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Interrogatorio di garanzia vale per giudizio immediato (Cass. 44883/09)

20 novembre 2009, Cassazione penale

L'interrogatorio di garanzia può essere considerato equipollente all'interrogatorio di garanzia per l'ingresso al rito speciale del giudizio immediato.

Nessuna preclusione in tale senso è evidenziabile nell'art. 453 c.p.p., comma 1, che non pone restrizioni terminologiche al riguardo e richiede solo la preventiva audizione che può essere effettuata da parte del Pubblico Ministero o del Giudice.

In sostanza, la norma esige che l'indagato sia stato escusso con le formalità di un interrogatorio (artt. 64 e 65 c.p.p.) con la contestazione dei fatti addebitati e degli elementi di prova a suo carico, sì da porlo nella condizione da esplicare un completo e consapevole intervento difensivo sulla evidenza delle emergenze a suo carico e sulla opzione processuale dell'organo della accusa.

Se l'indagato ha avuto una tale possibilità, si deve ritenere che l'interrogatorio cui è stato sottoposto, dal Pubblico Ministero o dal Giudice, soddisfi la condizione per l'accesso al rito.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

(ud. 07/10/2009) 20-11-2009, n. 44883

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPO Ernesto - Presidente

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) S.L., N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 176/2000 CORTE APPELLO di ANCONA, del 10/06/2008;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore avv. MV in sost..

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

In parziale riforma della decisione del Tribunale, la Corte di Appello di Ancona, con sentenza 10 giugno 2008, ha ritenuto l'imputato S.L. responsabile del reato previsto dall'art. 609 quater c.p., comma 1, sub 1 (condannandolo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione) ed ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 600 bis c.p., comma 2 perchè estinto per prescrizione. Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno rilevato che la deduzione sulla nullità del decreto di citazione in primo grado fosse tardiva e infondata e che la responsabilità dello imputato fosse provata dalle circostanziate e coerenti dichiarazioni dei testi non scalfite dalle apodittiche affermazioni della difesa; inoltre l'imputato è stato colto nella flagranza di atti sessuali con un minore anche se l'episodio non è punibile perchè il ragazzo, consenziente, aveva compiuto gli anni (OMISSIS). La Corte ha disatteso le censure dell'appellante concernenti la pena evidenziando che la stessa fosse stata inflitta in misura inferiore al minimo edittale.

Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo:

- che il decreto di citazione per il giudizio immediato non era preceduto dallo interrogatorio dello indagato (quello di garanzia non era sufficiente perchè le incolpazioni e gli elementi di prova sono stati modificati dalla compiuta istruttoria): la omissione ha determinato una nullità assoluta per violazione dei principi sul giusto processo;

- che i Giudici hanno risposto con motivazione apparente alla critica dell'appellante sulla valutazione degli elementi di prova: non hanno evidenziato la ragione per la quale le dichiarazioni dei ragazzi nella fase delle indagini fossero da privilegiare rispetto a quelle dibattimentali ed hanno travisato le emergenze processuali dalle quali risultava che nessun atto sessuale è stato posto in essere dallo imputato nei confronti dei minori;

- che non è esaustiva la motivazione sulla reiezione delle circostanze attenuanti generiche.

Deve, innanzi tutto, precisarsi come la violazione dell'art. 453 c.p.p., comma 1, sia stata tempestivamente dedotta dall'imputato in limine litis della prima udienza dibattimentale avanti al Tribunale del 29 settembre 1999, come risulta dal relativo verbale (che il Collegio è facoltizzato a compulsare trattandosi di dedotto vizio processuale). Tanto premesso, si rileva che le condizioni per la instaurazione del giudizio immediato richiesto dal Pubblico Ministero siano la evidenza della prova (intesa come completezza delle indagini e fondatezza della accusa che rendono superfluo il filtro della udienza preliminare in vista della celebrazione del dibattimento) ed il previo interrogatorio dell'indagato.

Tale incombente ha una funzione di garanzia difensiva perchè finalizzato alla verifica in contraddittorio della evidenza della prova. Sul punto, va rilevato come la generica formulazione dell'originario testo dell'art. 453 c.p.p., comma 1 ("previo interrogatorio dell'imputato") sia stata sostituita, dal D.Lgs. n. 12 del 1991, art. 27, con altra più puntuale ("se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge la evidenza della prova"); la novazione chiarisce che l'interessato deve essere stato in grado di interloquire sulla consistenza del compendio probatorio che consente il sacrificio della udienza preliminare.

Necessita, ora, di verificare se l'interrogatorio di garanzia, al quale è stato sottoposto l'indagato in stato di custodia cautelare ex art. 294 c.p.p. (preordinato alla verifica della permanenza delle condizioni per la applicabilità di una misura cautelare), possa essere considerato equipollente a quello richiesto per l'ingresso al rito speciale.

Il Collegio ritiene possibile tale fungibilità.

Nessuna preclusione in tale senso è evidenziabile nell'art. 453 c.p.p., comma 1, che non pone restrizioni terminologiche al riguardo e richiede solo la preventiva audizione che può essere effettuata da parte del Pubblico Ministero o del Giudice.

In sostanza, la norma esige che l'indagato sia stato escusso con le formalità di un interrogatorio (artt. 64 e 65 c.p.p.) con la contestazione dei fatti addebitati e degli elementi di prova a suo carico, sì da porlo nella condizione da esplicare un completo e consapevole intervento difensivo sulla evidenza delle emergenze a suo carico e sulla opzione processuale dell'organo della accusa.

Se l'indagato ha avuto una tale possibilità, si deve ritenere che l'interrogatorio cui è stato sottoposto, dal Pubblico Ministero o dal Giudice, soddisfi la condizione per l'accesso al rito di sfittimento.

Non necessita che l'indagato sia edotto che la sua escussione può essere prodromica alla instaurazione del rito immediato; tale avvertimento (a sensi del combinato disposto dell'art. 453 c.p.p., comma 1 e art. 375 c.p.p., comma 3) rileva solo nel caso di omessa comparizione a rendere l'interrogatorio che - in seguito ad un invito a presentarsi- permette la richiesta di giudizio immediato in assenza della concreta audizione dell'indagato.

Nel caso in esame, l'ordinanza applicativa della misura cautelare conteneva l'indicazione dei reati addebitati (i medesimi per i quali è stato rinviato a giudizio) e delle fonti di prova a carico dell'indagato (le stesse utilizzate nei processi di merito); pertanto, il successivo interrogatorio di garanzia, pur considerando la sua peculiare connotazione e le sue specifiche finalità, ha dato modo allo S. di esprimere compiutamente le proprie difese.

Prima di affrontare le residue censure del ricorrente inerenti alla sua responsabilità, è appena il caso di rilevare come, in presenza di eccepito vizio motivazionale, questa Corte abbia un compito circoscritto: deve limitarsi a controllare la correttezza della decisione al suo vaglio avendo come parametri di riferimento la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

In esito a tale disamina, la Corte rileva come la sentenza impugnata, pur sintetica nella parte confutativa delle deduzioni dell'appellante, non contenga vizi deducibili in questa sede.

I Giudici di merito nelle loro sentenze hanno avuto cura di sunteggiare il coacervo probatorio ed, in particolare, le dichiarazioni accusatorie dei ragazzi per cui questa Corte, pur senza compulsare gli atti processuali, è stata posta nella condizione di verificare come la declaratoria di responsabilità sia in sintonia con le emergenze acquisite.

E' provato, attraverso le plurime e conformi dichiarazioni dei testi, che l'imputato fosse solito invitare nella sua abitazione per visionare films pornografici dei minori allo scopo di creare una atmosfera adeguata per invitarli, o indurli, alla masturbazione; due testi hanno riferito che l'imputato, nelle occasioni su precisatela compiuto atti sessuali con un ragazzo di anni dieci.

Tali dichiarazioni accusatorie sono state ribadite nel corso della udienza dibattimentale, dopo contestazione del Pubblico Ministero, sicchè non si pone il problema della diversificata versione dei fatti sollevato dal ricorrente che potrebbe suscitare dubbi sulla affidabilità dei dichiaranti.

L'imputato non ha formulato alcuna deduzione tendente a sminuire la attendibilità intrinseca ed estrinseca dei suoi accusatori nè ad evidenziare eventuali motivi di dichiarazioni non veritiere; si è limitato a rilevare un travisamento delle prove che non è ravvisabile. A tale fine, cita dei passaggi di dichiarazioni testimoniali, non utilizzate nel testo della impugnata sentenza, che, a suo dire, smentiscono la tesi accusatoria perchè concernono un suo corretto comportamento nel corso delle riunioni con i ragazzi; queste dichiarazioni sono conciliabili con la versione dei fatti posta alla base della decisione dal momento che gli incontri organizzati dall'imputato con i minori sono stati plurimi e non risulta che gli atti sessuali siano stati perpetrati in occasione di ogni riunione.

Come puntualizzato dalla Corte territoriale, l'accenno alla fragranza di atti sessuali contenuto nella sentenza non riguarda i fatti per i quali l'imputato è stato condannato, ma altri non punibili per l'età del minore consenziente; anche in questo caso, non è riscontrabile il travisamento della prova segnalato dal ricorrente.

Meritevole di accoglimento, invece, è la residua censura sulla mancata risposta alla motivata deduzione dello imputato concernente la concessione delle attenuanti generiche che erano state sollecitate nei motivi di appello; la richiesta era correlata alla segnalazione di alcune circostanze contenute nello elaborato peritale che, pur avendo escluso l'esistenza di un parziale vizio di mente, aveva evidenziato un pregresso tragico vissuto dello imputato che avrebbe potuto essere valutato ai fini della concessione della attenuante.

Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Perugia (dal momento che quella di Ancona è composta da una unica sezione) perchè i nuovi Giudici prendano in esame la richiesta relativa alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa decisione sulla applicazione delle circostanze attenuanti generiche con rinvio alla Corte di Appello di Perugia.

Rigetta il ricorso nel resto..

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2009