita. È comunque onere dell'interessato dimostrare il carattere cogente dell'impulso stesso (così Sez. 5, n. 22659 del 08/03/2023, C., Rv. 284750-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 5, n. 8282 del 09/02/2006, Rv. 233228-01 e Sez. 6, n. 18458 del 05/04/2012, Rv. 252686-01).

Nella specie, la Corte di appello non ha fatto buon governo di tali consolidati principi, in quanto ha confermato la decisione del giudice di primo grado, che ha riconosciuto all'imputato il solo vizio di mente parziale, richiamando la deposizione e la perizia della consulente M., che, pur riconoscendo un disturbo della personalità con caratteristiche paranoidi, concludeva per una parziale capacità di intendere e di volere, senza tuttavia approfondire adeguatamente il profilo della capacità di volere, che pure parrebbe assumere integralmente mancante.

In particolare, partendo dall'assunto che, secondo il detto ausiliario, "la capacità di intendere del G.A., anche nei momenti di alterazione, rimane sostanzialmente integra", la sentenza d'appello rimarca che "quel che viene meno è la capacità di inibire le proprie condotte reattive e quindi la propria capacità di autocontrollo, di volere".

In tal modo, dunque, la Corte d'appello disattende i principi suddetti, omettendo di approfondire - ed eventualmente di trarre, poi, le dovute conseguenze - se tale incapacità di volere avesse le caratteristiche sopra menzionate e fosse tale, insomma, da escludere in toto la capacità di autodeterminarsi e da integrare vizio totale di mente.

Né, evidentemente, a ciò sopperisce l'affermazione secondo cui: "... pare erroneo fare riferimento ad un vizio totale di mente ancorché riferito al momento del fatto, posto che è l'imputato stesso che, sottraendosi alla terapia, instaura il meccanismo psicopatologico che lo conduce infine a commettere gli atti integranti il reato contestatogli" (pagina 5 sentenza d'appello).

Trascura, il giudice d'appello, di considerare quanto poco dopo afferma, ovvero che, secondo la dottoressa M., "difettando una precisa consapevolezza di malattia, il G.A., ove non adeguatamente supportato, tende a sottrarsi alla terapia e quindi in tal modo a ricadere nella sua condizione derivante dal disturbo di personalità che lo affligge". Dunque, è la stessa patologia da cui è affetto che lo porta nelle dette condizioni: il che esclude che egli si sottragga consapevolmente alla terapia.

E trascura, altresì, di considerare, lo stesso giudice, come gli articoli 92 e 93 cod. pen., che ritengono irrilevante il fatto che il reo si sia messo nelle condizioni di incapacità volontariamente, per assunzione di alcolici o droghe, si riferiscono per l'appunto a tali casi, non certo a quello di mancata sottoposizione ad una terapia volta a eliminare o ridurre gli effetti della patologia mentale. Insomma, si tratta di norme speciali che non possono ovviamente essere applicate in malam partem oltre i casi in esse previsti e che peraltro rispondono ad una diversa ratio, rispetto a quella di cui al caso in esame (omessa assunzione di terapia volta a curare la patologia mentale), la quale presuppone, peraltro, una lucidità che manca nell'agente, a differenza dei casi previsti da dette norme.

3. Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, affinché, alla luce dei principi sopra enunciati, proceda a un nuovo esame della questione dell'imputabilità del G.A., tenendo conto di tutte le risultanze peritali e motivando in modo puntuale e coerente le proprie conclusioni.

Al giudice del rinvio va, altresì, devoluta la regolamentazione tra le parti delle spese relative al giudizio di legittimità.

La materia trattata, inerente dati sensibili, quali le condizioni di salute delle persone, impone di disporre che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ex art. 52 d.lgs. 196/03, in caso di diffusione della presente sentenza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.