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Indagini lampo non bastano per tenuità del fatto (Cass. 37342/22)

3 ottobre 2022, Cassazione penale

Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p., con una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto.

 

Cote di Cassazione

VI penale

ud. 9 giugno 2022 (dep. 3 ottobre 2022), n. 37342
P

Ritenuto in fatto

1. S.I. è stata tratta a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Ravenna, in quanto imputata del delitto di simulazione di reato, perché, con denuncia presentata presso il N. O.R.M. Carabinieri della compagnia di (…), avrebbe affermato falsamente di essere stata vittima di rapina; condotta costituita nel dichiarare che due soggetti travisati le avevano legato le mani con lo spago e i piedi con un cavo elettrico, l'avevano imbavagliata con nastro da pacco marrone per impedire di urlare e ciò al fine di eseguire una rapina ai suoi danni e nel simulare le tracce di tale reato, facendo trovare alle forze dell'ordine intervenute sul posto dello spago, un filo elettrico, del nastro adesivo per pacchi, nonché una finestra e altri cassetti e mobili aperti; in (omissis) .

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna, all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, ha assolto S.I. perché il fatto non è punibile, in quanto particolarmente tenute.

2. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ravenna ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, l'erronea applicazione dell'art. 131 bis c.p..

Il Pubblico Ministero ricorrente censura l'erronea applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in quanto la condotta accertata, sia per la "modalità" che per l'entità del "danno e del pericolo", non sarebbe riconducibile a tale previsione normativa.

Rileva il Pubblico ministero ricorrente che il giudice, nell'ambito di una motivazione piuttosto sintetica sul punto, avrebbe considerato un solo parametro di valutazione per il riconoscimento della causa di non punibilità in questione e, segnatamente, avrebbe fondato la propria valutazione esclusivamente sulla durata delle indagini successive alla falsa denuncia della rapina, che si sarebbero protratte per un ristretto lasso di tempo, dimostrando l'offensività "concreta" dell'episodio.

Secondo il Pubblico ministero ricorrente, tuttavia, l'imputato avrebbe simulato un reato particolarmente grave, che avrebbe impegnato le forze dell'ordine in frenetiche ricerche per diverse ore, distogliendole da altri compiti e lasciando sguarniti altri servizi.

La S. , peraltro, avrebbe simulato le tracce della rapina e avrebbe dichiarato il falso non solo ai Carabinieri intervenuti presso il proprio domicilio, ma anche ai sanitari del pronto soccorso e in sede di denuncia; l'imputata, inoltre, non avrebbe confessato il reato spontaneamente, ma solo dopo che dalle indagini svolte era emerso come si erano svolti effettivamente i fatti.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dal D.L. n. 137 del 2020 art. 23, comma 8, conv. dalla L. n. 176 del 2020, prorogata per effetto del D.L.n. 228 del 30 dicembre 2021, art. 16, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 15 del 25 febbraio 2022.

Con requisitoria e conclusioni scritte depositate in data 9 giugno 2022, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di primo grado per nuovo esame.

Con memoria depositata in data 3 giugno 2022, il difensore dell'imputata ha chiesto di dichiararsi inammissibile o, comunque, di rigettare il ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso deve essere accolto in quanto è fondato.

2. L'art. 131 bis, comma 1, c.p. prevede che "nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comrna, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale".

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p., con una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590; conforme, ex plurimis: Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466).

Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna non ha fatto, tuttavia, buon governo di questo principio di diritto, in quanto ha ritenuto sussistente la particolare tenuità del fatto, solo in ragione del "ristretto lasso di tempo (di pochissime ore)" per il quale si sono protratte "le indagini per la fantomatica rapina da parte dei due uomini dell'Est"".

Indipendentemente da ogni considerazione sul carattere ristretto o meno di tale lasso temporale, dunque, il giudice ha posto a fondamento del proprio apprezzamento non già tutte le peculiarità della fattispecie concreta, bensì solo quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto, violando l'art. 131 bis c.p..

Il Giudice dell'udienza preliminare ha, dunque, instaurato in via interpretativa un automatismo illegittimo tra l'asserita modesta durata delle indagini e la particolare tenuità del fatto, senza considerare le modalità complessive della condotta dell'imputata, che peraltro, ha reiterato la falsa denuncia e simulato le tracce del reato, il contesto della ritrattazione e il danno cagionato alle forze dell'ordine, impegnate nella ricerca degli autori del delitto denunciato.

D'altra parte, secondo il costante orientamento di questa Corte, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cuì all'art. 131 bis c.p. non è sufficiente che il fatto sia occasionale, ma è necessario che l'offesa, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, sia ritenuta di particolare tenuità (Sez. 3 n. 50782 del 26/09/2019, Bordoni, Rv. 277674).

3. Alla stregua di tali rilievi, dunque, deve essere annullata la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ravenna, in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ravenna, in diversa persona fisica.