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Lavori di pubblica utilità anche dopo il passaggio in giudicato? (Cass. 6879/21)

23 febbraio 2021, Cassazione penale

Quando è stato emesso decreto penale di condanna, l’imputato può chiedere la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, nei casi previsti dalla legge, senza la necessaria presentazione dell’atto di opposizione ma sempre entro il termine di 15 giorni dalla notifica del decreto. In tal caso il GIP può operare la sostituzione della pena stabilita nel decreto con il lavoro di pubblica utilità, ovvero, in difetto dei presupposti, può rigettare la richiesta, dichiarando esecutivo il decreto penale in difetto di tempestiva opposizione.

 

Corte di Cassazione

sez. IV Penale, sentenza 13 gennaio – 23 febbraio 2021, n. 6879
Presidente Ciampi – Relatore Ranaldi

Ritenuto in fatto

1. Il difensore di P.F. ricorre per cassazione avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Novara del 23.6.2020 che ha dichiarato "non luogo a provvedere" sull’istanza del ricorrente di adesione alla sostituzione della pena - irrogata con Decreto Penale n. 10 del 2020 emesso dallo stesso Ufficio per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), comma 2-sexies, (commesso il (OMISSIS)) - con i lavori di pubblica utilità ex art. 186 C.d.S., comma 9 bis. Il GIP non ha provveduto sull’istanza, ritenendo necessario il deposito di un atto di opposizione ai fini della richiesta in questione.
Il ricorrente deduce violazione di legge e abnormità del provvedimento impugnato, avendo il giudicante pregiudicato il diritto dell’interessato di avvalersi di una norma di legge (art. 186 C.d.S., comma 9-bis) che prevede la possibilità di sostituire la pena con i lavori di pubblica utilità anche in sede di decreto penale di condanna, a fronte di una richiesta presentata entro il termine utile ed ai fine di avvalersi della pena più favorevole prevista dal decreto penale di condanna rispetto ad altri riti alternativi attivabili tramite opposizione.
2. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.
2. La questione che si pone è quella di stabilire se è possibile per l’imputato, a seguito di emissione di decreto penale, chiedere di accedere ai lavori di pubblica utilità - nei casi previsti dalla legge - senza presentare un formale atto di opposizione. Ciò, ovviamente, nei casi in cui nel decreto non sia già stata operata la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, come pure è consentito dalla norma che qui rileva, vale a dire l’art. 186 C.d.S., comma 9-bis (ma il discorso vale anche per l’analoga disposizione di cui all’art. 187 C.d.S., comma 8-bis).
Il Collegio ritiene che al predetto quesito debba essere data risposta positiva, sulla scorta delle seguenti considerazioni.
3. Si deve, in primo luogo, osservare come l’unico precedente rilevante è quello cristallizzato nella seguente massima: "Quando è stato emesso decreto penale di condanna, la successiva richiesta del difensore del condannato di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 187, comma 8 bis, deve essere proposta nell’ambito dell’eventuale giudizio di opposizione, ma non può costituire oggetto di un’autonoma istanza formulata per ottenere la modifica del decreto, da parte del giudice per le indagini preliminari, poiché questi, una volta emesso il provvedimento, si spoglia dei poteri decisori sul merito dell’azione penale (Sez. 1, n. 24055 del 15/04/2015, Apicella, Rv. 26396801)".
Il principio espresso dalla massima citata è solo apparentemente contrario a quello che si vuole affermare in questa sede.
Quella massima, in effetti, apparentemente afferma più di quanto sotteso alla concreta vicenda giudicata dalla Cassazione. In quel caso, infatti, dopo l’emissione del decreto penale, l’imputato aveva avanzato, in via principale, istanza di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità e, in via subordinata, atto di opposizione a decreto penale. Il GIP aveva rigettato l’istanza di sostituzione e, stante la richiesta subordinata, aveva emesso decreto di citazione a giudizio. L’imputato aveva quindi presentato ricorso per cassazione avverso il rigetto del GIP della sua istanza di sostituzione della pena. La Corte aveva dichiarato il ricorso inammissibile, sulla base della seguente ratio decidendi: "avendo l’imputato proposto rituale opposizione al decreto penale di condanna, la richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità deve trovare la propria collocazione all’interno del giudizio originato dalla presentazione dell’opposizione, e non può costituire oggetto di una autonoma istanza formulata al di fuori della sede processuale propria". In sostanza, in quella sentenza è stato solo stabilito il condivisibile principio secondo cui, in caso di opposizione, il giudice per le indagini preliminari esaurisce i suoi poteri decisori sul merito dell’azione penale, non potendo provvedere autonomamente a modificare il decreto penale opposto.
4. Nel caso in esame, invece, è pacifico che non vi è stato alcun atto di opposizione, sicché il caso è diverso: qui occorre stabilire se il decreto penale è modificabile dal GIP - in punto di pena sostitutiva - qualora l’istanza sia presentata dall’imputato, senza un formale atto di opposizione, nel termine di 15 giorni, oltre il quale il decreto non è, ovviamente, più modificabile (divenendo esecutivo ex art. 461 c.p.p., comma 5).
5. La risposta non può che essere affermativa, sulla scorta di quanto espressamente previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 9-bis (e dall’analoga norma di cui all’art. 187 C.d.S., comma 8-bis).
Tale disposizione stabilisce chiaramente che "la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54...".
Il che significa incontrovertibilmente che il GIP può operare la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità già in fase di emissione del decreto penale. Ma se ciò è vero, a maggior ragione tale sostituzione può essere operata successivamente, qualora vi sia una richiesta esplicita dell’imputato nei termini di legge, indipendentemente dalla presentazione di un atto di opposizione. È la stessa disposizione a stabilirlo, sia pure a contrario, là dove prevede che la sostituzione della pena è subordinata alla "non opposizione" da parte dell’imputato. In tal senso, l’istanza espressa proveniente dall’imputato (di accedere ai lavori di pubblica utilità) può essere letta come una esplicita "non opposizione", idonea ad attivare la procedura di applicazione della pena sostitutiva, in luogo di quella pecuniaria indicata nel decreto penale di condanna (non opposto), da parte del GIP.
6. Una diversa interpretazione, oltre a non essere coerente con la ratio della disposizione esaminata, largamente favorevole alla pena sostitutiva anche in sede di decreto penale, potrebbe far sorgere dubbi di costituzionalità della norma, per violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.), essendo pregiudicato il diritto dell’imputato di ottenere la sostituzione della pena stabilita nel decreto con i lavori di pubblica utilità. In effetti, se è vero che è sempre possibile presentare un atto di opposizione al decreto penale e poi chiedere in giudizio i lavori di pubblica utilità, è anche vero che in questo modo la pena su cui calcolare la sostituzione sarebbe inevitabilmente più alta rispetto a quella certamente più favorevole (v. art. 459 c.p.p., comma 2) - irrogata nel decreto penale; ne consegue un sicuro e concreto interesse dell’imputato a vedersi sostituire la pena specificamente indicata nel decreto penale, e non una pena più alta fissata dal giudice nel giudizio conseguente all’opposizione.
Non va dimenticato, peraltro, che la richiesta dei lavori di pubblica utilità attiva un subprocedimento che può essere considerato, in senso lato, un "rito alternativo", da cui discende, in caso di esito positivo - come per l’istituto della messa alla prova - l’estinzione del reato. Si tratta, in definitiva, di un caso specifico, limitato a determinati reati, di "messa alla prova", con meccanismi parzialmente diversi ma sempre riconducibile alla generale categoria della c.d. Probation, che secondo la definizione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa descrive l’esecuzione in area penale esterna di sanzioni e misure definite dalla legge ed imposte ad un autore di reato (cfr. Recommandation CM/Rec (2010)1 e Recommandation CM/Rec (92)16)).
Sotto questo profilo, si tratta di un istituto sicuramente favorevole all’imputato, che deve pertanto trovare larga applicazione in tutti i casi previsti dalla legge. In questa prospettiva, le disposizioni normative che lo prevedono devono essere interpretate, nel dubbio, in modo tale da consentire un ampio e facile accesso dell’istituto ai soggetti che ne possano beneficiare.
7. In conclusione, deve essere stabilito il seguente principio di diritto: "Quando è stato emesso decreto penale di condanna, l’imputato può chiedere la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, nei casi previsti dalla legge, senza la necessaria presentazione dell’atto di opposizione ma sempre entro il termine di 15 giorni dalla notifica del decreto. In tal caso il GIP può operare la sostituzione della pena stabilita nel decreto con il lavoro di pubblica utilità, ovvero, in difetto dei presupposti, può rigettare la richiesta, dichiarando esecutivo il decreto penale in difetto di tempestiva opposizione". Per il resto, la gestione del procedimento conseguente all’ammissione ai lavori di pubblica utilità segue le regole previste dalla normativa di riferimento (estinzione del reato in caso di esito positivo dei lavori o ripristino della pena sostituita in caso di violazione degli obblighi connessi alla probation).
8. Consegue alla suddetta impostazione l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Il GIP del Tribunale di Novara ha errato nel ritenere che fosse necessario presentare atto di opposizione a decreto penale per provvedere sulla tempestiva istanza del P. di sostituzione della pena irrogata con il decreto penale n. 10/20 emesso nei suoi confronti - per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), comma 2-sexies, - con i lavori di pubblica utilità.
Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti al Tribunale di Novara affinché il competente Giudice delle indagini preliminari provveda sull’istanza nei modi e nei termini previsti dalla legge, attenendosi al principio di diritto sopra menzionato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Novara per l’ulteriore corso.