Le c.d. "fonti aperte", reperibili anche tramite la rete internet, possono costituire parametro al fine di valutare l'utilizzazione di massime di esperienza ovvero profili attinenti a fatti non oggetto di contestazione e, comunque, non riguardanti l'imputazione o l'incolpazione.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sent., (data ud. 26/04/2022) 01/06/2022, n. 21310
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SERRAO Eugenia - Presidente - Dott. ANTEZZA Fabio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.G., nato a (OMISSIS), difeso di fiducia dall'avv. AC;
avverso l'ordinanza del 07/12/2021 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, in funzione di giudice del riesame;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANTEZZA FABIO;
lette le conclusioni del Procuratore generale presso la Suprema Corte, nella persona del Sostituto procuratore generale Dr. Pedicini Ettore, nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni della difesa che insiste nell'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza del 5 dicembre 2021 con la quale è stata applicata, dal G.i.p. del medesimo Tribunale, a carico (anche) di D.G. la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6 e art. 80, comma 2.
In particolare, D., come confermato in sede di riesame, è stato ritenuto gravemente indiziato del possesso, in concorso con C.T., P.G. e M.R., di 537,526 Kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata allo spaccio (fattispecie accertata in (OMISSIS)).
2. Avverso la prefata ordinanza D. ha proposto ricorso per cassazione, tramite i suoi difensori di fiducia, articolando un unico motivo complesso al quale si è aggiunto un nuovo motivo presentato ex art. 585 c.p.p., comma 4, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Con il motivo unico di ricorso sostanzialmente si deducono violazioni di legge, in termini di inosservanza e di erronea applicazione degli artt. 110 e 379 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, nonchè vizi motivazionali.
Per il ricorrente, in sintesi, l'ordinanza impugnata sarebbe caratterizzata da mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla condotta attiva di detenzione dello stupefacente da parte di D.. A ciò si aggiungerebbe l'omessa motivazione in ordine alla mancata riqualificazione, della detta condotta, in termini di favoreggiamento reale e conseguente violazione di legge nella sussunzione nella diversa fattispecie di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.
Il ricorso muove da una ricostruzione dei rapporti intercorsi tra D. e gli altri tre soggetti di cui all'incolpazione differente rispetto a quella accertata, in termini di gravità indiziaria, dal Tribunale e emergente da servizi di osservazione, controllo e pedinamento eseguiti dalla polizia giudiziaria, da esiti di attività di intercettazione di conversazioni nonchè da perquisizioni e sequestri.
Nel dettaglio, gli esiti di una consulenza fonica del 29 gennaio 2022, eseguita su incarico della difesa (conferito il 22 gennaio 2022), priverebbero di pregio le conversazioni intrattenute tra i soggetti agenti ed in particolare quella intercorsa tra M.R. e D.G. che, per il giudice del riesame, espliciterebbe invece il ruolo dell'indagato nell'esecuzione del reato.
Illogica e contraddittoria sarebbe altresì la motivazione circa la dinamica dell'estrazione della cocaina presso un capannone, nella disponibilità di M., dall'interno di un container ivi condotto da D., mediante un trattore, dopo averlo prelevato dall'apposita area del porto di (OMISSIS). L'indagato, in definitiva, anche nell'ipotesi in cui si ritenesse effettivamente presente nel container la sostanza stupefacente poi rinvenuta nella disponibilità di M., avrebbe al più tenuto una condotta di mero favoreggiamento reale ex art. 379 c.p..
A quanto innanzi il ricorso aggiunge censure motivazionali, in termini di illogicità e contraddittorietà, in merito alle esigenze cautelari in quanto ritenute sussistenti in capo all'indagato nonostante la sua incensuratezza e l'esclusione della gravità indiziaria circa la sua partecipazione all'associazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, con riferimento alla quale la fattispecie di cui all'incolpazione costituirebbe reato fine.
Con il motivo nuovo presentato ex art. 584 c.p.p., comma 4, infine, si critica ulteriormente l'ordinanza emessa in sede di riesame in merito alle ritenute esigenze cautelari, sotto il profilo del tempo decorso tra il reato di cui all'incolpazione e l'applicazione della misura a carico di soggetto incensurato. Si argomenta altresì ulteriormente in merito alle censure prospettate con il motivo unico di ricorso sintetizzando gli esiti di una ulteriore consulenza tecnica del 2 marzo 2022, eseguita per incarico della difesa, dalla quale emergerebbe la difficoltà dell'apertura di un container senza la rimozione del relativo sigillo e la possibilità di realizzazione di tale condotta, ad opera di soggetti esperti, nell'arco di circa venti minuti.
3. Hanno depositato conclusioni scritte, ex D.L. n. 137 del 2020, art. 23, la Procura generale presso la Suprema Corte, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Ettore Pedicini, in termini di inammissibilità e la difesa del ricorrente che ha insistito nell'accoglimento delle doglianze.
Motivi della decisione
1. Il ricorso, complessivamente considerato, è inammissibile.
2. Occorre preliminarmente evidenziare che in tema di misure cautelari personali allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.
In tali termini, ex plurimis, Sez. U, n. 110 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828. La richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 c.p.p. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Premesso quanto innanzi, le dette Sezioni Unite hanno posto in evidenza che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 c.p.p., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza.
Tale orientamento, dal quale il Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 15503 del 22/03/2022, Riitano, in motivazione; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976, nonchè Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), con la conseguenza che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p., così come delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice, è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità non concerne dunque nè la ricostruzione dei fatti nè l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merita (ex plurimis: Sez. 4, n. 15503/2022, cit., in motivazione; Sez. 2, n. 271366/2019, cit., in motivazione; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).
L'ordinanza emessa in sede cautelare non può peraltro essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perchè considerati maggiormente plausibili o perchè assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 4, n. 15503/2022, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; in termini più generali, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148).
In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti cautelari personali, in definitiva, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito (Sez. 4, n. 15503/2022, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 13568/2020, cit., in motivazione).
3. Orbene, l'ordinanza esaminata lungi dal violare norme di legge e risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente D. in merito al reato allo stesso ascritto nell'incolpazione.
3.1. Nel dettaglio, evidenziati gli interessi della "cosca " M.", articolazione dell'associazione di tipo mafioso "ndrangheta", nell'ambito del traffico internazionale di stupefacenti eseguito anche mediante il porto di (OMISSIS), l'ordinanza di riesame ha "fotografato" la fattispecie nel suo divenire. Essa ha ricostruito i fatti analizzando nel dettaglio gli esiti dell'attivil:à di osservazione, controllo e pedinamento attuata dalla polizia giudiziaria sia a riscontro sia all'atto delle eseguite intercettazioni di conversazioni e comunicazioni.
Sono stati difatti ricostruiti l'incontro tra M., C. e P., gli accordi tra gli stessi e l'attività volta al reperimento di un escavatore che sarà utilizzato per occultare lo stupefacente dopo la sua estrazione dal container, a sua volta prelevato dal porto di (OMISSIS) da parte di D.. Questi, dipendente di una ditta di trasporti avente l'incarico di prelevare containers presso il porto di (OMISSIS), previo contatto telefonico con M. (in quel frangente a bordo della propria vettura con C. e P.), si è recato con un trattore presso l'apposita area di deposito containers del porto di (OMISSIS), ha ivi prelevato il container e, seguendo la vettura con a bordo gli altri correi, l'ha trasportato all'interno di un capannone nella disponibilità di M..
Il Tribunale ha poi valorizzato gli ulteriori esiti delle operazioni di polizia giudiziaria, contestuali alle eseguite intercettazioni, per ricostruire l'attività eseguita all'interno del detto capannone e volta all'estrazione della cocaina dall'interno del container che, all'esito, D. ha provveduto a allontanare dai luoghi con il trattore. Ulteriori riscontri stati altresì tratti dall'attività di monitoraggio di C., P. e M. che ha condotto alla perquisizione, eseguita presso terreni nella disponibilità del soggetto da ultimo citato, e al conseguente sequestro di 537,526 Kg di cocaina in involucri di colori identici a quelli estratti dal citato container.
L'ordinanza di riesame ha mostrato di considerare anche le ulteriori deduzioni difensive circa l'assunta impossibilità di apertura del container senza la rimozione del relativo sigillo.
In primo luogo, è stata evidenziata l'insussistenza di elementi tali da far ritenere nella specie assente la rimozione del sigillo e, in secondo luogo, l'ordinanza comunque non ha dubitato dall'apertura del container eseguita all'interno del capannone, ivi condotto da D.. Quanto innanzi è stato argomentato in ragione degli esiti dell'attività di intercettazione eseguita in quel frangente oltre che della contestuale attività di polizia giudiziaria, tale da rendere noti colori e fattezze dei contenitori estratti dal container proprio in quel contesto spazio-temporale.
3.2. Rispetto al descritto apparato motivazionale, congruo, coerente e logico, si mostrano inammissibili le censure appuntate con entrambi i motivi di ricorso in ordine alla ritenuta gravità indiziaria in quanto fondatè su una valutazione alternativa dei fatti, peraltro contraddittoria e illogica nella parte in cui non spiega il perchè del trasporto del container, da parte di D., nel capannone nella disponibilità di M..
Tale ricostruzione alternativa è altresì supportata fi.-d) una differente lettura delle conversazioni captate, inammissibile per un duplice profilo.
In primo luogo, in materia di intercettazioni di conversazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito (anche, coree nella specie, in sede cautelare), come sostanzialmente proposta dall'attuale ricorrente, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, Nastasi, in motivazione; Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558).
Deve altresì aggiungersi che, nella specie, il ricorrente pretende di privare di valenza il contenuto di quanto captato producendo, per la prima volta in sede di legittimità, esiti di una consulenza fonica eseguita successivamente al deposito della stessa ordinanza di riesame.
Parimenti dicasi per le deduzioni inerenti alle difficoltà di apertura di un container senza danneggiare il sigillo, anche esse emergenti, per il ricorrente, dagli esiti di una successiva consulenza di parte eseguita solo il 2 marzo 2022 che, comunque, ammette la possibilità di apertura senza rimozione definitiva del sigillo, da parte di esperti, in circa venti minuti.
Con riferimento a tale ultimo profilo, il motivo di ricorso, comunque, non coglie l'effettiva ratio decidendi nel censurare la motivazione dell'ordinanza nella parte in cui fa riferimento alla circostanza per la quale, da "fonti aperte", risulta la possibilità di aprire un container senza la preventiva rimozione dei sigilli.
In merito occorre, in linea di principio, chiarire che le c.d. "fonti aperte", reperibili anche tramite la rete internet, possono costituire parametro al fine di valutare l'utilizzazione di massime di esperienza ovvero profili attinenti a fatti non oggetto di contestazione e, comunque, non riguardanti l'imputazione o, come nella specie, l'incolpazione (Sez. 2, n. 57741 del 21/09/2018, Scalia, non massi mata).
Precisato quanto innanzi, dalla collocazione del riferimento inerente alle "fonti aperte" nel contesto dell'apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata emerge il riferimento ad esse solo quale mera argomentazione.
Come già evidenziato (nel precedente paragrafo 3.1., ultimo capoverso), infatti, la ratio che fonda sul punto la decisione deve ravvisarsi nell'aver il Tribunale ritenuto, sempre in termini di gravità indiziaria, effettivamente realizzatasi l'apertura del container. Ciò in ragione degli esiti dell'attività di intercettazione eseguita in quel frangente oltre che della contestuale attività di polizia giudiziaria, tale da rendere noti colori e fattezze dei contenitori estratti dal container proprio in quel contesto spazio-temporale. La circostanza del riferimento alle fonti aperte solo quale mera argomentazione è infine solo ulteriormente confermato dall'incipit utilizzato dal giudice del riesame nel far riferimento alle dette fonti ("Peraltro, da consultazioni di fonti aperte è facile appurare come, in realtà, sia possibile accedere al contenuto di un container senza manomettere il sigillo, oppure rimuovendo lo stesso per poi ripristinarlo", come si legge a pag. 10 dell'ordinanza).
4. Ricostruita nei termini di cui innanzi dal giudice del riesame la gravità indiziaria sottesa all'applicata misura cautelare, emerge la manifesta infondatezza della censura di violazione di legge per l'errata sussunzione della condotta di D. nella contestata fattispecie concorsuale e non nel mero favoreggiamento reale di cui all'art. 379 c.p..
Il ricorrente, in particolare, ripercorre (in parte) la giurisprudenza di legittimità in merito al discrimine tra concorso nel reato di detenzione di sostanza stupefacente e mero favoreggiamento reale.
La censura non considera però che il favoreggiamento non è ontologicamente configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di stupefacenti, allorquando la condotta del soggetto attivo abbia essa stessa comportato l'acquisto del potere di fatto sulla sostanza, a prescindere dall'eventuale altrui organizzazione dell'operazione illecita oltre che dall'eventuale differente destinatario finale dello stupefacente, come accaduto nella specie in forza del prelievo del container contenente la cocaina dal porto di (OMISSIS) proprio da parte di D. per la successiva consegna ai correi.
5. Inammissibile è altresì la doglianza relativa alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari (come prospettata tanto dal motivo di ricorso quanto dal motivo nuovo).
Il Tribunale ha difatti valorizzato ai fini del pericolo di reiterazione di cui all'art. 274 c.p.p., ancora una volta con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica oltre che considerando anche esplicitamente il tempo trascorso dalla commissione del fatto, la disponibilità, ritenuta addirittura "allarmante", di D. nei confronti di Mole ai fini dell'organizzazione dell'importazione di ingente quantità di cocaina utilizzando il porto di (OMISSIS).
6. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso (complessivamente considerato) consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ex art. 616 c.p.p., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).
Poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. coord. trans. c.p.p., comma 1-ter, - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1-bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2022