L’invio a mezzo fax dell’istanza di differimento dell’udienza per legittimo impedimento non è inammissibile o irricevibile. Se però il giudice non ne sia venuto a conoscenza, ciò non comporta alcuna violazione del diritto di difesa e, quindi, alcuna nullità, in quanto la scelta di un mezzo tecnico, non autorizzato per il deposito, espone il difensore al rischio dell’intempestività con cui l’atto stesso può pervenire a conoscenza del destinatario, e in ogni caso la parte che si avvale di tale mezzo di trasmissione ha l’onere di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente.
Solo in casi estremi, in cui l’impedimento sia insorto improvvisamente ed inevitabilmente, e sia tale da impedire una qualsiasi attivazione da parte del difensore, potrà esentarsi lo stesso dalle doverose verifiche circa l’esito dell’inoltro a mezzo fax, salvo l’onere di offrire adeguata prova delle circostanze, che le hanno impedite.
Corte di Cassazione
sez. II Penale, sentenza 18 dicembre 2018 – 28 marzo 2019, n. 13549
Presidente Diotallevi - Relatore Pacilli
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 12 giugno 2017 la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza emessa il 27 febbraio 2015 dal Tribunale della stessa città, con cui C.M. , in atti generalizzato, è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui all’art. 648 c.p., comma 2, e art. 474 c.p., comma 2.
Avverso la sentenza d’appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo:
1) inosservanza della legge penale e di norme processuali, stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità e inammissibilità o decadenza, per non essere stato disposto il rinvio dell’udienza del 12 giugno 2017, benché il difensore avesse inoltrato un fax con cui rappresentava di aderire all’astensione dalle udienze, indetta dall’Unione Camere penali;
2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione, per essere stati ritenuti sussistenti il reato di cui all’art. 474 c.p. e quello di ricettazione, nonostante la grossolanità della falsificazione e il difetto di prova sulla consapevolezza dell’imputato circa la provenienza della merce;
3) vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
All’odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all’esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’invio a mezzo fax dell’istanza di differimento dell’udienza per legittimo impedimento non è inammissibile o irricevibile, ma la sua mancata delibazione, quando il giudice non ne sia venuto a conoscenza, non comporta alcuna violazione del diritto di difesa e, quindi, alcuna nullità, in quanto la scelta di un mezzo tecnico, non autorizzato per il deposito, espone il difensore al rischio dell’intempestività con cui l’atto stesso può pervenire a conoscenza del destinatario, e in ogni caso la parte che si avvale di tale mezzo di trasmissione ha l’onere di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente (Sez. 2, n. 9030 del 05/11/2013, Rv. 258526; Sez. 5, n. 7706 del 16/10/2014, Rv. 262835, Sez. 2, n. 24515 del 22/05/2015, Rv. 264361 e Sez. 3, n. 37859 del 18/6/2015, Rv. 265162).
Si è aggiunto che solo in casi estremi, in cui l’impedimento sia insorto improvvisamente ed inevitabilmente, e sia tale da impedire una qualsiasi attivazione da parte del difensore, potrà esentarsi lo stesso dalle doverose verifiche circa l’esito dell’inoltro a mezzo fax, salvo l’onere di offrire adeguata prova delle circostanze, che le hanno impedite (Sez. 1, n. 1904 del 16/11/2017, Rv. 272049).
Nel caso in esame, l’istanza di rinvio de qua, che aveva ad oggetto un legittimo impedimento per adesione del difensore all’astensione dalle udienze, indetta dalle Camere penali, non è evidentemente pervenuta all’attenzione del giudice, che ha proceduto alla celebrazione dell’udienza, nominando un difensore di ufficio.
Dagli atti del fascicolo risulta che l’istanza di rinvio è pervenuta alla cancelleria della quarta sezione della Corte d’appello alle ore 14.15 del 12 giugno 2017, ossia il giorno dell’udienza e dopo la celebrazione del processo a carico del ricorrente.
Non vi è invero certezza sulla data dell’invio del fax, atteso che il rapporto di verifica della trasmissione reca la data del 9 giugno 2027.
A fronte di questi dati, deve rilevarsi che, innanzitutto, non si trattava di un impedimento estemporaneo e improvviso; in secondo luogo, il difensore neppure ha dedotto - con il presente ricorso - di essersi accertato, prima della celebrazione del processo, se l’istanza fosse pervenuta e fosse stata effettivamente portata a conoscenza del Giudice designato, per poter essere da questi valutata.
Nel ricorso in scrutinio il medesimo difensore, infatti, ha affermato di avere inoltrato il fax il 9 giugno 2017 e di avere appreso, contattata successivamente la cancelleria, per conoscere la data del rinvio, che il processo era stato celebrato in presenza di un difensore di ufficio, che non aveva aderito all’astensione.
In tale situazione, connotata dalla mancata attivazione del difensore in ordine alla verifica della conoscenza dell’Istanza da parte del giudicante, il ricorrente non può dolersi del mancato rinvio dell’udienza.
1.2 Il secondo motivo è privo di specificità.
Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che si è correttamente conformata ai principi enunciati da questa Corte (Sez. 5, n. 5260 dell’11/12/2013, Rv. 258722), secondo cui integra il delitto di cui all’art. 474 c.p. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 c.p. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno non ricorrendo quindi l’ipotesi del reato impossibile, qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.
Quanto alla consapevolezza della provenienza illecita della merce, la Corte territoriale ha rimarcato, con argomentazioni non manifestamente illogiche, che, "trattandosi di un commerciante, che partecipa a fiere, non è minimamente verosimile l’ipotesi della buona fede in ordine alla provenienza della merce, necessariamente acquistata tramite canali diversi da quelli leciti".
1.3 Anche l’ultimo motivo è privo di specificità.
La Corte distrettuale ha denegato le attenuanti generiche, in difetto di elementi positivamente valorizzabili a tal fine e così conformandosi all’orientamento di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato.
2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte Cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.