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Fuga dall'incidente o basta sosta monentanea? (Cass. 25142/19)

6 giugno 2019, Cassazione penale

Il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell’assistenza occorrente, previsti rispettivamente dall’art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, sono diversi, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza.

Commette reato chi in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia derivato un danno alle persone effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea, senza consentire la propria identificazione, nè quella del veicolo.

Il dovere di fermarsi sul posto dell’incidente deve durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell’identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, perché, ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire nè l’identificazione del conducente, nè quella del veicolo, nè lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell’incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica.

Corte di Cassazione

sez. IV Penale, sentenza 14 marzo – 6 giugno 2019, n. 25142
Presidente Menichetti – Relatore Dawan

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale che, ritenuta N.M. responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, comma 6, ((omissis) ) la condannava alla pena di mesi 6 di reclusione, disponendo altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno. Pena sospesa e non menzione.

2. In particolare, l’imputata, avendo provocato un incidente stradale tamponando l’autovettura che la precedeva, condotta da una donna in stato di gravidanza, con a bordo un bambino in tenerissima età, si era limitata ad offrire una somma di denaro senza fornire le proprie generalità e senza attendere l’arrivo della Polizia Municipale, preferendo, invece, allontanarsi repentinamente dal luogo del sinistro.

3. Avverso la prefata sentenza l’imputata, a mezzo del difensore, interpone ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con cui deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 189 C.d.S., comma 6, e vizio di motivazione. Premessa la distinzione tra le due fattispecie rispettivamente previste al comma 6 e al comma 7 del predetto art. 189, sostiene che l’applicabilità del comma 6 è legittima solo allorché, avvenuto l’urto, il responsabile non si sia affatto fermato. Le sentenze del merito, tuttavia, non ne traggono le ovvie conseguenze. L’assunto del giudice dell’appello sulla condotta dolosa della N. è smentito dalla stessa pronuncia del primo grado allorché questa affermava il dubbio sulla consapevolezza che la S. avesse bisogno di assistenza. La Corte di appello avrebbe dovuto raccogliere questo dubbio, escludendo in conseguenza l’elemento soggettivo del reato e pervenendo all’assoluzione ai sensi dell’art. 530 c.p., comma 2. Diversamente opinando, infatti, non si sarebbe potuti pervenire, in primo grado, all’assoluzione per la contestazione di cui all’art. 189 C.d.S., comma 7, la quale poggia non sull’assenza di feriti bensì nella più ampia assenza di consapevolezza che la persona offesa S. avesse bisogno di assistenza e quindi dell’evidenza di danno alcuno. La pronuncia di primo grado escludeva persino la ricorrenza del dolo eventuale che invece la sentenza di appello sembra introdurre ex novo. Si evidenzia la tenuità dei danni riportati dai veicoli e dalle persone coinvolte. Nessun accertamento è stato svolto sul nesso causale tra l’incidente e i danni che si assumono dal primo scaturiti. Trattasi, peraltro, di danni non indennizzabili stante che i danni indennizzabili sono solo quelli risultanti e provati con indagini strumentali o di evidenza clinica.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile perché si risolve in una censura in fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita in questa sede di legittimità, ed è comunque manifestamente infondato.

2. Questa Corte ha ripetutamente chiarito che il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell’assistenza occorrente, previsti rispettivamente dall’art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, hanno diversa oggettività giuridica, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza (Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Massucco, Rv. 270885; Sez. 4, n. 23177 del 15/03/2016, Trinke, Rv. 266969; Sez. 4, n. 6306 del 15/01/2008, Grosso, Rv. 239038).

Si è inoltre costantemente affermato che l’elemento soggettivo del reato previsto dall’art. 189, comma 6, è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all’utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall’incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di fermarsi. Dunque, per le modalità di verificazione del sinistro e per le complessive circostanze della vicenda, l’agente deve rappresentarsi la semplice possibilità che dall’incidente sia derivato un danno alle persone (Sez. 4, n. 16982 del 12/03/2013, Borselli, Rv. 255429; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354).

Ciò posto, mentre nel reato di "fuga" previsto dall’art. 189 C.d.S., comma 6, è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone, per il reato di omissione di assistenza, di cui al comma 7, dello stesso articolo, si richiede che sia effettivo il bisogno dell’investito.

Effettività che si reputa insussistente nel caso di assenza di lesioni o di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario l’intervento dell’obbligato. Certamente, l’assenza di lesioni o morte o la presenza di un soccorso prestato da altri non possono essere conosciute ex post dall’investitore, dovendo questi essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell’allontanamento (Sez. 4, n. 5416 del 25/11/1999 (dep. 09/05/2000), Sitia e altri, Rv. 216465; Sez. 4, n. 4380 del 02/12/1994 (dep. 24/04/1995), Prestigiacomo, Rv. 201501).

Quanto più specificatamente al reato di cui all’art. 189, comma 6, per il quale la N. ha riportato condanna, trattasi di un reato omissivo di pericolo, il cui elemento materiale consiste, come si è già osservato, nell’allontanarsi dell’agente dal luogo dell’investimento così da impedire o comunque, ostacolare l’accertamento della propria identità personale, l’individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell’incidente.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che integra il reato di cui all’art. 189 C.d.S., comma 1 e 6, (cosiddetto reato di "fuga"), la condotta di colui che - in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia derivato un danno alle persone - effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea (nella specie "per pochi istanti"), senza consentire la propria identificazione, nè quella del veicolo. Infatti il dovere di fermarsi sul posto dell’incidente deve durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell’identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, perché, ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire nè l’identificazione del conducente, nè quella del veicolo, nè lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell’incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica (Sez. 4, n. 9128 del 02/02/2012, Boffa, Rv. 252734: fattispecie in cui la Corte ha affermato la responsabilità di un conducente che, dopo il sinistro, si era limitato ad abbassare il finestrino pronunciando la frase: "tutto bene").

3. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi e non è incorsa in alcun vizio di motivazione.

Quanto al reato di cui all’art. 189 C.d.S., comma 6, ha affermato, in particolare, che proprio la semplice offerta di una somma di denaro (alla quale peraltro non è stato dato alcun seguito), senza peraltro fornire le proprie generalità ed attendere l’arrivo della Polizia Municipale, testimonia che l’imputata era pienamente consapevole di aver arrecato un danno e che non voleva assumersi la responsabilità di quanto accaduto; e che la versione difensiva, secondo la quale la donna si sarebbe allontanata a causa del comportamento intimidatorio ed aggressivo della persona offesa, non risulta affatto credibile stante l’interesse di quest’ultima a che la N. rimanesse sul luogo dell’incidente in attesa degli operanti ai quali fornire le proprie generalità.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.