Il delitto di importazione di sostanze stupefacenti attraverso l?uso del mezzo aereo si consuma nel momento in cui la merce viene introdotta nello spazio aereo anche se non abbia ancora superato la barriera doganale.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE VI PENALE, SENTENZA 2 MARZO - 3 SETTEMBRE 2010, N. 32667
FATTO E DIRITTO
1 - La Corte d?Appello di Milano, con sentenza 14/3/2007, confermava quella in data 5/4/2006 del Tribunale di Busto Arsizio, che aveva dichiarato Sanz Amaya Mario Francisco colpevole del reato di cui all?art. 73 dpr n. 309/1990, - per avere concorso nell?importazione dal Perù di gr. 800 di cocaina, trasportata da tale Aguirre Cuellar Jorge, il quale avrebbe dovuto consegnarla, tramite l?imputato, a De La Moran Genaro Elias - e lo aveva condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, disponendo l?espulsione dal territorio nazionale a pena espiata.
Il Giudice distrettuale, dopo avere premesso che la competenza territoriale correttamente era stata radicata presso il Tribunale di Busto Arsizio, riteneva che la prova del coinvolgimento dell?imputato nell?attività illecita, capillarmente organizzata con predisposizione di mezzi e di persone, era offerta dagli esiti delle conversazioni telefoniche intercorse tra il medesimo imputato e il destinatario finale della sostanza stupefacente De La Moran: il primo aveva informato il secondo che, in esecuzione dei pregressi accordi, si sarebbe recato, la mattina dell?1/6/2004, a rilevare presso l?aeroporto della ?Malpensa? il corriere in arrivo dal Perù; era rimasto, quindi, in costante contatto col destinatario finale della droga, per informarlo dell?arrivo all?aeroporto, dell?attesa per entrare in contatto col corriere, del fallimento dell?operazione in conseguenza dell?intervento della Guardia di Finanza, che aveva proceduto all?arresto del corriere. Precisava che il delitto doveva ritenersi consumato per essere stato perfezionato l?accordo finalizzato alla importazione e che in tale accordo si era inserito, con efficacia causale determinante, il ruolo svolto dall?imputato. Aggiungeva, infine, che l?imputato, avendo offerto la sua ampia disponibilità alla buona riuscita dell?operazione, voluta e promossa dal De La Moran, appartenente ad un sodalizio criminoso internazionale, aveva evidenziato una particolare pericolosità sociale, sì da giustificare l?ordine della sua espulsione dallo Stato a pena espiata.
2 - Ricorre per cassazione l?imputato e ripropone una serie di motivi già sottoposti sostanzialmente all?attenzione della Corte territoriale e da questa disattesi con motivazione adeguata, corretta e immune da vizi di legittimità.
2a - Il delitto di importazione di sostanze stupefacenti attraverso l?uso del mezzo aereo si consuma nel momento in cui la merce viene introdotta nello spazio aereo anche se non abbia ancora superato la barriera doganale, perché scoperta e sequestrata nel corso degli appositi controlli. Nel caso in esame, il corriere, proveniente dal Perù, era giunto in Italia col carico di droga in aereo, atterrato a ?Malpensa?. Ivi, quindi, si era consumato il reato e, di conseguenza, la competenza territoriale a conoscere di tale illecito correttamente è stata individuata in quella del Tribunale di Busto Arsizio.
È al principio di territorialità di cui all?art. 6 c.p. in relazione all?art. 8 c.p.p. che deve aversi riguardo, quale regola generale, per l?individuazione del giudice territorialmente competente. Impropriamente il ricorrente richiama le regole suppletive di cui all?art. 9 c.p.p.
2b - Infondata è la doglianza circa l?asserita violazione del diritto di assistenza e di difesa dell?imputato in conformità alle prescrizioni della Convenzione di Vienna, ratificata dall?Italia con legge n. 804/67.
Gli atti non evidenziano la denunciata violazione né in sede di indagini, né nel corso del processo e, d?altra parte, lo stesso ricorrente non solleva alcuna questione specifica al riguardo, sì da porre la Corte nella condizione di verificarne la fondatezza o meno.
Nessun ostacolo risulta essere stato concretamente frapposto all?assistenza consolare dell?imputato, mai peraltro espressamente sollecitata, cosi come previsto dall?art. 36 della richiamata Convenzione internazionale.
Non si apprezzano, inoltre, riverberi negativi sul diritto di difesa dell?imputato per effetto della mancata assistenza consolare.
2c - Prive di pregio sono anche le censure che il ricorrente muove alla sentenza di merito nella parte in cui questa ritiene provato il suo concorso nel reato di importazione di droga.
Tali censure, in sostanza, si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa interpretazione delle risultanze processuali, operazione questa non consentita in questa sede.
L?apparato argomentativo su cui riposa la sentenza impugnata, d?altra parte, dà conto delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene, valutando in maniera adeguata e logica le emergenze processuali, che conclamano il cosciente ed attivo inserimento dell?imputato nell?organizzazione dell?attività di importazione della cocaina e delineano lo specifico ruolo dal medesimo spiegato, quello di prelevare il corriere della droga, in arrivo dal Perù, presso l?aeroporto della Malpensa e di accompagnarlo dal De La Moran, che era il destinatario finale della partita di sostanza stupefacente e colui che aveva diretto ed organizzato l?illecito traffico.
Non rileva, ai fini della configurabilità del reato e della partecipazione ad esso dell?imputato, la circostanza che l?operazione non era andata a buon fine per l?intervento della Guardia di Finanza, che aveva proceduto all?arresto del corriere e al sequestro della droga. L?attività di importazione, infatti, per così come programmata e organizzata con l?adesione anche del Sanz Amaya, al quale era stato assegnato il compito non secondario di prelevare il corriere al suo arrivo dal Perù, era stata portata a termine con l?attraversamento della linea di confine, inteso questo come limite geografico-politico, comprensivo anche dello spazio che precede la c.d. barriera doganale. La circostanza, poi, che la droga non fosse pervenuta, per effetto dell?intervento della Guardia di Finanza, nella materiale disponibilità del De La Moran integra un fatto successivo e per così dire ?esterno? all?iter consumativo, ormai esauritosi, del reato.
Il percorso ricostruttivo della vicenda non legittima dubbi circa la sussistenza dell?elemento soggettivo del reato ed esclude la configurabilità, a favore dell?imputato, dell?attenuante di cui all?art. 114 c.p.
La sentenza impugnata, nel valutare e interpretare le emergenze processuali, ha implicitamente disatteso la tesi difensiva dell?imputato e ritenuto irrilevante la testimonianza a discarico di Cando Carvajal Jimmy Steve.
La condotta ascritta all?imputato non può essere ricondotta, come pure con il ricorso si sollecita, nel paradigma del favoreggiamento reale, di cui non ricorrono i presupposti.
2d - La accertata e ritenuta pericolosità sociale del Sanz Amaya ne legittima l?espulsione dallo Stato a pena espiata, e ciò in conformità di quanto disposto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 58 del 24/2/1995.
3 - Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Presidente Agrò - Relatore Milo