Ai fini della legittimità del fermo, gli elementi che possono far ritenere fondato il pericolo di fuga devono essere specifici, e cioè direttamente riferiti alla persona sottoposta al fermo, e, concreti, cioè connotanti un pericolo, reale, effettivo, non immaginario e non meramente congetturale in ordine alla rilevante probabilità che l’indagato si dia alla fuga, sicché lo stesso non può essere ipotizzato, né ritenuto sulla sola base del titolo del reato in ordine al quale si indaga (essendo esso elemento costitutivo limite all’esperibilità del fermo), né della relativa pena edittale.
Il termine per la richiesta di convalida del fermo decorre dalla chiusura del verbale.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, ordinanza 21 settembre – 15 ottobre 2018, n. 46773
Presidente Gallo – Relatore Pellegrino
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 30/01/2018, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi non convalidava il fermo eseguito dalla Polizia Giudiziaria in data 27/01/2018 nei confronti di E.M. in relazione ai reati di rapina porto d’arma e ricettazione ed applicava, allo stesso, la misura cautelare della custodia in carcere. In particolare, quanto alla mancata convalida del fermo, il giudice per le indagini preliminari così motivava: "Va per contro rilevato che proprio la circostanza che l’indagato sia stato fermato nell’abitazione del co-indagato arrestato qualche giorno prima, dimostra che non vi fosse alcun concreto pericolo di fuga. Rimane, dunque, la condizione di cittadino straniero irregolarmente soggiornante in Italia senza fissa dimora. Sul punto non si può non rilevare che tale condizione non dà di per sé luogo a un concreto pericolo di fuga. Vieppiù se si considera che l’indagato ha verosimilmente dichiarato di vivere stabilmente in Italia da circa tre anni e mezzo. Va pertanto ribadita l’assenza di un concreto pericolo di fuga. Per ciò solo pertanto il fermo non andrà convalidato". Peraltro, lo stesso giudice, per completezza, riteneva comunque tardiva la richiesta di convalida essendo stato il fermo "... al più tardi eseguito alle ore 06.44 del 27.1.18 (e che) il termine di 48 ore per la relativa richiesta di convalida scadesse, al più tardi, alle ore 06.44 del 29.1.18 e (che), quindi, fosse senz’altro scaduto alle successive ore 08.30, quando la richiesta in esame veniva effettivamente depositata in cancelleria dal P.m....".
2. Avverso la suddetta ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi ha proposto ricorso per cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, deducendo come il giudice del provvedimento impugnato abbia erroneamente interpretato gli artt. 384 e 389 cod. proc. pen., non ritenendo sussistente il pericolo di fuga e tardivo il deposito della richiesta di convalida del fermo.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento con conseguente dichiarazione della legittimità del fermo effettuato dalla Polizia Giudiziaria in data 27/01/2018 nei confronti dell’indagato.
2. Deve al riguardo premettersi che, in fase di convalida dell’arresto o del fermo il vaglio a cui è tenuto il giudice attiene soltanto alla verifica del ragionevole e legittimo uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria e quindi alla sussistenza, con una valutazione ex ante di quelle condizioni che legittimavano la privazione della libertà personale. Ciò vale anche con specifico riferimento all’istituto del fermo di indiziato di delitto di cui all’art. 384 cod. proc. pen., la cui adozione è subordinata all’esistenza di un fondato pericolo di fuga dell’indagato (cfr., Sez. 2, n. 52009 del 04/10/2016, P.M. in proc. Grosso, Rv. 268511, nella quale, con riferimento alla valutazione "ex ante", la S.C. ha ritenuto legittimo il fermo di indiziato di delitto di tentata rapina aggravata risultato irreperibile dopo le ricerche immediatamente svolte dalla polizia giudiziaria, considerando irrilevante la sua successiva costituzione in carcere, in quanto intervenuta dopo la concretizzazione del pericolo di fuga).
Ed al riguardo non può che ribadirsi che, ai fini della legittimità del fermo, gli elementi che possono far ritenere fondato il pericolo di fuga devono essere, innanzitutto, specifici, e cioè direttamente riferiti alla persona sottoposta al fermo, e soprattutto, concreti, cioè connotanti un pericolo, reale, effettivo, non immaginario e non meramente congetturale in ordine alla rilevante probabilità che l’indagato si dia alla fuga, sicché lo stesso non può essere ipotizzato, né ritenuto sulla sola base del titolo del reato in ordine al quale si indaga (essendo esso elemento costitutivo limite all’esperibilità del fermo), né della relativa pena edittale (Sez. 1, n. 3364 del 09/06/1998, Stegani, Rv. 211022). Ed ancora occorre ribadire che il "pericolo di fuga" atto a giustificare il fermo dell’indiziato di un delitto non può dirsi superato in conseguenza della sopravvenuta effettività della fuga, e sussiste anche quando l’indiziato si sia immediatamente allontanato dal luogo del fatto e sia rimasto momentaneamente irreperibile, giacché per condizione di chi si sia "dato alla fuga" deve intendersi solo quella nella quale il soggetto abbia già realizzato lo scopo di sottrarsi, in modo per lui sufficientemente sicuro, alle ricerche della giustizia (Sez. 1, n. 780 del 09/02/1998, Saetta, Rv. 209854; Sez. 2, n. 48367 del 20/10/2011, P.M. in proc. Cerreto, Rv. 252048).
3. Orbene, nel caso di specie, come correttamente evidenziato il pubblico ministero ricorrente, le ricerche dell’indagato, erano state indirizzate, nell’immediatezza della rapina, al reperimento e all’individuazione dell’indagato presso l’abitazione del coindagato B.R. . Essendo E.M. soggetto senza fissa dimora, non avendo trovato dimostrazione alcuna le sue affermazioni in ordine ad un radicamento sul territorio nazionale da diverso tempo, il fatto che lo stesso si trovasse presso l’abitazione del complice (scelta in qualche modo imposta dalla condizione di clandestinità) non elide la sua situazione di irreperibilità ed il dimostrato suo successivo allontanamento (con finalità chiaramente elusiva) dal luogo del delitto.
Peraltro, va ribadito che il radicamento esistenziale in un territorio non è ragione da sola sufficiente ad escludere un concreto pericolo di fuga posto che proprio il parametro legale della concretezza e attualità di quel pericolo impone una analisi e una verifica specifica in fatto che non può - come avvenuto nella fattispecie - essere surrogata da una affermazione generica, suscettibile di essere in ogni momento superata dalla concretezza delle intenzioni, dei preparativi e dei fatti sui quali il giudice del precautelare, deve fornire adeguata valutazione (cfr., Sez. 4, n. 31316 del 21/04/2011, P.M. in proc. Janmoune e altri, Rv. 251345).
4. Anche con riferimento alla ritenuta tardività dei termini di richiesta del provvedimento di convalida il provvedimento impugnato risulta erroneo.
La verifica della gravità indiziaria e le stesse attività di identificazione dell’indagato (di etnia straniera ed irregolare del territorio) hanno richiesto un’attività di indagine di un certo lasso temporale che può dirsi effettivamente compiuta - tanto più in presenza di stranieri - solo all’atto della chiusura del verbale che ha consacrato le operazioni di polizia giudiziaria: chiusura del verbale, con disposizione del fermo che, nella fattispecie, risulta avvenuta solo alle ore 9.15 del 27/01/2018, con conseguente tempestività della richiesta di convalida pacificamente intervenuta nelle 48 ore successive, essendo stata la stessa depositata in cancelleria alle ore 8.30 del 29/01/2018 (cfr., nello stesso senso, con riferimento alla convalida dell’arresto, Sez. 1, n. 23686 del 10/06/2010, P.M. in proc. Bakhiri; Sez. 6, n. 28987 del 11/06/2013, P.M. in proc. Assane Gueye, Rv. 255886).
5. Sulla base delle su esposte considerazioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente dichiarazione della legittimità dell’operato fermo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dichiara legittimo il fermo.