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Etilometro: cambio boccaglio ininfluente sul reato (Cass. 41907/18)

26 settembre 2018, Cassazione penale

La sostituzione del boccaglio dell'etilomtro attiene a motivi sanitari e mira ad evitare la trasmissione di virus, batteri e malattie, sicché non riguarda l'esecuzione del controllo nei confronti della medesima persona.

Corte di Cassazione

sez. IV Penale, sentenza 3 luglio – 26 settembre 2018, n. 41907
Presidente Izzo – Relatore Picardi

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado di condanna di Raineri Ma. Lu. per il reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. b, comma 2-bis e 2-sexsies, cod.strada, per aver guidato alle ore 0.10 in stato di ebbrezza (tasso alcolemico 1,44 g/l) in data 10 dicembre 2013, ha sostituito la pena di mesi 4 di arresto ed Euro 3000 di ammenda nel lavoro di pubblica utilità per mesi 4 e giorni 12, da prestare a favore della Cooperativa a r.l. Angel Service, revocando la sospensione condizionale della pena.
2. Avverso tale sentenza ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l'imputato, che ha dedotto l'erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale ed in particolare dei punti 3.6 e 10.1 dell'allegato al D.M. n. 196 del 1990, che prescrive il cambio del boccaglio dell'etilometro a soffio dopo ogni misurazione, e la conseguente inosservanza dell'art. 379 del regolamento di attuazione del cod.strada per irregolarità della seconda misurazione eseguita senza previa sostituzione del boccaglio.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento, atteso che la disciplina invocata dal ricorrente non impone la sostituzione del boccaglio, ai fini delle rilevazioni dello stato di ebbrezza, laddove si proceda nei confronti del medesimo individuo.

In proposito occorre sottolineare che, come confermato dalla rubrica del punto 3.6 dell'allegato al D.M. n. 196 del 1990 ("Igiene"), la sostituzione attiene a motivi sanitari e mira ad evitare la trasmissione di virus, batteri e malattie, sicché non riguarda l'esecuzione del controllo nei confronti della medesima persona. A ciò si aggiunga che eventuali anomalie di funzionamento del boccaglio, conseguenti alla precedente misurazione, devono essere evitate, come si desume dal punto 10.1 dell'allegato al D.M. in esame, grazie alla conformazione dello strumento e non alla sua sostituzione nel corso delle operazioni (Punto 10.1. Funzioni: il boccaglio non deve permettere all'utilizzatore d'inspirare aria contaminata delle precedenti utilizzazioni. Il boccaglio deve impedire il deposito nello strumento delle goccioline presenti nell'aria espirata).

Può, difatti, evidenziarsi che, ove fosse prescritta la sostituzione del boccaglio per ogni misurazione nei confronti dello stesso individuo, le regole di cui al punto 10.1 sarebbero del tutto superflue e prive di senso.

Del resto, in tale senso si è già orientata Sez. 4, n. 26168 del 19/05/2016 Ud., Rv. 267377 che ha rigettato il ricorso con cui era stato dedotto il vizio motivazionale riguardo l'uso del medesimo boccaglio nei confronti della stessa persona ("la Corte ha risposto alla censura inerente l'utilizzo del medesimo boccaglio per le due misurazioni, adducendo la finalità della disposizione che si assume violata di garanzia dell'igiene, tale da rendere necessario il cambio del presidio solo tra diversi individui, essendo stato altresì garantito un intervallo di tempo le due misurazioni rispettoso dei minimi regolamentari. Tale motivazione non presenta alcun connotato di contraddittorietà ed essendo coerente con i dati probatori, oltre che logica, si sottrae al sindacato di legittimità).
1. Il ricorso va, dunque, rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual