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Imputato con difesa inadeguata, sentenza da annullare (Cass. 27214/18)

13 giugno 2018, Cassazione penale

Deve ritenersi viziata la formazione della volontà dell’imputato, che, pur presente, abbia espresso la propria adesione al negozio processuale di cui all’art. 444 cod. proc. pen., con l’assistenza di difensore non abilitato, quale il praticante non iscritto nell’apposito albo di coloro che sono legittimati al patrocinio sostitutivo.

La difesa tecnica insufficiente, per inesperienza e carenza dei requisiti professionali del difensore, vizia anche la volontà dell'imputato. 

Sul vizio di una "ineffective defense" nell'ordinamento statunitense, si veda "Claim for ineffective assistance of Counsel", Liberty International Blog (verificato giugno 2018).  La giurisprudenza CEDU richiede una difesa effettiva, non solo teorica ed illusoria: si veda la  guida sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo sull'articolo 6 - processo penale (fair trial).

 

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 30 maggio – 13 giugno 2018, n. 27214
Presidente Petruzzellis – Relatore Tronci

Ritenuto in fatto

1. Il difensore di fiducia di D.S.G. impugna tempestivamente la sentenza indicata in epigrafe, con cui il giudice monocratico del Tribunale di Castrovillari ha applicato al prevenuto la complessiva pena di mesi dieci di reclusione, in relazione ai reati, unificati per continuazione, di resistenza a pubblico ufficiali e lesioni personali aggravate.
2. Deduce il legale ricorrente che la sentenza impugnata è infirmata da violazione di legge, per via della "viziata espressione della volontà dell’imputato", e da manifesta illogicità della motivazione, "risultante da altri atti del processo, in relazione all’affermata presenza in udienza di un difensore in sostituzione del procuratore speciale": tanto in ragione della evoluzione dei fatti processuali così di seguito descritta.
Tratto in arresto in flagranza di reato e condotto quindi in udienza per la convalida e la successiva celebrazione del processo con rito direttissimo, il D.S. confermava nell’occasione, con il conferimento altresì di procura speciale per la definizione del processo ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il mandato al già nominato avv. O., del Foro di Castrovillari, che peraltro non compariva personalmente, essendosi avvalso di un sostituto processuale, in persona del dott. G, iscritto però solo - prosegue il ricorso - "nel registro dei praticanti semplici, senza aver conseguito l’abilitazione a patrocinare in giudizio". Donde la mancanza dei requisiti professionali in capo al predetto dott. Genova e, per l’effetto, l’irregolare formazione della volontà del D.S. , che, nel corso dell’udienza medesima, perveniva ad un accordo con il pubblico ministero per la definizione del processo ai sensi dell’art. 444 del codice di rito, e però "in condizioni sfavorevoli per lo stesso, atteso che l’imputato era stato già dichiarato seminfermo di mente da ben due consulenti tecnici d’ufficio nominati nell’ambito di altri due processi penali, sicché, pur avendo diritto alla riduzione di pena prevista (dall’art.) 89 c.p.,... si è visto applicare una pena maggiore a causa della inesperienza e della carenza dei requisiti professionali del soggetto che lo ha assistito e rappresentato nel processo".

Non potendo peraltro imputarsi al D.S. alcuna culpa in eligendo, essendosi egli accertato con diligenza del possesso degli indispensabili requisiti tecnico-professionali da parte dell’avv. O, "nel mentre la successiva scelta di far partecipare il dott. G all’udienza per svolgere la relativa attività di difesa tecnica senza il possesso della relativa abilitazione, non è stata voluta ed effettuata dall’odierno ricorrente", trattandosi di atto ascrivibile al solo legale nominato.

2.1 Con successiva memoria depositata il 14 maggio u.s., il ricorrente difensore ha prodotto, in aggiunta alle due relazioni peritali già allegate al ricorso, in una con documentazione ulteriore, un terzo elaborato peritale, confermativo della pregressa, minorata capacità d’intendere e di volere del D.S. , nonché significativo della sua incapacità, all’epoca dell’accertamento (19.09.2017), di poco precedente la pronuncia della sentenza impugnata, di partecipare coscientemente al processo.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato, alla stregua delle considerazioni che seguono.
2. In punto di fatto, è pacifico - in quanto risultante per tabulas - che il D.S. , comparso in vinculis all’udienza del 28.10.2017, essendo assistito nell’occasione dal dott. Genova, quale sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. Oranges, concordò con il p.m. d’udienza l’applicazione della pena poi recepita e fatta propria dal giudice.
Altrettanto provato documentalmente - giusta la relativa produzione allegata al ricorso in esame - è che il menzionato dott. Genova era al tempo iscritto da nove mesi e mezzo nel "Registro dei Praticanti semplici" presso l’Ordine degli avvocati di Castrovillari.
Ciò posto, l’art. 41 co. 12 dell’ordinamento professionale forense, ex lege n. 247/2012, prevede che, "Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo,.. in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L’abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell’apposito registro": ne discende che il predetto era nelle condizioni per esercitare il patrocinio quale sostituto, nei limiti consentiti - rientrando entrambe le fattispecie ascritte all’odierno ricorrente nel novero dei reati di competenza pretorile, giusta il tenore dell’art. 7 del codice di rito nella formulazione antecedente alla sua abrogazione ad opera del d. lgs. n. 51/1998 e tuttavia non disponeva del requisito formale costituito dall’iscrizione nell’apposito registro che, in quanto tale, è appunto diverso dal menzionato "Registro dei Praticanti semplici", essendo denominato "Elenco dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo", a mente del decreto ministeriale 17.03.2016 n. 70, titolato "Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense...". Non senza aggiungere che, in conformità a quanto statuito dall’art. 9 del decreto ministeriale testè citato, "Per poter esercitare la professione, nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012 n. 247", il praticante presta giuramento, ovvero, per meglio dire, "assume avanti al consiglio dell’ordine, riunito in pubblica seduta, l’impegno solenne di cui all’articolo 8 della legge 31 dicembre 2012 n. 247".

3. L’assenza di abilitazione - in conformità a quanto opinato anche dal requirente P.G. - comporta l’ulteriore corollario che, ancorché l’adesione al negozio processuale sia comunque riconducibile direttamente al D.S. , in quanto presente all’udienza, nondimeno la formazione della volontà di quest’ultimo deve ritenersi essere stata inficiata dall’assistenza prestata da difensore non abilitato, tanto più ove si consideri che la causale effettiva, alla base del ricorso in esame, si riconnette al mancato riconoscimento dell’attenuante del vizio parziale di mente.

Non può quindi trovare applicazione, attesa la specificità della presente fattispecie, il principio, che pure il Collegio condivide in linea generale, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di superfluità della verifica della volontà dell’imputato da parte del giudice, ove il primo sia presente all’udienza in cui si forma il negozio processuale con il pubblico ministero (cfr. Sez. 1, sent. n. 15557 del 20.03.2018, Rv. 272630).

Non è del resto casuale che, proprio nella sentenza appena citata, si legga in parte motiva non aver ragion d’essere alcun dubbio, finanche sulla volontà dell’imputato che non parli la lingua del processo, nel momento in cui sia "assicurata la presenza dell’interprete e l’assistenza tecnica del difensore": dato, quest’ultimo, qui carente e che integra il dedotto profilo d’illegittimità.

In definitiva, può quindi formularsi il seguente principio di diritto: "Deve ritenersi viziata la formazione della volontà dell’imputato, che, pur presente, abbia espresso la propria adesione al negozio processuale di cui all’art. 444 cod. proc. pen., con l’assistenza di difensore non abilitato, quale il praticante non iscritto nell’apposito albo di coloro che sono legittimati al patrocinio sostitutivo".

Né potrebbe opinarsi che l’espressa indicazione del dott. G* a quale sostituto dell’avv. O*, nel corpo del mandato defensionale conferito a quest’ultimo, delinei una culpa in eligendo a carico dell’imputato, giacché, al di là dell’improprio riferimento ad una "nomina" (essendo la designazione del sostituto processuale facoltà riservata in via esclusiva al difensore, in conformità a quanto stabilisce l’art. 102 del codice di rito, onde il prevenuto avrebbe dovuto, più correttamente, autorizzare il nominato procuratore speciale alla sub-delega), è di tutta evidenza che l’anzidetta indicazione del sostituto è stata effettuata al fine di evitare la sanzione della nullità di ordine generale, che la consolidata giurisprudenza di legittimità prevede appunto per l’ipotesi in cui la procura speciale rilasciata per la richiesta di riti alternativi non contempli la previsione del sostituto del procuratore nominato per tali specifici incombenti, che poi li espleti in concreto (cfr., da ultimo, Sez. 2, sent. n. 45328 dell’01.10.2013, Rv. 257497).

Non senza aggiungere, a maggior supporto di quanto precede, il carattere fortemente sintomatico della contestualità fra il rilascio della più volte citata procura speciale a firma dell’imputato e l’atto di designazione di sostituto processuale sottoscritto dall’avv. O. nelle vesti di difensore, recanti entrambi la data del 28.10.2017 (al di là del mero refuso presente nella procura speciale), coincidente con quella di celebrazione dell’udienza per direttissima.
La potenziale rilevanza disciplinare di quanto precede comporta la trasmissione di copia della presente sentenza, a cura della Cancelleria, al competente Ordine degli Avvocati di Castrovillari, per i provvedimenti di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Castrovillari, per l’ulteriore corso.