Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Invasione di ufficio pubblico, non è reato se .. (Cass. 26234/19)

13 giugno 2019, Cassazione penale

Non costituisce reato l'occupazione e l'utilizzazione dell'immobile comunale per dare inizio a un possesso meramente transitorio oppure occasionale che, per la sua precarietà, non realizzi un potere di fatto sul bene da parte del soggetto agente.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

(ud. 28/03/2019) 13-06-2019, n. 26234

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente -

Dott. COSTANZO Angelo - rel. Consigliere -

Dott. GIORDANO Emilia A. - Consigliere -

Dott. ROSATI Martino - Consigliere -

Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

N.E., nato a (OMISSIS);

C.G., nato a (OMISSIS);

T.C., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 27/09/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO COSTANZO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. LORI PERLA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

Svolgimento del processo

1. La vicenda processuale trae origine dall'iniziativa di alcuni attivisti dell'associazione "Diritti per tutti" mirante a trovare una abitazione per la famiglia M. (della quale faceva parte un minorenne disabile) che, a seguito di uno sfratto, da diversi giorni viveva dentro un furgone parcheggiato nei pressi del Municipio di (OMISSIS).

Con sentenza n. 2544/2018, la Corte d'appello di Brescia ha confermato le condanne inflitte dal Tribunale di Brescia: a N.E. per i reati a lei ascritti ex art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, art. 633 c.p., commi 1 e 2 e art. 639-bis c.p. (capo A), ex art. 112 c.p., n. 1, art. 340 c.p., comma 1, (capo B) e ex art. 110 c.p., art. 112 c.p., nn. 1 e 2, art. 610 c.p., art. 339 c.p., comma 2, art. 61 c.p., nn. 2 e 10 ex art. 110 c.p., art. 112 c.p., nn. 1, art. 610 c.p., art. 339 c.p., comma 2, art. 61 c.p., nn. 2 e 10 (capo C), unificati ex art. 81 c.p., comma 2, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, per avere invaso l'Area dei Servizi della Persona del Comune di (OMISSIS) al fine di occuparla, così interrompendone l'attività e costringendo i dipendenti comunali con minacce a interrompere il loro lavoro, come decritto nelle imputazioni; per le stesse condotte, a C.G. e a T.C., ma con le aggravanti ex art. 340 c.p., comma 2 e art. 112 c.p., comma 2, perchè promotori, organizzatori e direttori dell'azione criminosa. In particolare, T. è stato ritenuto l'autore materiale della violenza privata decritta nel capo C (fare aprire la porta dell'edificio frapponendo il suo piede fra l'uscio e il battente e poi spalancarla violentemente) e, inoltre, condannato ex art. 341 bis c.p. per avere oltraggiato gli agenti della Polizia locale nei modi descritti nel capo E delle imputazioni.

2. Nei ricorsi presentati dai difensori di C., N. e T. si chiede l'annullamento della sentenza.

2.1. Nei ricorsi congiunti di C. e N. si deducono: a) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 633 c.p. e mancanza di motivazione sulla sussistenza del reato di invasione arbitraria di edificio (pubblico), mancandone il dolo specifico richiesto dalla norma, perchè la presenza degli imputati (peraltro in edificio aperto al pubblico) fu solo temporanea e proseguì con incontri consensuali fra i manifestanti e gli amministratori comunali e perchè la nozione di profitto considerata dalla norma pertiene al bene oggetto dell'invasione e essi non mirarono al possesso o al godimento dell'edificio, entrarono a più riprese e non risulta che C. e N. fossero presenti quando T. riuscì a fare aprire la porta dell'edificio e, quindi, consapevoli della iniziale arbitrarietà dell'accesso; b) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 640 c.p. e mancanza di motivazione sulla sussistenza del reato di interruzione di pubblico servizio perchè l'interruzione non riguardò il complesso dell'attività dell'ufficio pubblico ma solo l'Area dei Servizi alla Persona e sulla sussistenza del dolo (quantunque generico); c) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 610 c.p.e mancanza di motivazione sulla sussistenza di violenze o minacce integranti il reato ex art. 610 c.p. o, per altro verso, della esimente ex artt. 54 e 59 c.p. nella forma (almeno putativa) del cosiddetto "soccorso di necessità, trascurando che le condotte erano volte a trovare una abitazione per una famiglia in difficili condizioni"; d) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62 c.p., n. 1, disconoscendo il "motivo di particolare valore morale e sociale" nonostante che le condotte siano state ispirate a principi di solidarietà tutelati dalla Costituzione e che il diritto alla abitazione rientri fra quelli fondamentali.

2.2. Nel ricorso di T. si deducono: a) erronea applicazione dell'art. 633 c.p. e vizio di motivazione nel ravvisare il reato di arbitraria invasione di edificio pubblico pur mancando nella fattispecie il cosiddetto "spoglio funzionale", poichè gli imputati non agirono interessati all'edifico in sè (anzi, vi entrarono in relazione alla sua destinazione funzionale), la cui occupazione costituì solo un accidente della condotta tramite la quale si provocò la interruzione del pubblico servizio, per cui in questa seconda fattispecie avrebbe, semmai, dovuto ritenersi assorbita; b) erronea applicazione dell'art. 340 c.p. e manifesta illogicità della motivazione per non avere vagliato se gli imputati impedirono a altri utenti di avvalersi del servizio pubblico o agli impiegati di erogarlo (anzi, essi agirono appunto per attivare l'erogazione di un servizio cui è preposta l'Area dei Servizi della Persona del Comune); c) mancanza di motivazione sulla sussistenza della violenza privata, per non avere valutato se la condotta ascritta a T. ex art. 610 c.p. costituisca reato autonomo o solo modalità esecutiva della invasione arbitraria ex art. 633 c.p.; d) mancanza di motivazione e erronea applicazione della legge nel disconoscere la scriminante dello stato di necessità trascurando che le condotte miravano a trovare una abitazione per una famiglia in condizioni di gravi difficoltà e che i Servizi sociali, pur già edotti, trovarono immediatamente una soluzione solo dopo l'intervento dei manifestanti; e) mancanza di motivazione nella parte in cui per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (capo E) viene esclusa la scriminante ex art. 393 bis c.p. trascurando i contenuti degli esami degli imputati T. e C. che riferiscono atteggiamenti e atti del comandante della Polizia locale eccedenti l'ambito delle sue funzioni.

Motivi della decisione


1. Il primo motivo dei ricorsi congiunti di C. e N. e il primo motivo del ricorso di T., relativi al capo A, possono essere trattati congiuntamente e sono fondati.

Il dolo specifico nel reato di invasione di terreni o edifici, comporta la coscienza e volontà di invadere arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, alternativamente "al fine di occuparli" oppure "al fine di trarne altrimenti profitto" e deve ricomprendere anche la coscienza e volontà di attuare una turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del bene da parte del suo titolare, per una delle indicate finalità soggettive (Sez. 2, 31811 del 08/05/2012, Rv. 25433): in altri termini, ha una finalizzazione specifica nella occupazione - o nel conseguimento, in altro modo, di un profitto - che non è provata dalla consapevolezza della illegittimità dell'occupazione perchè occorre, in ogni caso, la finalizzazione specifica (Sez. 2, n. 2592 del 17/11/2005, dep. 2006, Rv. 232856; Sez. 2, n. 14799 del 24/01/2003, Rv. 226432). L'utilità perseguita può essere diretta o indiretta, non necessariamente individuale ma anche di ordine morale (Sez. 6, n. 1763 del 16/12/2002, dep. 2003, Rv. 223346; Sez. 2, n. 6937 del 27/10/1976, dep. 1977, Rv. 136038; Sez. 1, n. 2520 del 02/02/1972, Rv. 12079) o sociale o politico (Sez. 2, n. 993 del 16/06/1961, Rv. 098671), il che può avvenire anche con una occupazione che non sia permanente (Sez. 2, n. 10222 del 08/03/1977, Rv. 136636; Sez. 2, n. 224 del 03/02/1969, Rv. 112005).

Tuttavia, il reato non sussiste se chi è entrato nell'immobile altrui, pur in assenza del consenso del proprietario, lo ha fatto a fini diversi dal suo utilizzo (Sez. 2, n. 16657 del 16/01/2014, Rv. 259424; Sez. 2, n. 25947 del 07/05/2013, Rv. 256654; Sez. 2, n. 42597 del 27/10/2009, Rv. 245248) o se esistono dati univocamente dimostrativi della finalità di dare inizio a un possesso meramente transitorio oppure occasionale che, per la sua precarietà, non realizzi un potere di fatto sul bene da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 50659 del 18/11/2014, Rv. 261695; Sez. 2, n. 19079 del 03/05/2011, Rv. 250320).

Infatti, integra il reato di invasione immobili soltanto la turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell'edificio da parte del titolare dello ius excludendi secondo quella che è la destinazione economico-sociale del bene o quella specifica che le è impressa dal dominus (Sez. 2, n. 25438 del 18/04/2017, Rv. 269965; Sez. 2, n. 6492 del 24/01/2003, Rv. 223597).

Nel caso in esame, la utilizzazione dell'immobile comunale non rientrò in alcun modo fra gli scopo perseguiti dagli imputati per cui la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di tutti i ricorrenti, limitatamente al capo A) perchè il fatto non costituisce reato.

2. Il secondo motivo di ricorso dei ricorsi congiunti di C. e N. e il secondo motivo del ricorso di T. possono essere trattati unitariamente e sono infondati.

Costituisce interruzione di ufficio o di pubblico servizio ogni condotta che determini una qualunque temporanea alterazione, oggettivamente apprezzabile, della regolarità dell'ufficio o del servizio, anche se coinvolgente un settore e non la totalità delle attività, il che particolarmente vale quando il settore si inserisce in un ufficio di non grandi dimensioni (Sez. 6 n. 6412 del 2 febbraio 2016, non mass.), come nella fattispecie.

Nella sentenza impugnata è evidenziato (p. 4) che un gruppo di 20-30 persone - fra le quali i ricorrenti - irruppe negli uffici comunali con modi tali da impedire al personale presente di continuare a svolgere le sue regolari attività. Infatti, alcune dipendenti rimasero confinate nell'ufficio della pubblica istruzione per oltre due ore, circondate da molte persone e in un spazio angusto, e per le offese e le intimidazioni ricevute chiamarono le Forze dell'ordine, per cui i fruitori del servizio furono privati della sua erogazione per alcune ore (dalle 10 alle 12).

Pertanto, corretta risulta la qualificazione delle condotte ex art. 340 c.p..

3. Il terzo motivo del ricorso di T. è infondato perchè la condotta attribuita ex art. 610 c.p. al ricorrente (avere impedito la chiusura della porta d'ingresso dell'ufficio frapponendo il suo piede fra l'uscio e il battente) risulta storicamente distinguibile da quella successiva (della quale, peraltro per quanto sopra osservato sub 1, va esclusa la qualificabilità ex art. 633 c.p.) e risulta dotata di una propria obiettività giuridica; anche il reato di interruzione di pubblico servizio si realizzò successivamente con modalità autonome e con esiti conseguibili indipendentemente dalla azione di T.).

4. Il terzo (composito) motivo dei ricorsi congiunti di C. e N. risulta parzialmente fondato e il quarto motivo (che può trattarsi unitariamente al precedente) del ricorso di T. risulta infondato.

4.1. Come già osservato dal Tribunale e dalla Corte di appello, nel caso in esame manca il presupposto della attualità del pericolo di un danno grave alla persona per ravvisare la scriminante ex art. 54 c.p.: infatti, in realtà, la famiglia M. era già seguita dai servizi sociali e erano state prospettate delle soluzioni (non accolte da M.) il quale dopo essersi allontanato dalla abitazione per cessata locazione era tornato al suo paese di origine per poi rientrare in Italia e avviare la sua protesta; nè risulta, come adombrato nei ricorsi, che gli fu prospettato il sequestro della autovettura in cui stava con la famiglia davanti municipio, anzi emerge che la Polizia locale gli suggerì di recarsi presso una vicina area comunale dove fruire gratuitamente dei servizi idrici e elettrici.

4.2. Fondate, invece, sono le deduzioni sviluppate nei ricorsi di C. e N. con riferimento al concorso nel reato di violenza privata descritta nel capo C. Sia il Tribunale che la Corte di appello mancano di motivazione circa la prova della sussistenza di un loro concorso, quantomeno meno morale, nella condotta descritta nel capo C realizzata materialmente da T.. Pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di C. e N. in relazione al capo C per non avere commesso il fatto.

5. Il quinto motivo del ricorso di T. è infondato.

Nell'atto di appello sono indicate delle condotte delle vigilesse che, secondo le prospettazioni del ricorrente, integrerebbero presupposti per l'applicazione dell'art. 393 bis c.p. che non sono specificamente richiamate nel ricorso in esame e che, in ogni caso, non trovano riscontro nella ricostruzioni dei fatti compiuta nella sentenza di primo grado, senza che siano dedotti travisamenti dalle prove.

6. Il quarto motivo dei ricorsi congiunti di C. e N. è infondato.

Gli imputati agirono perchè mossi da solidarietà nei confronti della famiglia M. e il principio di solidarietà informa la nostra Costituzione quale strumento per realizzare l'eguaglianza sostanziale (art. 2 Cost. e art. 3 Cost., comma 2) e, pertanto, costituisce indubbiamente un valore morale e sociale.

Tuttavia dal fatto che la condotta sia stata ispirata da un motivo di particolare valore morale e sociale non discende automaticamente il riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 c.p., n. 1: anche se l'art. 62 c.p., n. 1 non richiede il requisito della proporzione tra il motivo di particolare valore morale o sociale e il delitto commesso, l'aggettivo "particolare" usato dal legislatore nel configurare l'attenuante in questione indica che i motivi devono essere di significativa rilevanza rispetto alla gravità e alle caratteristiche della situazione (in primo luogo, ovviamente, la sua stessa sussistenza) che l'agente ha inteso eliminare perchè in contrasto con i valori etici e morali che ha inteso difendere (Sez. 2, n. 264 del 11/10/1985, dep. 1986 Rv. 171563), nè possono essere valutati astraendo dal mezzo prescelto per raggiungere il fine e dai beni giuridici violati con la sua condotta (Sez. 1, n. 11236 del 27/11/2008, de. 2009, Rv. 243220; Sez. 1, n. 1715 del 11/01/1995, Rv. 201418; Sez. 1, n. 6803 del 29/02/1988, dep. 1989, Rv. 181269).

Nel caso in esame, la situazione in relazione alla quale gli imputati si attivarono, seppure rilevante, non presentava, per quanto sopra argomentato sub 4, caratteristiche di urgente necessità - per cui altre e meno trasgressive forme di protesta e di solidarietà essi avrebbero potuto attuare - mentre, come evidenziato dalla Corte di appello, la "azione plurioffensiva" svolta dai ricorrenti interferì violentemente con l'esercizio delle competenze amministrative dell'ente locale e provocò un consistente "allarme sociale", rivelando anche la loro "scarsa capacità di autocontrollo e di rispetto delle regole del vivere civile" (p. 15).

7. Dagli annullamenti dei quali sopra sub 1 e sub 4.2 concernenti tutti e tre i ricorrenti relativamente al capo A) e i soli C. e N. relativamente al capo C) discende una correlata riduzione delle pene loro rispettivamente inflitte.

Quanto a T., la determinazione della pena nella sentenza di primo grado consente di individuare in un mese di reclusione l'aumento inflitto al ricorrente per il reato di cui al capo A del quale si è annullata la relativa condanna, per cui può, già in questa sede, rideterminarsi la pena complessiva residua in mesi undici di reclusione.

Analogamente, quanto a C., la determinazione della pena nella sentenza di primo grado consente di individuare in un mese di reclusione l'aumento inflitto al ricorrente per ciascuno dei reati di cui ai capi A e C per cui può, già in questa sede, rideterminarsi la pena complessiva residua in mesi otto di reclusione.

Invece, non può rideterminarsi in questa sede la pena residua da infliggere a N. perchè, essendo stata alla stessa annullata la condanna per il reato di cui al capo A (oltre che per il capo C) per il quale era stata determinata la pena-base, occorre rinviare alla Corte di appello perchè, con giudizio di merito, ridetermini la pena da infliggere per il capo B, unico reato per il quale la ricorrente è condannata.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di tutti i ricorrenti, limitatamente al capo A) perchè il fatto non costituisce reato: rigetta nel resto il ricorso di T. e per l'effetto ridetermina la pena nei suoi confronti in mesi undici di reclusione.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di C.G. e N.E., in relazione al capo C) per non avere commesso il fatto. Ridetermina la pena nei confronti di C.G. in mesi otto di reclusione.

Rinvia per il giudizio limitatamente alla misura della pena nei confronti di N., ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Rigetta nel resto il ricorso di C. e N..

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2019