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La riabilitazione penale: come ripulire la fedina penale (art.178 c.p.)

13 luglio 2018, Nicola Canestrini

La persona che desidera cancellare gli effetti di una condanna penale, ripulendo la sua fedina penale e tornando a essere (quasi) come un incensurato, può chiedere la riabilitazione: questa non è atto non di clemenza, ma di giustizia, dato che chi si trova nelle condizioni previste dalla legge ha un vero e proprio diritto alla riabilitazione.

In breve:

Le condizioni per ottenere la riabilitazione sono:

  1. decorso di un certo periodo di tempo (almeno 3 anni dalla espiazione / estinzione della pena)
  2. buona condotta
  3. pagamento delle spese processuali e degli obblighi risarcitori derivanti dal reato (obbligazioni civili)

Prima di procedere conl'istanza per riabilitazione, conviene fare richiesta di copia del casellario penale (fedina penale) e della visura, chiedendo presso il tribunale copia della sentenza di condanna.

Sarà poi indispensabile contattare l'Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale (per capire a quanto ammontano e come pagare spese processuali) nonché le vittime e i danneggiati del reato (per concordare un risarcimento, meglio se per iscritto e con raccomandata).

La riabilitazione si può richiedere anche personalmente, ad esempio utilizzando il fac simile in calce, senza cioè la necessità di rivolgersi ad un avvocato (con i rischi del .. fai da te).

Quanto costa il procedimento di riabilitazione?

Parlando di costi: si consideri che, la riabilitazione può essere concessa solo se vengono adempiute le cd. obbligazioni civili, cioè le spese processuali e i risarcimenti per il reato commesso e per il quale viene chiesta la riabilitazione, costi di cui bisognerà tenere conto. Può essere conveniente quindi chiedere la estinzione del reato (se c'è pena sospesa o pena patteggiata, cfr. infra). se ci si rivolge ad un avvocato, le tariffe penali prevedono una parcella (che andrà concordata per iscritto prima di iniziare)  che parte da 1.350 € per le spese legali (parametri minimi), salva la possibilità di usufruire di patrocinio a spese dello stato. 

 

1. Natura e funzione dell'istituto

La riabilitazione

  • presuppone espiata (o altrimenti estinta) la pena principale,
  • interviene dopo la pronuncia di una sentenza di condanna, e, se concessa,
  • fa venir meno le pene accessorie e ogni residuo effetto penale.

L'istituto è incentrato sul requisito della "buona condotta" che si richiede che il condannato abbia posto in essere per la durata di un certo periodo di tempo, ha funzione premiale e promozionale, in vista della risocializzazione del reo.

Per un verso, infatti, la riabilitazione costituisce, per tutto il periodo del tempo di "prova" tra condanna e momento in cui può essere richiesta, un incentivo, producendo sul condannato un effetto di educazione e di creazione di abitudine al rispetto della legge. Tale effetto permane, sia pure ridotto, anche dopo la concessione della riabilitazione, per il periodo di tempo nel quale essa è soggetta a revoca: periodo nel quale, infatti, il riabilitato sarà incentivato, se non a mantenere una buona condotta in senso ampio, quanto meno a non commettere gravi delitti, al fine di non perdere il beneficio guadagnato.

Per altro verso, la concessione della riabilitazione premia il condannato per la condotta positiva tenuta, estinguendo gli effetti penali “residuali” alla data in cui si realizzano i presupposti per la concessione del beneficio. Per effetti della condanna si intendono qui, per semplicità (ma la giurisprudenza è discordante) egli elementi ulteriori rispetto alla pena principale, caratterizzati da natura sanzionatoria, che rispondono alla finalità di prevedere una conseguenza pregiudizievole nei confronti dell’interessato con finalità punitiva o di tutela di specifici interessi pubblici [1].

2. Condizioni per la riabilitazione penale

A norma dell'art. 179 Codice penale, la riabilitazione è concessa ove sussistano talune positive condizioni e sempre che non ricorrano situazioni ostative.

Stabilisce infati la legge che “la riabilitazione è conceduta quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta , e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Il termine è di almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99. Il termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza (..)

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.

La riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato:

  1. sia stato sottoposto a misura di sicurezza , ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;
  2. non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.”

Le condizioni per la riablitazione sono dunque

  • passaggio del tempo (2.1)
  • la buona condotta (2.2)
  • la non sottoposizione a misure di sicurezza (2.3)
  • l’adempimento delle obbligazioni civili (2.4)

Vediamole, una alla volta. 

 2.1 Il passaggio del tempo

In primo luogo, la concessione del beneficio richiede quindi  il decorso di un certo tempo, diversamente modulato a seconda della pericolosità sociale del condannato, a partire dall'esecuzione o dall'estinzione della pena principale inflitta con la condanna.

Quanto all'esecuzione della pena principale, essa si compie nel giorno in cui il condannato ha finito di scontare la pena detentiva (oppure ha finito di scontare le misure alternative o sostitutive inflittegli in sostituzione), ovvero ha esaurito il pagamento della pena pecuniaria (o ha terminato di scontare le sanzioni nelle quali la pena pecuniaria sia stata convertita, perché non eseguita per insolvibilità del condannato stesso).

Nell'ipotesi di applicazione di pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, ai fini del calcolo del termine previsto per la riabilitazione occorre avere riguardo alla data di esecuzione di entrambe le pene, perché entrambe contribuiscono, allo stesso titolo, a costituire la pena principale del reato (C., Sez. I, 1.2.2011; C., Sez. I, 15.10.2004).

Meno agevole è individuare il giorno in cui la pena principale si sia in altro modo estinta, giacché è necessario fare riferimento, in tal caso, alla diversa disciplina di ciascuna singola causa di estinzione: in caso di condanna con sospensione condizionale della pena, il termine decorre nello «stesso momento dal quale decorre il termine della sospensione della pena».  

Nel caso di prescrizione della pena, di amnistia impropria e di indulto, il termine decorre, rispettivamente, dal compimento del periodo stabilito dagli artt. 172 e 173, ovvero dalla data della entrata in vigore del decreto che concede l'amnistia o l'indulto. L'estinzione della pena per grazia si verifica nella data in cui entra in vigore il decreto presidenziale che la concede.

Il maggior termine previsto dall'art. 179 cpv. per la concessione della riabilitazione ai recidivi qualificati decorre, nel caso di pluralità di sentenze di condanna, dalla data in cui la pena inflitta con l'ultima di esse è stata espiata o si è altrimenti estinta (C., Sez. II, 16.1.1976), anche se la recidiva sia stata riconosciuta con una sentenza precedente (C., Sez. V, 28.1.1997; C., Sez. I, 22.12.1992).

In caso di affidamento in prova al servizio sociale, il termine decorre dal momento in cui la prova si sia conclusa.

.. e per chi ha la ottenuto la sospensione condizionale della pena?

In giurisprudenza si è affermato l'orientamento per cui anche nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa l'istanza di riabilitazione può essere presentata quando siano decorsi almeno tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza, senza che occorra attendere il decorso del termine di cinque anni stabilito ai fini dell'operatività dell'effetto estintivo della pena correlato alla sospensione condizionale (C., Sez. I, 21.5.2009; C., Sez. I, 25.2.2009; C., Sez. I, 11.12.2008; per la precisazione che, d'altro canto, la novella introdotta con la L. 11.6.2004, n. 145 in tema di riabilitazione non ha comportato l'implicita modifica per equiparazione del termine quinquennale previsto per l'estinzione del reato in caso di condanna con sospensione condizionale cfr. C., Sez. I, 21.1.2007).

2.2 La buona condotta

Proseguendo nell'analisi delle positive condizioni necessarie per la concessione della riabilitazione, va ora esaminato il requisito della "buona condotta", di cui l'art. 179/1 c.p.. richiede che il condannato abbia dato "prove effettive e costanti" dalla esecuzione / estinzione della pena alla concessione della riabilitazione.

Il concetto di buona condotta va riferito esclusivamente alle esigenze del diritto penale, intendendolo come sinonimo di «risocializzazione», cioè conformazione da parte del reo del successivo comportamento ai precetti del vivere civile (esempi: occupazione lecita e stabile, tenore di vita onesto e corretto, l'abbandono assoluto di ogni frequentazione o rapporto  illecito,  ecc.).

Devono essere oggetto di valutazione attenta e complessiva le mere denunce o querele da cui il condannato sia successivamente stato colpito, e ciò in ragione della presunzione di non colpevolezza, la semplice esistenza di una o più denunce e la sola pendenza di un procedimento penale a carico per fatti successivi a quelli per i quali è intervenuta la condanna cui si riferisce l'istanza medesima (C., Sez. I, 26.11.2014-15.4.2015, n. 15471; C., Sez. I, 1.2.2012, n. 6528; C., Sez. I, 8.5.2008). Per la precisazione, però, che la domanda di riabilitazione può essere rigettata anche sulla base della valutazione di fatti criminosi commessi dall'istante e storicamente accertati che non abbiano formato oggetto di una pronuncia di condanna (ma ad esempio, come nel caso di specie, siano stati definiti con l'oblazione) si legga C., Sez. I, 10.2.2009.

 2.3. La non sottoposizione a misure di sicurezza

L'art. 179 c.p. prevede due condizioni ostative alla concessione della riabilitazione.

La prima è costituita dalla circostanza che il condannato sia stato sottoposto a misura di sicurezza diversa dalla espulsione dello straniero dallo Stato o dalla confisca e il provvedimento non sia stato revocato (art. 179, 6° co., n. 1).

La attuale sottoposizione a misura di sicurezza segnala infatti la perdurante pericolosità sociale del condannato, la quale, secondo la valutazione del legislatore, inevitabilmente smentisce la sussistenza del necessario requisito della buona condotta ; specularmente, l'avvenuta revoca della misura eventualmente disposta sancisce la cessata pericolosità del soggetto e determina, dunque, il venir meno della preclusione alla riabilitazione.

2.4. Il mancato adempimento delle obbligazioni civili (risarcimenti e spese di giustizia)

La seconda condizione ostativa alla riabilitazione consiste nel mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, in assenza della prova da parte del condannato di essersi trovato nell'impossibilità di adempierle (art. 179/6 n. 2 codice penale): ciò costituisce una applicazione specifica della dimostrazione della buona condotta che il riabilitando deve fornire.

Il primo sintomo dell'avvenuta risocializzazione del condannato, infatti, è costituito dal positivo interessamento di quest'ultimo nei confronti dell'offeso dal reato, concretatosi nella fattiva riparazione delle conseguenze determinate dalla propria condotta illecita; viceversa, l'assenza ingiustificata di qualsivoglia interessamento in tal senso costituisce sintomo del mancato processo di risocializzazione.

Le obbligazioni civili derivanti dal reato sono quelle indicate negli artt. 185 ss.: l'obbligo del risarcimento del danno e delle restituzioni, ma anche la pubblicazione della sentenza come forma di riparazione del danno e quello di rifondere allo Stato le spese processuali (cd. spese di giustizia).

L'obbligo di adempiere le obbligazioni civili derivanti da reato rileva anche qualora esse non siano richieste (ad es. con la costituzione di parte civile) nè siano state dichiarate né dalla sentenza penale di condanna, oggetto della richiesta riabilitazione, né da alcun'altra sentenza, penale o civili.

Ciò perché è condizione prevista dalla legge e discendente dal fatto stesso del reato, sicché non occorre che essa risulti dalla sentenza di condanna.

La Suprema Corte addossa quindi al condannato, nel caso che la persona danneggiata non abbia avanzato richieste risarcitorie, l'onere di assumere l'iniziativa della consultazione con quest'ultima per l'individuazione di un'adeguata offerta riparatoria, eventualmente in via equitativa per il ristoro degli interessi della collettività. Sono ininfluenti, ai fini della valutazione dell'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato, sia la circostanza che le persone offese non si siano costituite parte civile nel processo sia che esse non abbiano chiesto al condannato un ristoro dei danni patiti a causa della sua condotta di reato.

Anche in relazione ad una sentenza di patteggiamento, il giudice è tenuto ad accertare se il condannato che richiede il beneficio si sia in qualche modo attivato al fine di eliminare le conseguenze civilistiche derivate dalla sua condotta criminosa ovvero quali siano le ragioni per le quali il medesimo sia stato nella impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato ascrittogli.

L’eventuale impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili sussiste quando il condannato pur non essendo indigente, non dispone di mezzi patrimoniali che gli consentano di eseguire il risarcimento stesso senza subire un sensibile sacrificio o le parti offese abbiano rinunciato al risarcimento oppure siano irreperibili. In particolare, nel senso che non è necessario che l'interessato versi in stato assoluto di povertà, ma è sufficiente che non possa adempiere senza subire un sensibile sacrificio per sé o per la propria famiglia, senza che però sia sufficiente ad es. la circostanza dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La dichiarazione di fallimento del debitore e la successiva sua ammissione al concordato fallimentare, poi omologato ed eseguito, costituiscono prova dello stato di insolvenza dello stesso e della di lui impossibilità di adempiere in maniera integrale anche le obbligazioni civili nascenti dal reato, ma solo con riferimento al periodo di tempo immediatamente contiguo alla chiusura della procedura fallimentare.

In ogni caso, sussiste a carico dell'interessato uno specifico onere probatorio di avere fatto quanto in suo potere per adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato ovvero di dimostrare la impossibilità di adempiervi (C., Sez. I, 4.5-18.9.2012, n. 35630; C., Sez. I, 2.12.2005; C, Sez. I, 30.3.2004; C., Sez. V, 8.10.1999; C., Sez. V, 5.2.1974).

Tale dimostrazione deve consistere in elementi oggettivi concernenti gli introiti disponibili e il carico familiare; essa non può ritenersi raggiunta con un'autocertificazione generica, di contenuto valutativo, con la quale si faccia riferimento a un concetto di sufficienza delle entrate limitata al mantenimento della famiglia, implicante un giudizio meramente soggettivo che non consente al tribunale un controllo di conformità al vero (C., Sez. I, 31.1.2006; C., Sez. I, 16.5.2003; C., Sez. I, 15.4.1999). Inoltre, qualora sia certa ed incontestata la percezione di un reddito da parte dell'interessato, quest'ultimo deve dimostrare quantomeno un suo intento risarcitorio in misura compatibile con le proprie entrate (C., Sez. I, 11.7.2014, n. 45045; C., Sez. V, 21.10.1999).

Ai fini della dimostrazione della rinuncia della vittima del reato alle pretese risarcitorie, sono inutilizzabili le dichiarazioni di questa, se autenticate da professionista che non riveste la qualifica di difensore o di sostituto del difensore del condannato o comunque se non documentate con l'osservanza delle formalità prescritte dalla normativa sulle indagini difensive (C., Sez. I, 4.4.2014, n. 23656).

3. Effetti

La riabilitazione estingue le pene accessorie nonché ogni altro effetto penale della condanna.

A seguito della sua dichiarazione, dunque, viene meno ogni effetto penale della condanna che permanga alla data della concessione della riabilitazione.

La locuzione "altri effetti penali" è intesa da parte della giurisprudenza in senso lato, come onnicomprensiva di ogni effetto - anche se di natura civile o amministrativa - indefettibilmente derivante dalla sentenza di condanna e idoneo a diminuire la capacità giuridica del condannato.

In particolare, la riabilitazione rimuove: l'interdizione dai pubblici uffici (artt. 19, 28 e 29 c.p.) e da una professione o un'arte (artt. 30 e 31); la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potestà (art. 34); la perdita del diritto agli alimenti (art. 433 c.c.) e dei diritti successori verso l'offeso (art. 456 c.c.), in relazione a quanto previsto dall'art. 609 nonies. Essa, inoltre, impedisce la valutazione della condanna agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità e professionalità del reato (art. 106, 2° co.) e, positivamente, determina l'estinzione della dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e della dichiarazione di tendenza a delinquere (art. 109, ult. co. C.p.p.); reintegra il condannato nel diritto a ottenere l'amnistia e l'indulto la cui concessione sia condizionata alla mancanza di precedenti condanne; impedisce la considerazione della condanna ai fini dell'integrazione della contravvenzione di cui all'art. 707.

L'intervenuta riabilitazione restituisce il diritto di elettorato attivo ai condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, i quali ne sono privi ai sensi dell'art. 2, lett. d, D.P.R. 20.3.1967, n. 223 (t.u. sulla disciplina dell'elettorato attivo e sulla tenuta e revisione delle liste elettorali) (C., Sez. I, 17.1.2006), nonché il diritto al condannato ad ottenere l'autorizzazione all'attività di mediazione di veicoli usati e l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio (art. 5, L.P. 24.10.1978, n. 68) (T.A.R. Trentino Altro Adige-Bolzano 17.2.2005).

L'effetto tipico della riabilitazione, in definitiva, riguarda la capacità giuridica del condannato, la quale, intaccata dalla sentenza di condanna, viene reintegrata nella sua pienezza per effetto della causa estintiva in esame, rimettendosi in tal modo il reo in condizione di operare nella società nella posizione antecedente alla pronuncia di penale responsabilità .

Rimangono al di fuori dall'operatività della riabilitazione, tuttavia, per effetto della clausola di salvezza inserita nell'art. 178, gli effetti penali espressamente esclusi dalla legge: in particolare, anche nel caso in cui sia intervenuta sentenza di riabilitazione non possono essere concessi la sospensione condizionale della pena al condannato a pena detentiva per delitto (art. 164, n. 1), né il perdono giudiziale per i minori (art. 169, 3° co.). Altre esclusioni sono previste nelle leggi speciali: si legga, ad esempio, l'art. 159, 3° co., L. 16.2.1913, n. 89 (ordinamento del notariato e degli archivi notarili).

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Attenzione però: la riabilitazione NON fa tornare NULLO il casellario giudiziale penale (cioè la fedina penale), ma aggiunge alla annotazione della condanna la specificazione che è intervenuta riabilitazione. Ecco perchè la riabilitazione fa tornare "quasi" incensurati.

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Infatti, a norma dell'art. 3, D.P.R. 14.11.2002, n. 313, i provvedimenti giudiziali concernenti la riabilitazione (deve intendersi i provvedimenti che la concedono e quelli che, eventualmente, in seguito la revochino) sono annotati nel certificato del casellario giudiziale, accanto alla sentenza di condanna cui si riferiscono. Tale sentenza, dunque, non viene cancellata per l'intervenuta concessione del beneficio: essa, tuttavia, in caso di riabilitazione non viene iscritta nel certificato del casellario giudiziale rilasciato all'interessato (artt. 24, lett. d e 25, lett. d, D.P.R. 14.11.2002, n. 313).

Condanna e riabilitazione compaiono, pertanto, nel certificato richiesto dagli uffici che esercitano la giurisdizione penale e dagli uffici del pubblico ministero, nonché dal difensore su autorizzazione del giudice procedente nei casi previsti (artt. 21 e 22, D.P.R. 14.11.2002, n. 313; non vanno però più autocertificate le condanne riabilitate (qui art. 28, D.P.R. 14.11.2002, n. 313).

La riabilitazione, pur estinguendo le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, non preclude peraltro la valutazione dei precedenti penali e giudiziari del riabilitato e, in genere, della sua condotta e della sua vita, antecedenti al reato, valutazione che l'art. 133, 2° co., n. 2 rimette al giudice, al fine dell'accertamento della capacità a delinquere del colpevole (C., Sez. VI, 12.3.2013, n. 16250; C., Sez. VI, 1.7.1998), né al fine di escludere la sospensione condizionale della pena (C., Sez. VI, 15.1.2016, n. 3916).

Con la riabilitazione però può esere concesso il porto d'armi o la citadinanza.

4. Cenni procedurali e natura del provvedimento di riabilitazione

Il procedimento di riabilitazione si svolge secondo i caratteri del procedimento di esecuzione e si conclude sempre con ordinanza (non con sentenza), salvi i casi di inammissibilità pronunciata con decreto.

Come inizia?

Il procedimento della riabilitazione inizia con una domanda dell'interessato (quindi anche senza avvocato), nella quale sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 179 (art. 683 c.p.p.).

Cosa si deve allegare?

Prima di procedere conl'istanza per riabilitazione, conviene fare richiesta di copia del casellario penale (fedina penale) e della visura (che garantisce che compaiano tutte le condanne suite, anche quelle ad es. per le quali è stata comnceso il beneficio della non menzione) chiedendo presso il tribunale copia della sentenza di condanna.

Sarà poi indispensabile contattare l'Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale (per capire a quanto ammontano e come pagare spese processuali) nonché le vittime e i danneggiati del reato (per concordare un risarcimento). 

A chi si propone?

La competenza a decidere sull'istanza di riabilitazione spetta al Tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio: se non applicabile, è competente il tribunale del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna (se più di una: quella diventata irrevocabile per ultima).

Come viene decisa la riabilitazione?

Il tribunale può acquisire ogni documentazione necessaria alla decisione: il Tribunale però decide in camera di consiglio, senza la presenza delle parti.

Pertanto è nell'interesse della parte chiedere alla cancelleria la data di trattazione e, prima di tale data, esaminare il fascicolo relativo al procedimento per controllare che la documentazione sia completa.

Avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza è prevista solo la facoltà di proporre opposizione innanzi al medesimo tribunale (C., Sez. I, 25.2.2015, n. 13342).

Il provvedimento di riabilitazione ha carattere costitutivo (opera quindi dal momento della decisione del tribunale di sorveglianza, “ex nunc”), spettando al giudice la valutazione con apprezzamento discrezionale dei requisiti previsti dalla legge e, in particolare, di quello della buona condotta.

Secondo la Suprema Corte, il decorso del termine è condizione per la concessione della riabilitazione, ma non per la presentazione della domanda la quale, quindi, se proposta in anticipo rispetto alla scadenza del termine, non è inammissibile (C., Sez. III, 23.5.1956).

Inoltre, ove l'interessato abbia subito più condanne, in relazione ad alcune delle quali soltanto sia già maturato il termine previsto dall'art. 179, è ammissibile l'istanza di riabilitazione limitata solo ad esse, mentre la presenza di ulteriori condanne per fatti posteriori va esaminata dal giudice competente solo ai fini della valutazione di merito del requisito della buona condotta (C., Sez. I, 18.5.2005).

5.  Riabilitazioni speciali: la riabilitazione militare e riabilitazione per i minorenni

(a) riabilitazione militare

La riabilitazione prevista dal codice penale non estingue le pene militari accessorie e gli altri effetti militari, ovvero gli effetti della sentenza di condanna, intervenuta per reati militari, i quali siano propri dell'ordinamento militare (v. Orecchio, Riabilitazione militare, in NN.D.I., XV, Torino, 1968, 840). Tali conseguenze penali vengono meno solo se alla persona, già riabilitata a norma dell'articolo in esame, viene concessa anche la riabilitazione militare (art. 72, 1° e 2° co., c.p.m.p.). Sul punto si legga C., Sez. I, 25.7.1991, che configura l'art. 72 c.p.m.p. come espressa eccezione all'art. 178. La riabilitazione militare è indispensabile - e, quindi, può essere chiesta ed ottenuta - solo se dalla condanna siano derivate pene accessorie militari o effetti penali militari (perdita del grado, delle decorazioni, di distinzioni onorifiche di guerra e simili) o, in generale, se l'interessato abbia interesse a riacquistare uno «status di onori militari» perduto a seguito della sentenza di condanna (C., Sez. I, 15.10.1990). Competente alla concessione della riabilitazione militare è il Tribunale militare di sorveglianza, mentre rimane ferma la competenza a conoscere della riabilitazione comune, anche con riferimento a sentenze pronunciate dal giudice militare, in capo al tribunale ordinario di sorveglianza, in virtù della esplicita disposizione dell'art. 683 c.p.p. (C., Sez. I, 19.5.2010; C., Sez. I, 6.5.1991).

(b) riabilitazione per i minorenni

L'art. 24, R.D.L. 20.7.1934, n. 1404, istitutivo del Tribunale per i minorenni, prevede una riabilitazione speciale per i fatti commessi dai minori degli anni diciotto. La riabilitazione speciale ha un più esteso ambito di operatività, rispetto all'ordinaria forma, giacché è ammissibile anche in caso di proscioglimento, in tutti quei casi in cui tale pronuncia non escluda, bensì, al contrario, presupponga, secondo le regole dell'ordinamento minorile, l'accertamento della responsabilità del minore per il reato (ad esempio, in caso di concessione del perdono giudiziale).  Il procedimento per la riabilitazione speciale minorile si attiva su domanda dell'interessato, ovvero su richiesta del pubblico ministero o anche d'iniziativa d'ufficio del tribunale per i minorenni. La concessione di tale riabilitazione, ispirata ai caratteri di indulgenza e di protezione che si riscontrano in altri istituti della legislazione minorile non prevede termini di "attesa" minimi, presupponendo soltanto che il minore, al momento dell'inizio della procedura, abbia compiuto diciotto anni, ma non ne abbia più di venticinque (dopo sarà competente il Tribunale di sorveglianza per la riabilitazione ordinaria).Il provvedimento con cui il tribunale dichiara la riabilitazione  ha natura discrezionale; il legislatore si è limitato ad indicare le attività istruttorie che il giudice deve compiere (il Tribunale esamina tutti i precedenti del minore, richiama gli atti che lo riguardano e assume informazioni sulla condotta da lui tenuta in famiglia, nella scuola, nell'officina, in pubblici o privati istituti, nelle organizzazioni delle associazioni sportive), rimettendo al giudice stesso la valutazione degli esiti di tale istruttoria alla luce dell'amplissimo criterio appena sopra menzionato. La competenza a decidere sull'istanza di riabilitazione speciale presentata ai sensi dell'art. 24 in esame appartiene, ai sensi della medesima norma, al Tribunale per i minorenni della dimora abituale del minore.

6. Riabilitazione e sentenza pronunciata a seguito di «patteggiamento»: meglio l'estinzione?

Per le sentenze pronunciate ex art. 444 c.p.p. con le quali sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria l'effetto estintivo (del reato) si produce a seguito del decorso del tempo di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, o di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione (art. 445, 1° co., così come riscritto dagli artt. 1 e 2, L. 12.6.2003, n. 134).

 Per tali sentenze è quindi possibile chiedere la riabilitazione solo decorsi 3 anni dalla condanna ma prima dei 5 anni dall’effetto estintivo: si evidenzia infatti come la estinzione per le sentenze di patteggiamento qui in esame abbia un campo di applicazione ancora più ampio rispetto alla riabilitazione, precedendo che con l’estinzione del reato si estingue parimenti “ogni effetto penale”, tra cui naturalmente anche gli effetti penali della condanna richiamati dalla riabilitazione[2].

In altri termini, quando si verifica una pronuncia ex art 445, 2 c., c.p.p., il decorso del tempo fa venire meno tutti gli effetti penali derivanti dal reato oggetto del “patteggiamento” e con essi anche tutti i pregiudizi tipici che consistono negli effetti penali della condanna. Basta quindi chiedere la cd. estinzione, con costi molto inferiori (non vanno ad. es. pagate le spese processuali o pagati i risarcimenti), ed è quindi inutile chiedere riabilitazione, molto più costosa: ma per qualcuno è purtoppo comunque necessario.  

 L’ambito applicativo del patteggiamento è stato ampliato dall'art. 1, L. 12.6.2003, n. 134 fino a ricomprendere la possibilità di "patteggiare" una pena non superiore ai cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, senza tipico effetto estintivo del reato previsto solo per le sentenze di applicazione della pena su richiesta non superiore a due anni. Per tali sentenze andrà comunque chiesta la riabilitazione.

 7. Fac simile dell'istanza di riabilitazione

(prima di presentare l'istanza per riabilitazione fare la cd. visura)                    

Spettabile Tribunale di sorveglianza di ..

 ISTANZA DI RIABILITAZIONE

 Il sottoscritto .. nato a .. il .. codice fiscale .. residente a .. in via .. cap .. telefono / e-mail attualmente domiciliato in .. dove elegg domicilio al fine della presente istanza

CHIEDE

la riabilitazione, ai sensi degli artt. 178 e seg. c.p. e 683 c.p.p., in relazione alle seguenti sentenze:

  1. sentenza .. (pena estinta il ..)
  2. sentenza .. (pena estinta il ..)
  3. decreto penale
  4. decreto penale
  • tutte le condanne presenti nel casellario giudiziale (barrare nel caso non si conoscano gli estremi dei provvedimenti)

Allega la seguente documentazione:

 1) Documentazione riguardante le spese di giustizia e di mantenimento in carcere:

  • copie di n. …… precetti di pagamento, relativi a:
  • copie di n. …… attestati di versamento relativi a:

  2) Documentazione riguardante il pagamento delle eventuali pene pecuniarie:

  • ..
  • ..

 3) Documentazione riguardante il risarcimento del danno provocato e l’attività riparatoria:

  • dichiarazione autentica della persona offesa o degli eredi di aver ricevuto il risarcimento e di ritenersi soddisfatta , accompagnata da copia del documento di identità della persona offesa;
  • nel caso la persona offesa o gli eredi rifiutino il risarcimento o non siano rintracciabili, documentazione dei tentativi effettuati per rintracciarli;
  • nel caso non sia possibile il risarcimento per rifiuto o per mancanza delle persone offese, proposta di attività riparatoria e richiesta di autorizzazione a compierla;
  • documentazione comprovante condizioni personali o economiche disagevoli, nel caso esse impediscano, anche parzialmente, il risarcimento o l’attività riparatoria.

 4) Documentazione riguardante la buona condotta:

  • busta paga, dichiaraizone datore di lavoro, certificato di residenza, stato familgia, certificazioni di attività di volontariato o partecipazione a associaiozni, corsi, scuole..
  • ..

 5) Altra documentazione ritenuta utile per l’accoglimento della domanda di riabilitazione:

  • …certificato carichi pendenti presso Tribunale di residenza
  • attestazione ex art 335 c.p.p. Procura  presso Tribunale di residenza
  • ..
  • ..

 Ringrazia per l’attenzione e saluta.

....  (luogo, data e firma)

 

 Note: 

[1]Per "effetti penali" della condanna in senso proprio devono intendersi tutte quelle conseguenze giuridiche di carattere affittivo che si collocano in ambito strettamente penale, in quanto afferenti alla pena ed alla sua espiazione o che comunque debbono o possono concretarsi in misure che trovano applicazione davanti al giudice penale.” (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 01 febbraio 2005, n. 408).

[2]  Si consideri infatti come la formula utilizzata dal Legislatore riguardo alla cessazione degli effetti penali a seguito del cosiddetto “patteggiamento” sia più ampia e goda di una maggiore applicabilità rispetto a quanto previsto in caso di riabilitazione. Infatti se, nella prima ipotesi, l’estinzione di ogni effetto penale -  in presenza dei requisiti di cui al 445,2c c.p.p.- avviene sempre e comunque, l’estinzione conseguente a riabilitazione si verifica solo ove la legge non disponga altrimenti.

Fonte: Stralci del presente articolo sono tratti dalla banca dati Studio Legale leggi d'Italia Wolters Kluwer (2018).