Nel procedimento di riesame non trova applicazione la disposizione per la quale il difensore di un soggetto indagato per un delitto commesso con violenza alla persona ha l’onere, sanzionato a pena di inammissibilità, di notificare l’istanza di riesame avverso l’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale al difensore delle persona offesa, o, in sua mancanza, alla persona offesa.
Corte di Cassazione
sez. III Penale, sentenza 28 ottobre 2020 – 11 gennaio 2021, n. 669
Presidente Lapalorcia – Relatore Corbetta
Ritenuto in fatto
1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Trento, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta nell’interesse di G.D. avverso l’ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Trento, cha aveva applicato al predetto la misura della custodia in carcere per in delitto di cui all’art. 609-bis c.p., comma 2, n. 1 e art. 609-ter c.p., n. 5, non avendo il difensore dell’indagato notificato l’istanza di riesame alla persona offesa, ai sensi dell’art. 299 c.p.p., comma 3.
2. Avverso l’indicata sentenza, l’indagato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione del diritto di difesa, garantito dall’art. 24 Cost. Assume il ricorrente che la difesa non è stata posta nelle condizioni di provvedere alla notifica dell’istanza di riesame, in quanto, dopo aver inviato al pubblico ministero procedente la richiesta di ottenere l’indirizzo della persona offesa per tale incombente, l’ufficio della pubblica risposta, con provvedimento del 3 luglio 2020, evidenziava la non applicabilità dell’art. 299 c.p.p., comma 3, all’istanza di riesame, negando la comunicazione dell’indicato indirizzo. Di conseguenza, il difensore depositava istanza di riesame, precisando di non aver potuto provvedere alla notifica alla persona offesa per il motivo dinanzi indicato.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce il vizio di motivazione con riferimento alle risultanze di cui alle allegazioni depositate con l’istanza di riesame. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale avrebbe male interpretato il contenuto del provvedimento del pubblico ministero, con cui si autorizzava il deposito dell’istanza per la visione degli atti già depositati in sede di richiesta di misura cautelare", in quanto il titolare della pubblica accusa ha meramente autorizzato il deposito dell’istanza di riesame al fine di poter accedere al fascicolo, e non un’istanza al fascicolo tout court.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta il vizio di motivazione con riguardo al provvedimento del pubblico ministero del 3 luglio 2020. Seguendo l’interpretazione accolta dal Tribunale, il pubblico ministero avrebbe autorizzato a depositare un’istanza che aveva appena respinto con il medesimo provvedimento, il che è manifestamente illogico.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito indicati.
2. Il Tribunale cautelare ha dichiarato inammissibile l’istanza ex art. 309 c.p.p. avverso l’ordinanza applicativa della custodia in carcere sul presupposto che l’indagato non avesse provveduto a notificare tale istanza alla persona offesa, invocando, a tal proposito, il disposto dell’art. 299 c.p.p., comma 3.
3. Si tratta di un’interpretazione errata, essendo contraddetta dal chiaro dato normativo.
3. L’art. 299 c.p.p., comma 3, secondo periodo, così stabilisce: "La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli artt. 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio".
Come emerge dal tenore letterale della disposizione, la richiesta di revoca o sostituzione delle più gravose misure coercitive, che siano applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, deve essere notificata al difensore della persona offesa, o, in mancanza, alla persona offesa. La norma persegue un chiaro intento informativo, nel senso che la persona offesa deve essere portata a conoscenza di istanze che, se accolte, possono comportare una modificazione dello status libertatis dell’indagato, così da adottare eventuali misure comportamentali di autotutela.
4. Orbene, come si è anticipato, la norma prevede in maniera espressa e tassativa i casi in cui, a pena di inammissibilità dell’istanza, l’indagato deve notificare la richiesta al difensore della persona offesa ovvero alla persona offesa personalmente: la revoca e la sostituzione delle misura.
Non è perciò previsto che tale incombente sia imposto al difensore dell’indagato che proponga istanza di riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p., per l’ovvia ed evidente ragione che tale atto non rientra tra quelli espressamente considerati dall’art. 299 c.p.p., comma 3.
Nè può invocarsi un’interpretazione analogica perché le disposizioni che prevedono un’ipotesi di inammissibilità sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di essere estese a casi non espressamente considerati.
Erra perciò il Tribunale distrettuale laddove ritiene che la disposizione dell’art. 299 c.p.p., comma 3 abbia "carattere generale", ciò essendo smentito non solo dalla sedes materiae delle norme in esame (l’art. 299 c.p.p. è collocato nel Capo V, Titolo I, Libro IV, dedicato alla "Estinzione delle misure", mentre l’art. 309 inaugura il Capo VI che disciplina le "Impugnazioni"), ma dal chiaro dato testuale dinanzi indicato.
5. Ne segue che, non trovando applicazione, nel procedimento di riesame, la disposizione di cui all’art. 299 c.p.p., comma 3, il difensore di un soggetto indagato per un delitto commesso con violenza alla persona non ha l’onere, sanzionato a pena di inammissibilità, di notificare l’istanza di riesame avverso l’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale al difensore delle persona offesa, o, in sua mancanza, alla persona offesa.
6. D’altronde, se la ratio dell’art. 299 c.p.p., comma 3, è di portare a conoscenza della persona offesa circa un’eventuale mutamento dello status libertatis dell’indagato per un delitto commesso con violenza alla persona, si osserva che la persona offesa risulta già adeguatamente informata circa la modifica, la sostituzione o la cessazione della misura cautelare applicata all’indagato, ciò che potrebbe avvenire, ad esempio, anche a seguito dell’accoglimento, totale o parziale, della richiesta di riesame.
Invero, ai sensi dell’art. 299 c.p.p., comma 2-bis, "i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2" - ossia di revoca o di sostituzione di una misura coercitiva o interdittiva - "relativi alle misure previste dagli artt. 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore".
Inoltre, l’art. 299 c.p.p. si raccorda con l’art. 90-ter c.p.p., rubricato "Comunicazioni dell’evasione e della scarcerazione". Ai sensi del comma 1, "Fermo quanto previsto dall’art. 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l’ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell’evasione dell’imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell’internato all’esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all’art. 299, il pericolo concreto di un danno per l’autore del reato".
Le comunicazioni appena indicate "sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis c.p., nonché dagli artt. 582 e 583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 576 c.p., comma 1, nn. 2, 5 e 5.1 e art. 577, comma 1 c.p., n. 1, e comma 2" (comma 1-bis).
7. Dalle disposizioni ora indicate, pertanto, emerge la sostanziale superfluità di una norma che onerasse il difensore dell’indagato di notificare l’istanza di riesame alla persona offesa, essendo questa nelle condizioni di venire a conoscenza - addirittura obbligatoriamente, nei casi indicati dall’art. 90-ter c.p.p., comma 1-bis - di ogni mutamento che riguardi lo status libertatis dell’indagato.
8. Si osserva inoltre che prova troppo l’argomentazione, sostenuta dal Tribunale cautelare, secondo cui la Cassazione non ha mai affermato che non sia necessaria la notifica alla persona offesa nel procedimento del riesame; vale invece l’esatto contrario: non risulta alcun precedente in cui si sia affermato che l’art. 299 c.p.p., comma 3, trovi applicazione nel procedimento di riesame. Del resto, tutte le pronunce rese da questa Corte di legittimità si riferiscono, appunto, ai casi di revoca o di sostituzione della misura cautelare personale.
9. Pure inconferente è il richiamo, da parte del Tribunale cautelare, a un arresto in cui si è affermato che, in sede di appello cautelare, il controllo officioso del giudice sulla legittimità del provvedimento prescinde totalmente dal principio devolutivo, fissato in via generale dall’art. 597 c.p.p. (Sez. 5 n. 8691 del 14/11/2017, dep. 22/02/2018, A., Rv. 272215: in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima l’ordinanza del tribunale della libertà che aveva dichiarato d’ufficio l’inammissibilità dell’istanza di revoca o sostituzione della misura coercitiva, applicata in un procedimento per delitto commesso con violenza alla persona, per omessa notifica dell’istanza alla persona offesa, ai sensi dell’art. 299 c.p.p., comma 3, trattandosi di un vizio deducibile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo cautelare).
Invero, la rilevanza di quella decisione non risiede, come opinato dal Tribunale cautelare, nel fatto di confermare l’onere, a carico del difensore dell’indagato, di notificare alla persona offesa l’istanza cautelare, bensì che, la violazione dell’art. 299 c.p.p., comma 3, - che attiene alla revoca o alla sostituzione della misura - può essere rilevata d’ufficio dal Tribunale adito ex art. 310 c.p.p., trattandosi di un vizio deducibile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo cautelare.
10. Per i motivi indicati, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Trento, sezione riesame, per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trento, competente ai sensi dell’art. 309 c.p.p., comma 7.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. reg. c.p.p., comma 1-ter.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.