Un incidente stradale non determina dubbio sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica alla guida.
TAR Liguria, sez. II, sentenza 28 febbraio – 6 marzo 2017, n. 181
Presidente Pupilella – Estensore Morbelli
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 30.1.2017 la signora S. D. ha impugnato il provvedimento dell’Ufficio della motorizzazione civile di Savona 22.12.2016 n. RM (…), di revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 del codice della strada D. Lgs. 30.4.1992, n. 285, a motivo del suo coinvolgimento in un sinistro a seguito del quale le è stata contestata la violazione dell’art. 141 del codice della strada.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 2 l. 241/90 e del d.p.c.m. 22 novembre 2011 n. 225 con riferimento alla durata del procedimento;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 128 d.lgs. 285/92, eccesso di potere per difetto di presupposti, sviamento;
3) Violazione degli artt. 1 e 3 l. 241/90, difetto di motivazione;
4) Contraddittorietà e illogicità.
Si è costituito in giudizio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 28 febbraio 2017 il ricorso è passato in decisione.
Ai sensi dell’art. 128 comma 1 del D. Lgs. n. 285/1992, “gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente”.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che si tratti di un provvedimento privo di valenza sanzionatoria, e con natura preminentemente cautelare, a presidio della sicurezza della circolazione (cfr., per tutte, T.A.R. Emilia Romagna-Parma, I, 22.4.2010, n. 109), e che la sfera di discrezionalità di cui dispone in proposito l'autorità preposta non la esima dall'obbligo di esternare, con riguardo alle singole fattispecie, le ragioni che hanno ingenerato i dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica e/o tecnica alla guida, in relazione ai fatti accertati, con la conseguenza che non é possibile ritenere che qualunque sinistro (o tipologia di sinistro) giustifichi “ex se” la sussistenza di un ragionevole dubbio sulla persistenza dei necessari requisiti di idoneità, ove tale conclusione non sia sorretta da un'idonea motivazione fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati che caratterizzano – distinguendola - la singola fattispecie (cfr. T.A.R. Marche, I, 25.2.2014, n. 277, e tutta la giurisprudenza ivi citata).
Nel caso di specie, né il provvedimento impugnato, né la comunicazione della Polizia stradale contengono alcuna particolare motivazione per dubitare che la ricorrente avesse perso i requisiti di idoneità alla guida accertati al momento del rilascio della patente: tutti gli elementi e le circostanze del sinistro (l’andamento rettilineo del tratto di strada, l’asfalto reso viscido dalla pioggia), se possono motivare la contestazione della occasionale violazione dell’art. 141 del codice della strada, non sono idonei – da soli – a giustificare addirittura il sorgere di dubbi sul permanere dell’idoneità tecnica alla guida, vieppiù in quanto tutti gli altri concorrenti elementi (l’assenza di lesioni a persone diverse dalla ricorrente o di gravi danni al motoveicolo, nonché l’assenza di precedenti gravi infrazioni da parte della ricorrente, che all’epoca non aveva sofferto alcuna decurtazione dei punti sulla patente) depongono a suo favore.
Ma – soprattutto - l’esito negativo delle analisi volte ad accertare la presenza nel sangue di alcool o sostanze stupefacenti esclude in radice la sussistenza di elementi per dubitare anche della permanenza dei requisiti psicofisici.
Il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.