Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Etilometro omologato e revisionato, ma spetta alla difesa onere di segnalare anomalie (Cass. 11938/25)

26 marzo 2025, Cassazione penale

La verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art. 379 reg. esec. cod. strada debba essere sollecitata dall'imputato, sul quale grava un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito: non è perl sufficiente la mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento, ma deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far dubitare che l'omologazione o la revisione possano essere avvenute.

Quando la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro assume rilievo (come avviene nei giudizi penali per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, comma 2, cod. strada), all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest, fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio: non è però l'accusa a dover immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica coi dati relativi all'esecuzione di tali operazioni perché si tratta di dati riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico che "non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato".

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE IV PENALE

(data ud. 19/12/2024) 26/03/2025, n. 11938

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A. nato a B il (Omissis)

avverso la sentenza del 12/03/2024 del GIP PRESSO IL TRIBUNALE di RIMINI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO,

che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione a cura della Corte di cassazione e declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto;

letta la memoria dell'avv. ROBERTO D'ERRICO, del foro di Bologna, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 12 marzo 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato A.A. alla pena di mesi 4 di arresto ed Euro 1.000 di ammenda, ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-sexies, cod. strada.

La pena è stata sostituita con lo svolgimento, per 124 giorni, del lavoro di pubblica utilità, presso la onlus "(Omissis)".

Più in particolare, secondo la ricostruzione del Tribunale, nelle prime ore del giorno 8 maggio 2022 il A.A., alla guida della sua vettura, veniva fermato da una pattuglia di carabinieri; al conseguente controllo si presentava con alito vinoso, difficoltà di espressione ed equilibrio precario.

Pertanto, alla luce di tali circostanze, si riteneva necessario procedere agli accertamenti del tasso alcolemico, in esito ai quali veniva rilevato il valore di 1,82 g/l alla prima prova, e di 1,53 g/l alla seconda.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione A.A., a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.

2.1. Con il primo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale, non avendo la pubblica accusa provato il corretto funzionamento dell'etilometro, ed in particolare la sua sottoposizione alla prescritta revisione annuale.

Ciò era tanto più necessario ove si consideri lo scarto tra i valori alcolemici ottenuti nelle ravvicinate misurazioni, che il Tribunale avrebbe dovuto interpretare come un segnale del malfunzionamento dell'apparecchio.

In ogni caso, i dati sintomatici evidenziati in sentenza (alito vinoso, equilibrio precario e linguaggio disarticolato) debbono ritenersi pienamente compatibili con la fattispecie di cui all'art. 186, comma 1, lett. a), cod. strada, priva di rilievo penale.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio della motivazione, poiché mancante (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), con specifico riferimento alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Si osserva che il modesto scostamento dalla soglia di punibilità, la condotta collaborativa tenuta in occasione del controllo, e l'assenza di ogni pregiudizio per gli altri utenti della strada, sono fattori che avrebbero dovuto essere positivamente valutati dal Tribunale, per riconoscere la particolare tenuità del fatto.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale, con specifico riferimento alla violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., avendo il Tribunale erroneamente applicato, a seguito del giudizio abbreviato, la riduzione di un terzo della pena, anziché la più favorevole riduzione della metà, essendo il ricorrente stato condannato per una fattispecie contravvenzionale.

2.4. Con il quarto motivo si lamenta difetto di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, poiché immotivatamente determinato in misura prossima al medio edittale.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.

2. Preliminarmente osserva il Collegio che la decisione del Tribunale, con cui la pena detentiva e quella pecuniaria sono state sostituite con il lavoro di pubblica utilità, è ricorribile per cassazione, secondo quanto dispone l'art. 186, comma 9-bis, cod. strada.

2.1. Il primo motivo è inammissibile.

Il ricorrente deduce che, pur essendone onerato, il pubblico ministero non ha fornito la prova del corretto funzionamento dell'etilometro, non avendo dimostrato che sia stato sottoposto alla prescritta revisione annuale.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, quando la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro assume rilievo (come avviene nei giudizi penali per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, comma 2, cod. strada), all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest, fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (Sez. 4, n. 33127 del 10/07/2024, Ferro, non mass.; Sez. 4, n. 30815 del 4/06/2024, Alfarano, non mass.; Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032 - 01).

La circostanza che l'art. 379, commi 6, 7 e 8, reg. esec. cod. strada prescriva l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro, dunque, non comporta che, a sostegno dell'imputazione, l'accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica coi dati relativi all'esecuzione di tali operazioni perché si tratta di dati riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico che "non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato" (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828, pag. 4 della motivazione).

Muovendo da queste premesse, è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art. 379 reg. esec. cod. strada debba essere sollecitata dall'imputato, sul quale grava un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito.

Come opportunamente specificato, tuttavia, tale onere non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento (oltre a Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828 già citata, cfr. anche: Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, Sciarra, non mass.; Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, Bucciarelli, non mass.), ma deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far dubitare che l'omologazione o la revisione possano essere avvenute.

Nel caso in esame, l'onere di allegazione gravante sulla difesa non è stato adempiuto perché l'accertamento di un tasso alcolemico con andamento decrescente non è affatto indice del malfunzionamento di un etilometro (cfr., su casi analoghi, Sez. 4, n. 45825 del 07/11/2024, Bonfà, non mass.; Sez. 4, n. 26282 del 04/06/2024, Stampfl, non mass).

Se è vero, infatti, che i tempi di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite sono variabili da persona a persona, non è tuttavia dubitabile che alla fase di assorbimento segua una fase di smaltimento nella quale il tasso alcolemico è decrescente.

Peraltro, come evidenziato dal Tribunale, lo stato di alterazione del ricorrente è risultato comunque confermato dalla presenza di specifici sintomi dello stato di ebbrezza quali l'alito vinoso, la difficoltà di espressione, il precario equilibrio; sintomi che il ricorrente, in termini del tutto generici, ritiene compatibili anche con l'ipotesi di cui all'art. 186, comma 1, lett. a), cod. strada (p. 3 ricorso).

2.2. Il secondo motivo è inammissibile.

Costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131 - bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 2, n. 1793 del 17/12/2024, dep. 2025, Micu, non mass.; Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Pollilo, Rv. 282773).

Della proposizione di tale specifica richiesta al Tribunale non vi è menzione nella sentenza impugnata, né negli atti trasmessi.

2.3. Il terzo motivo è fondato.

La legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, all'art. 1, comma 44, ha modificato l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., prevedendo che la diminuzione di pena per il rito abbreviato, quando la condanna abbia ad oggetto reati contravvenzionali, è della metà, e non della terza parte, come invece erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata.

Pertanto, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti, sulla base delle statuizioni del giudice di merito è possibile rideterminare la pena in mesi 3 di arresto ed Euro 750 di ammenda (ottenuta dimezzando la pena di mesi 6 ed Euro 1.500); pena che deve poi essere sostituita, ai sensi del comma 9-bis del predetto art. 186 cod. strada, in 93 giorni di lavoro di pubblica utilità.

2.4. Il quarto ed ultimo motivo è inammissibile.

Il Collegio intende ribadire il consolidato insegnamento di legittimità, secondo cui l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 4, n. 4166 del 21/11/2024, dep. 2025, Sicolo, non mass.; Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv, 271243 - 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153 - 01).

Nella specie, se è vero che il Tribunale, quantomeno in relazione alla pena detentiva, si è attestato sul medio edittale limitandosi a richiamare genericamente gli indici di cui all'art. 133 cod. pen., è anche vero che il ricorrente propone una doglianza intrinsecamente aspecifica, non avendo in alcun modo indicato le ragioni concrete che avrebbero invece dovuto orientare verso un più favorevole trattamento sanzionatorio.

3. La sentenza va pertanto annulla senza rinvio, con riguardo al trattamento sanzionatorio, mentre il ricorso, nel resto, va rigettato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla diminuzione disposta per il rito abbreviato, rideterminando la pena in tre mesi di arresto e 750,00 Euro di ammenda, sostituita tale pena con novantatré giorni di lavoro di pubblica utilità. Rigetta il ricorso nel resto.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2025.