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Inimicizia fra difensore e giudice, nessuna ricusazione (Cass. 4954/20)

5 febbraio 2020, Cassazione penale

Le posizioni interpersonali di inimicizia grave tra difensore e giudice non sono previste nel vigente sistema normativo quali possibili cause di ricusazione,, rilevando l'inimicizia grave solo nei rapporti fra giudice ed una delle parti private, senza possibilità di estensione analogica al difensore della parte privata.

La presentazione di una denuncia penale o l’instaurazione di una causa civile per il risarcimento del danno nei confronti di un magistrato non è di per sé sufficiente ad integrare l’ipotesi di ricusazione trattandosi di iniziative riferibili alla parte e non al magistrato, mentre il sentimento di grave inimicizia, per risultare pregiudizievole, deve essere reciproco e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo.

 

Corte di Cassazione

sez. VI Penale, sentenza 4 dicembre 2019 – 5 febbraio 2020, n. 4954
Presidente Mogini – Relatore Ricciarelli

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 23/5/2019 la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione presentata da P.G. , P.A. , Pe.Al. e P.M. , tutti difesi dall’Avv. Lipera Giuseppe, nei confronti del Giudice Dott. R.L. , componente del Collegio della Corte di assise di Siracusa nell’ambito di procedimento penale a carico dei ricusanti.
2. Hanno presentato ricorso, con atti separati ma di speculare contenuto, P.G. , P.A. , Pe.Al. e P.M. , tramite i loro difensori.
Deducono violazione di legge in relazione agli artt. 36 e 37 c.p.p., e vizio di motivazione.
Premesso che la ricusazione si fondava sull’inimicizia tra il magistrato ricusato e il difensore dei ricusanti, il quale è difensore anche di altro soggetto che in relazione a diverso procedimento aveva presentato denuncia nei confronti della Dott. Rollo, rilevano che la Corte aveva erroneamente ritenuto inapplicabile la causa di ricusazione inerente all’inimicizia tra il Giudice e le parti, nel caso in cui l’inimicizia riguardi invece il difensore degli imputati, sussistendo le medesime ragioni di pregiudizio, in considerazione dell’unicità della parte, tecnicamente rappresentata dal difensore.
Segnalano inoltre inconvenienti nel caso di emissione da parte della Corte di assise di Siracusa di misura cautelare, che comporterebbe l’instaurazione di un giudizio cautelare dinanzi al Tribunale di Catania, di cui la Dott. R. è componente.
3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’inammissibilità dei ricorsi.

Considerato in diritto

1. Preliminarmente deve ritenersi irrilevante la dichiarazione di adesione ad astensione di categoria fatta pervenire dal difensore dei ricorrenti: deve infatti sottolinearsi che per la trattazione dei ricorsi è stata fissata udienza non partecipata ai sensi dell’art. 611 c.p.p., di talché non sono contemplate attività defensionali.
2. Nel merito i ricorsi sono inammissibili, perché manifestamente infondati.
3. Deve al riguardo osservarsi che la dichiarazione di ricusazione è stata presentata nel presupposto di un rapporto di inimicizia tra il magistrato e il difensore dei ricorrenti, che in diverso procedimento è difensore anche di altro soggetto, che ha presentato una denuncia nei confronti del magistrato.
Ciò posto, premesso che le norme in materia di ricusazione sono tutte di stretta interpretazione, in quanto determinano limiti all’esercizio del potere giurisdizionale e della capacità del giudice (Cass. Sez. 6, n. 3920 del 26/11/1999, Santalco, rv. 215315), deve richiamarsi il consolidato orientamento secondo cui "le posizioni interpersonali di inimicizia grave tra difensore e giudice (od un suo prossimo congiunto) non sono previste nel vigente sistema normativo quali possibili cause di ricusazione, posto ché l’art. 36 c.p.p., lett. d), cui rinvia l’art. 37 c.p.p., limita espressamente i casi di astensione e, conseguentemente di ricusazione, per inimicizia grave ai soli rapporti fra giudice (o un suo prossimo congiunto) ed una delle parti private, senza possibilità di estensione analogica al difensore della parte privata, atteso che la norma fondamentale (l’art. 36 c.p.p., cui si riallaccia, in gran parte specularmente, l’art. 37 c.p.p.) distingue espressamente il difensore e la parte privata, menzionando nelle lett. a), b), d), e) la parte privata quale titolare di posizione (sostanziale) obbligante il giudice all’astensione, e nelle sole lettere a) e b) il difensore quale portatore di posizione consimile" (Cass. Sez. 2, n.. 43884 del 7/10/2014, Gombac, rv. 260856; Cass. Sez. 1, n. 974 del 14/2/1996, Saraca, rv. 204336).
4. In ogni caso si osserva che il ricorso non si confronta specificamente con l’assunto secondo cui il rapporto di inimicizia deve essere reciproco e dunque attivamente coinvolgere il magistrato: si tratta di affermazione che si ricollega a sua volta al consolidato orientamento secondo cui "la presentazione di una denuncia penale o l’instaurazione di una causa civile per il risarcimento del danno nei confronti di un magistrato non è di per sé sufficiente ad integrare l’ipotesi di ricusazione trattandosi di iniziative riferibili alla parte e non al magistrato, mentre il sentimento di grave inimicizia, per risultare pregiudizievole, deve essere reciproco e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo" (Cass. Sez. 6, n. 22540 del 13/3/2018, Stabile, rv. 273270; Cass. Sez. 6, n. 38176 del 22/9/2011, Braccini, rv. 250780).
5. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi risultano inammissibili, in quando deducono profili del tutto infondati e non censurano specificamente la motivazione del provvedimento impugnato.
6. All’inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.