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Impianto di aerazione rumoroso del ristorante è reato (Cass. 31279/17)

22 giugno 2017, Cassazione penale

L'attività di un locale pubblico non è attività in sé rumorosa, ma una attività lavorativa che può integrare il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659/1 c.p.)  se l'esercizio del predetto mestiere eccede le sue normali modalità o ne costituisce uso smodato. 

Cassazione penale

Sez. III, Sent., (ud. 17/05/2017) 22-06-2017, n. 31279

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMORESANO Silvio - Presidente -

Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere -

Dott. GENTILI Andrea - Consigliere -

Dott. MENGONI Enrico - rel. Consigliere -

Dott. MACRI' Ubalda - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.Y., nato in (OMISSIS);

avverso la sentenza del 9/11/2016 del Tribunale di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. Enrico Mengoni;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo


1. Con sentenza del 9/11/2016, il Tribunale di Milano dichiarava C.Y. colpevole della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen.e la condannava alla pena di 100,00 Euro di ammenda; alla stessa - quale amministratrice unica della "(OMISSIS)", gerente l'omonimo esercizio pubblico - era contestato di aver permesso (o, comunque, non impedito) che l'impianto di aerazione proprio del locale superasse il limite differenziale previsto dall'art. 4, D.P.C.M. 14 novembre 1997, tale quindi da arrecare disturbo al riposo ed alle occupazioni dei residenti.

2. Propone ricorso per cassazione la C., a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:

- inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 659 cod. pen., comma 1; vizio motivazionale. Il Tribunale avrebbe dovuto ritenere quella svolta dalla ricorrente come attività professionale rumorosa e, in tale contesto, riconoscere soltanto la violazione amministrativa di cui alla L. n. 447 del 1995, art. 10, comma 2; nel caso di specie, infatti, si sarebbe verificato soltanto il superamento delle soglie differenziali, tali da non integrare alcun illecito penale. Come confermato, peraltro, dal fatto che il ristorante in oggetto non avrebbe mai posto in essere attività "smodata" per la produzione dei rumori riscontrati, dovuti soltanto ad apparecchi - quelli per l'aerazione dei locali - necessari all'attività di ristorazione ed imposti dalla normativa. In questo contesto, peraltro, difetterebbe ogni prova circa l'eventuale disturbo alle occupazioni di soggetti diversi dalla famiglia costituitasi parte civile (ciè ad un numero indeterminato di persone), non potendosi sul punto aver riguardo ad un distinto procedimento proposto - nella sola sede civile - dal condominio nel quale gli stessi soggetti vivono.

Si chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza; in subordine, la sospensione dell'esecutività della sentenza ex art. 612 cod. proc. pen., quanto alla condanna civile, attese le condizioni economiche della ricorrente.

Motivi della decisione


3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

In ordine, innanzitutto, ai rapporti tra primo e secondo comma dell'art. 659 cod. pen., questa Corte ha più volte affermato che il reato di cui all'art. 659 c.p., comma 1, resta assorbito in quello previsto dal comma successivo, avente medesima obiettività giuridica, se il disturbo sia arrecato nel normale esercizio di un mestiere rumoroso, mentre risulta integrato in via autonoma se l'esercizio del predetto mestiere eccede le sue normali modalità o ne costituisce uso smodato (tra le altre, Sez. 3, n. 3, n. 5735 del 21/1/2015, Giuffrè, Rv. 261885; Sez. 3, n. 42026 del 18/9/2014, Claudino, Rv. 260658).

Quanto poi ai rapporti tra l'ipotesi ex art. 659, comma 2, e l'ipotesi di cui alla L. n. 447 del 1995, art. 10, comma 2, (legge quadro sull'inquinamento acustico), si è ormai costantemente affermato, con plurime pronunce, che nell'ipotesi di esercizio di professione o mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità, la carica di lesività del bene giuridico protetto sia dall'art. 659 c.p., comma 2, sia dall'art. 10 cit. consistente nella quiete e tranquillità pubblica, è presunta "ope legis" ed è racchiusa, per intero, nel precetto della disposizione codicistica, che tuttavia cede, di fronte alla configurazione dello speciale illecito amministrativo previsto dall'art. 10 suddetto, qualora l'inquinamento acustico si concretizzi nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia.

Del resto, ove l'illecito penale non si diversifichi oggettivamente da quello amministrativo almeno per qualche aspetto fattuale, ulteriore e diverso, e si verifichi invece la sovrapponibilità tra i due tipi di condotta, la coesistenza e l'eventuale concorso dei due apparati sanzionatori, penale e amministrativo, potrebbero generare aspetti di manifesta irrazionalità del sistema, consentendosi surrettiziamente la riespansione dell'illecito penale previsto dal primo comma della norma codicistica, nonostante la sostanziale identità del fatto e la stretta affinità dei valori e dei beni meritevoli di tutela. E ciò, inoltre, nell'ambito di un'attività legittimamente autorizzata ed esercitata sul territorio, nel pieno rispetto di ogni altra specifica prescrizione (concernente gli orari consentiti, l'adozione di particolari accorgimenti tecnici e simili) imposta dalla competente autorità comunale per l'esercizio dell'attività industriale rumorosa de qua, di guisa che non residua comunque spazio applicativo alcuno per la fattispecie criminosa di cui all'art. 659 c.p., comma 2, (Sez. 1, n. 23866 del 09/06/2009, P.M. in proc. Valvassore ed altro, Rv. 243807 in fattispecie relativa a mestiere rumoroso; cfr., altresì, tra le altre, Sez. 3, n. 29651 del 29/04/2004, Tridici, Rv. 229352).

Ne consegue che si è ribadito che la condotta costituita dal superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di professioni o mestieri rumorosi non configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 659 c.p., comma 2, ma l'illecito amministrativo di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2, (legge quadro sull'inquinamento acustico), in applicazione del principio di specialità contenuto nella L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9 (Sez. 3, n. 13015 del 31/01/2014, Vazzana, Rv. 258702; Sez. 1, n. 48309 del 13/11/2012, Carrozzo ed altro, Rv. 254088).

Conserva, invece, rilevanza penale, sempre per costante affermazione di questa Corte, l'attività lavorativa che provochi disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone che si qualifichi per la violazione di prescrizioni attinenti al contenimento della rumorosità e diverse da quelle concernenti i limiti delle emissioni o immissioni sonore (Sez. 1, n.44167 del 27/10/2009, Fiumara, Rv. 245563; Sez. 3^, n. 2875/07 del 21/12/2006, Roma, Rv. 236091; Sez. 1^, n. 530/05 del 03/12/2004, Termini, Rv. 230890).

In definitiva, allora, deve ritenersi sussistere l'illecito amministrativo ove si verifichi solo il mero superamento dei limiti differenziali; è configurabile l'ipotesi di cui all'art. 659 c.p., comma 1, quando il fatto costitutivo dell'illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto al mero superamento di limiti di rumore; deve poi ritenersi integrata la contravvenzione ex art. 659 c.p., comma 2, qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o della Autorità, attinenti all'esercizio del mestiere rumoroso, diverse, però, da quelle impositive di limiti di immissione acustica.

5. Orbene, tutto ciò premesso in termini generali, osserva la Corte - come correttamente ritenuto dal Giudice del merito - che il fatto ascritto all'imputata appare esulare dall'ambito dell'illecito amministrativo di cui alla L. n. 447 del 1995, art. 10, comma 2, ricadendo per contro nell'alveo dell'art. 659 cod. pen., comma 1; nel caso di specie, infatti, non si ha ad esame un'attività in sè rumorosa, come tale sottoposta al rispetto di specifiche normative in materia di emissioni sonore, ma un'attività di diversa natura, in sè lecita, nel corso della quale si è realizzato il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, nei termini oggettivi e riscontrati riportati nella sentenza impugnata (deposizioni, rilevazioni dell'ARPA), qui non più ulteriormente valutabili a fronte di una motivazione congrua e non manifestamente illogica.

Al riguardo, occorre invero ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

La doglianza, pertanto, risulta manifestamente infondata.

6. Con riguardo, poi, alla richiesta di sospensione dell'esecutività della provvisionale, ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen., osserva la Corte che la stessa appare generica e fondata su circostanze non documentate (non apparendo sufficiente, al riguardo, la liquidazione della società), come tali inidonee ad esser considerate foriere di un grave ed irreparabile danno.

7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017