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Lavoratore rifiuta il vaccino, ferie forzate (Tr. Belluno, 12/21)

19 marzo 2021, Tribunale di Belluno

Legittimo per il datore di lavoro collocare in ferie forzate ma retribuite i lavoratori, operatori sanitari di una RSA, che avevano rifiutato la vaccinazione anti Covid19.

 

TRIBUNALE DI BELLUNO

n. 12/2021 R.G.

Ordinanza ex art. 700 c.p.c.

Il Giudice

sciogliendo la riserva assunta con verbale di trattazione scritta in data 16.3.21;

ritenuto che risulta difettare il fumus boni iuris, disponendo l’art. 2087 c.c.che “ L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro“;

ritenuto che è ormai notoria l’efficacia del vaccino per cui è causa nell’impedire l’evoluzione negativa della patologia causata dal virus SARS -CoV-2, essendo notorio il drastico calo di decessicausati da detto virus, fra le categorie che hanno potuto usufruire del suddetto vaccino, quali il personale sanitarioe gli ospiti di RSA, nonché, più in generale, nei Paesi, quali Israelee gli Stati Uniti, in cui il vaccino proposto ai ricorrenti è stato somministrato a milioni di individui;

rilevato che è incontestato che i ricorrenti sono impiegati in mansioni a contatto con persone che accedono al loro luogo di lavoro;

ritenuto che è, pertanto, evidente il rischio per i ricorrenti di essere contagiati, essendo fra l’altro notorio che non è scientificamente provato che il vaccino per cui è causa prevenga, oltre alla malattia, anche l’infezione;

ritenuto che la permanenza dei ricorrenti nel luogo di lavoro comporterebbeper il datore di lavoro la violazione dell’obbligo di cui all’art. 2087 c.c. il quale impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei suoi dipendenti;

che è ormai notorio che il vaccino per cui è causa -notoriamente offerto, allo  stato,soltanto al personale sanitario enon anche al personale di altre imprese, stante la attuale notoria scarsità per tutta la popolazione-costituisce una misura idoneaa tutelare l’integrità fisica degli individui a cui è somministrato, prevenendo l’evoluzione della malattia;

ritenuto, quanto al periculum in mora, che l’art. 2109 c.c.dispone che il prestatore di lavoro“Ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro“;

che nel caso di specie prevale sull’eventuale interesse del prestatore di lavoro ad usufruire di un diverso periodo di ferie, l’esigenza del datore di lavoro di osservare il disposto di cui all’art. 2087 c.c.;

ritenuta l’insussistenza del periculum in mora quanto alla sospensione dal lavoro senza retribuzione ed al licenziamento, paventati da parte ricorrente, non essendo stato allegato da parte ricorrente alcun elemento da cui poter desumere l’intenzione del datore di lavoro di procedere alla sospensione dal lavoro senza retribuzione e al licenziamento;

ritenuto che, attesa l’assenza di specifici precedenti giurisprudenziali, sussistono le condizioni di cui all’art. 92 co. II c.p.c. per compensare le spese processuali.

P.Q.M.visto l’art. 700 c.p.c.;

1.rigetta il ricorso;

2.compensa le spese processuali.

Belluno, 19/03/2021

Il Giudice Dott.ssa Anna Travìa