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Impedimento del difensore, nessun riservatezza nei certificati medici (Cass. 8415/20)

2 marzo 2020, Cassazione penale

In riferimento ad impedimento del difensore, l'assoluta impossibilità a comparire va decisa, con adeguata valutazione del referto, in riferimento alla rilevanza della patologia; il che, evidentemente, presuppone una informazione completa ed esauriente circa la connotazione della patologia e la prognosi della stessa.

Nella valutazione della legittimità dell'impedimento, il giudice di merito deve essere posto nella condizione di verificarne la sussistenza, ossia la sua fondatezza, serietà e gravità, nonchè la circostanza che lo stesso determini un'impossibilità assoluta.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

(ud. 16/12/2019) 02-03-2020, n. 8415

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Francesca - Presidente -

Dott. DE GREGORIO Eduardo - Consigliere -

Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere -

Dott. CATENA Rossella - rel. Consigliere -

Dott. BELMONTE Maria Teresa - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

N.M., nata a (OMISSIS);

B.B., nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia emessa in data 05/06/2018;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Rossella Catena;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BIRRITTERI Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;

udito per le imputate il difensore di fiducia, avv.to OG, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

Svolgimento del processo


1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Perugia confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia in composizione monocratica in data 13/05/2015, con cui N.M. e B.B. erano state condannate a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., n. 4, in (OMISSIS).

2. In data 10/10/2018 N.M. e B.B. ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Orazio Giraldin, per:

2.1. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in riferimento all'art. 420 ter c.p.p., in quanto il difensore aveva presentato certificazione medica attestante un proprio impedimento, chiedendo rinvio in riferimento all'udienza del 22/04/2015, istanza rigettata dal primo giudice, che la riteneva non sufficientemente motivata, aderendo a detta valutazione anche la Corte di Appello, investita da gravame sul punto; in particolare, la difesa sostiene che la mancata indicazione, nel certificato, delle patologie poste a fondamento del dedotto impedimento, da parte del medico, avrebbe violato il diritto alla riservatezza dell'istante;

2.2. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in riferimento agli artt. 526 e 192 c.p.p., avendo la difesa rilevato che l'album fotografico utilizzato per l'individuazione delle imputate non potesse fare parte del fascicolo del dibattimento, richiamando la sentenza n. 265 della Corte costituzionale, e richiamando, altresì, i principi di cui agli artt. 189 e 213 c.p.p., secondo cui il ricorso alla prova atipica può giustificarsi solo laddove non sia possibile fare ricorso alla prova tipica della ricognizione di persona, come richiesto dalla difesa, secondo le modalità disciplinate dalla legge.

Motivi della decisione


I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.

Quanto al primo motivo di ricorso, va osservato che - alla luce del tenore del certificato medico, che questa Corte può esaminare in considerazione della natura processuale dell'eccezione - l'attestazione di temporanea inabilità al lavoro per ricovero ospedaliero, con prognosi fino al 23/04/2015, non risultava accompagnata da alcuna specifica indicazione della patologia da cui era affetto il difensore, nè attestava esplicitamente un impedimento assoluto, nè, infine, documentava se alla data del 22/04/2015 il predetto fosse ancora ricoverato.

Pacificamente la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha affermato come, nella valutazione della legittimità dell'impedimento, il giudice di merito debba essere posto nella condizione di verificarne la sussistenza, ossia la sua fondatezza, serietà e gravità, nonchè la circostanza che lo stesso determini un'impossibilità assoluta (Sez. 3, sentenza n. 48270 del 07/06/2018, P., Rv. 274699; Sez. 5, sentenza n. 3558 del 19/11/2014, dep. 26/01/2015, Margherita ed altro, Rv. 262846; Sez. 2, Sentenza n. 42595 del 27/10/2009, Errico, Rv. 255119; Sez. 6, sentenza n. 24398 del 26/02/200, De Macceis, Rv. 240352).

Ciò sulla scia dell'insegnamento delle Sezioni Unite che, con sentenza n. 36635 del 27/09/2005, Gagliardi, Rv. 231810, in riferimento ad impedimento dell'imputato, ma con argomentazioni valide anche per la valutazione dell'impedimento del difensore, hanno sancito come si possa pervenire ad un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia; il che, evidentemente, presuppone una informazione completa ed esauriente circa la connotazione della patologia e la prognosi della stessa.

Profilo ulteriore e complementare è quello relativo alla invocata tutela della privacy del difensore, posto che la valutazione del carattere assoluto dell'impedimento e la sua attualità non possono essere in alcun modo ostacolate dalle disposizioni a tutela della privacy, le quali sono funzionali alla garanzia, in ambito sanitario, che il "trattamento dei dati personali" si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonchè della dignità della persona fisica, con particolare riguardo alla "riservatezza" ed "all'identità personale". Ciò evidenzia come le relative disposizioni mirino a tutelare il paziente, e non possano essere eccentricamente invocate in tutti i casi in cui sia proprio questi a richiedere la certificazione medica che ne attesti lo stato di salute onde avvalersene per gli usi che liberamente intende fare, quale quello di esibizione in sede giudiziaria per dimostrare il proprio impedimento a comparire in udienza (Sez. 5, sentenza n. 43373 del 06/10/2005, Fontana, Rv. 233079).

Parimenti infondato appare il secondo motivo di ricorso, sotto un duplice aspetto: anzitutto, infatti, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, in dibattimento erano state sottoposte al teste le stesse foto utilizzate nelle indagini, il che, evidentemente, non risulta impedito nè vietato da alcuna disposizione normativa; in ogni caso, il motivo appare ai limiti dell'inammissibilità, perchè esso non pone affatto in discussione l'attendibilità dei testi, laddove il riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagini costituisce una prova atipica, la cui rilevanza dipende dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi l'ha compiuto (Sez. 6, sentenza n. 17103 del 31/10/2018, dep. 18/04/2019, Aouchini Badrin, Rv. 275548).

Pacificamente, infine, "L'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell'esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa." (Sez. 4, sentenza n. 47262 del 13/09/2017, Prina ed altri, Rv. 271041). Ciò in quanto l'identificazione effettuata in sede dibattimentale non obbedisce alle formalità previste per la ricognizione in senso proprio, di cui agli artt. 213 c.p.p. e segg., riferibile esclusivamente al contenuto di identificazioni orali del testimone, vigendo, invece, la disciplina degli artt. 498 c.p.p. e segg., sì che da esse come da ogni elemento indiziario o di prova il giudice può trarre il proprio libero convincimento, trattandosi di un accertamento in fatto, dovendo il giudice, attraverso l'acquisizione dell'album fotografico e, quindi, prescindendo dalla formale ricognizione, possa apprezzare l'affidabilità del risultato probatorio attraverso il numero e la qualità delle foto sottoposte al dichiarante, nonchè le caratteristiche fisionomiche della persona riconosciuta e delle altre persone effigiate nelle foto, oltre che, come detto, attraverso l'attendibilità della deposizione del teste (Sez. 2, sentenza n. 28391 del 27/04/2017, Cena ed altro, Rv. 270181; Sez. 5, sentenza n. 6456 del 01/10/2015, dep. 17/02/2016, Verde, Rv. 266023; Sez. 5, sentenza n. 9505 del 25/11/2015, dep. 08/03/2016, Coccia, Rv. 267562).

Dal rigetto dei ricorsi discende, ex art. 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2020