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Etilometro non revisionato non prova la guida in stato di ebrezza (Tr. Terni, 574/23)

21 agosto 2023, Cassazione penale

La guida in stato di ebbrezza non può ritenersi provato per un alcoltest rilasciato da etilometro non omologato, non revisionato o comunque conforme ai requisiti di legge nè da elementi sintomatici dello stato di ebbrezza. 

L'etilometro dato in uso ai vari reparti delle Forze dell'Ordine, deve essere accompagnato, secondo le indicazioni della legge, da uno specifico libretto metrologico, dal quale deve risultare possibile verificare l'iniziale omologazione dell'apparato, nonché le successive verifiche periodiche (annuali) previste in via generale dall'art. 379 disp. att. C.d.s. e, in particolare da numerosi decreti attuativi e circolari ministeriali.

Il libretto metrologico dovrebbe essere conservato assieme ad ogni singolo etilometro, onde permettere l'accertamento della regolare omologazione e revisione dello stesso a tutti coloro che siano sottoposti ad analisi mediante tale apparato: esso dunque dovrebbe essere prodotto in giudizio assieme agli scontrini emanati dall'etilometro (e riportanti ai sensi del già citato art. 379 disp. att. C.d.s. i responsi della misurazione alcolemica) a cura della pubblica accusa, essendo elemento indispensabile per verificare l'esattezza della misurazione e, dunque, dell'attendibilità della prova prodotta per mostrare lo stato di ebbrezza durante la guida dell'autoveicolo da parte dell'imputato.

 

Tribunale di TERNI

sentenza 24/5/203 - deposito 21/08/2023, n. 574

Il Giudice Monocratico dott. Di Tullio,

Alla pubblica udienza del 24/05/2023 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

A) (...) nato in (...) in data (...), residente in Via (...) ivi elettivamente domiciliato; difeso di fiducia dall'Avv. SL del Foro di Roma

- libero assente -

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 186, co. 2, lett. c), co. 2 bis e co. 2 sexies, D.Lgs. n. 285 del 1992, come novellato dalla L. n. 120 del 2010, perché guidava l'autovettura di marca (...), di sua proprietà, in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, accertato con alcoltest, da cui risultava un tasso alcolemico di 1,84 g/l. (1 prova) e 1,58 g/l (2) nelle due divere misurazioni eseguite.

Con le aggravanti di aver cagionato un incidente stradale e commettendo il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

Accertato in Terni (TR), il 05.01.2020.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

L'imputato (...) è stato tratto a giudizio per aver asseritamente guidato in stato di ebbrezza alcolica, dopo le ore 22:00 del 5 gennaio 2022 (e prima delle ore 7:00), la vettura (...), targata (...).

La prova dell'effettiva guida in stato di alterazione alcolica è (ovvero: sarebbe) fornita dalle risultanze dell'etilometro a cui l'operante Sovr. PS (...) sottopose l'imputato al momento in cui questi, coinvolto in un incidente stradale alle ore 01:00 circa del 5 gennaio 2022, venne fermato presso Via T. V. in T., nonché alla deposizione dibattimentale del medesimo, che afferma di aver personalmente rilevato evidenti segni di ebbrezza nella condotta di questi al momento del fermo.

La difesa dell'imputato si è incentrata in modo particolare sulla dimostrazione che la misurazione dell'alcoltest adoperato dalla pattuglia operante risulta inaffidabile e che, inoltre, l'apparecchio in questione non può ritenersi in grado di fornire responsi utilizzabili come prova documentale certa, in quanto non correttamente omologato.

Con particolare riferimento al primo punto, la difesa dell'imputato ha sollevato una moltitudine di eccezioni, adducendo almeno cinque argomentazioni opportunamente sorrette da altrettanto copiosa produzione documentale e rafforzando le stesse mediante la deposizione di un perito (la cui relazione è in atti).

Per quanto riguarda il secondo punto, la difesa dell'imputato ha di fatto richiamato le argomentazioni già contenute all'interno di precedenti e numerose pronunce di merito emanate da molteplici tribunali.

Inoltre, è stato rilevato che, per la genericità delle circostanze riportate, la deposizione degli operanti non appare avere sufficiente valore probatorio per giungere ad una sentenza di condanna.

Esporre in modo esaustivo tutte le argomentazioni proposte dalla difesa in modo capillare per poi prendere posizione con altrettanta precisione su ognuna di esse porterebbe alla stesura di una motivazione particolarmente (e inutilmente) ponderosa.

Si deve allora far riferimento al principio della soluzione più liquida, a mente del quale, per l'assunzione della decisione finale, tra le tante eccezioni sollevate, appare sufficiente accertare l'effettiva sostenibilità e sussistenza anche di una sola di esse, anticipando sin d'ora che, in effetti, possono ritenersi accoglibili molte di quelle proposte dalla difesa dell'imputato.

Nondimeno, si cercherà di prendere posizione anche sulle restanti eccezioni, sebbene in modo più succinto, dal momento che l'esito del processo appare già determinabile alla luce di quelle trattate con maggior cura.

In effetti, le eccezioni della difesa dell'imputato che appaiono palesemente e inequivocabilmente condivisibili, e dunque accogligli, sono due: la prima attiene al profilo della piena affidabilità dell'apparato adoperato nel caso di specie, sia per il mancato rispetto dell'iter di revisione periodica, sia per le numerose imprecisioni e incongruenze presenti all'interno del libretto di omologazione relativo all apparato.

La seconda eccezione da prendere in considerazione - sulla scia delle numerose sentenze di merito anzidette - riguarda l'effettiva e generica utilizzabilità di tutti gli apparati del medesimo tipo di quello adoperato dalla pattuglia operante nei confronti dell'imputato per procedere all'accertamento del tasso alcolemico, dal momento che questo non appare aver mai superato validamente e legittimamente l'iter iniziale di omologazione.

Innanzi tutto, risultando essere questione comune ad entrambe le argomentazioni, si deve rilevare che l'apparato adoperato quella notte dalla pattuglia operante per accertare l'effettivo tasso alcolemico dell'imputato, corrisponde al diffusissimo modello DRAGER MK III 7110, in forza alla Polizia di Stato (nel caso di specie di Terni) e presente al momento dei fatti come dotazione della "volante" intervenuta.

Sulla piena effettiva affidabilità dell'apparato adoperato nel caso di specie.

L'etilometro dato in uso ai vari reparti delle Forze dell'Ordine, deve essere accompagnato, secondo le indicazioni della legge, da uno specifico libretto metrologico, dal quale deve risultare possibile verificare l'iniziale omologazione dell'apparato, nonché le successive verifiche periodiche (annuali) previste in via generale dall'art. 379 disp. att. C.d.s. e, in particolare da numerosi decreti attuativi e circolari ministeriali.

Il libretto metrologico dovrebbe essere conservato assieme ad ogni singolo etilometro, onde permettere l'accertamento della regolare omologazione e revisione dello stesso a tutti coloro che siano sottoposti ad analisi mediante tale apparato.

Esso dunque dovrebbe essere prodotto in giudizio assieme agli scontrini emanati dall'etilometro (e riportanti ai sensi del già citato art. 379 disp. att. C.d.s. i responsi della misurazione alcolemica) a cura della pubblica accusa, essendo elemento indispensabile per verificare l'esattezza della misurazione e, dunque, dell'attendibilità della prova prodotta per mostrare lo stato di ebbrezza durante la guida dell'autoveicolo da parte dell'imputato.

Come quasi regolarmente avviene, tale documento non è stato prodotto inizialmente, ma richiesto alle pubbliche amministrazioni competenti, ottenuto e acquisito al processo a cura della difesa dell'imputato.

Quest'ultima, a ben vedere, nella ambiguità della legge nell'indicare quale sia effettivamente l'originale del libretto metrologico tra quello conservato dal CSRPAD (Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi - struttura del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture deputata ad effettuare ogni tipo di controllo tecnico su apparati e strutture) e quello detenuto dal Corpo a cui l'apparato è affidato, li ha richiesti e prodotti entrambi.

Incidentalmente, si deve già segnalare che, a norma dell'anzidetto art. 379 disp. att. C.d.s., il CSRPAD è autorizzato ad effettuare solamente le verifiche degli apparati, senza alcun potere di demandare le operazioni a terzi e non potendo effettuare l'iniziale operazione di omologazione dell'etilometro che, come in seguito verrà meglio specificato, è affidata al Ministero stesso, per mezzo di altro organo interno (Direzione Generale dei Trasporti).

Orbene, nel caso di specie, relativamente all'apparato DRAGER MKIII 7110 matricola (...) (come da targhetta riportata sull'etilometro in forza alla pattuglia che operò nei confronti dell'imputato), i due libretti metrologici acquisiti dal Ministero dei Trasporti (precisamente dal CSRPAD) e dalla Direzione del Corpo di appartenenza dell'anzidetta pattuglia operante (Polizia Stradale di Terni) presentano alcune anomalie di evidente rilevanza.

Seguendo alla lettera le evidenze della legge, si prenderà in considerazione innanzi tutto il libretto metrologico conservato in uno con l'etilometro, documento a disposizione dei soggetti sottoposti all'esame e, dunque, necessariamente tale da dover far prova della corretta manutenzione (e omologazione) dell'apparato.

Si rammenti che la persona sottoposta all'alcoltest ha la facoltà di far intervenire il proprio difensore e, dunque, la consultabilità immediata di tale libretto diviene essenziale per il diritto di difesa, in quanto è nel momento stesso della misurazione che si rende necessario accertare la regolarità dello strumento (e non successivamente, allorquando possono essere intervenuti diversi fattori distortivi): regolarità che il difensore ha gli strumenti tecnici per accertare.

Nel caso di specie il difensore non è intervenuto (sebbene risulti che la pattuglia abbia regolarmente avvisato l'imputato di tale facoltà), ma, in ogni caso, si deve supporre, fino a prova contraria, che la successiva esibizione del libretto possa ritenersi sufficiente ad accertare, sebbene a posteriori, la regolarità dello strumento utilizzato.

Il libretto metrologico anzidetto, esaminato a posteriori nel corso dell'istruttoria dibattimentale, presenta invero diverse anomalie.

Se la regolarità delle verifiche annuali appare comprovata in modo sufficientemente chiaro sino all'anno 2016, per le successive annate l'effettuazione di tale incombenza e/o la regolarità di queste non appaiono comprovate.

Per l'anno 2017 manca invero ogni riscontro (negli appositi spazi prestampati sul libretto).

Si passa infatti direttamente all'accertamento effettuato nel 2018, che risulta effettuato dal Centro Prove Autoveicoli di Milano, un'entità differente dal CSRPAD, di cui non vi è traccia nella legge.

Per quanto riguarda poi l'anno 2019, non vi è nemmeno l'indicazione dell'ente operante i controlli, ma solo una firma illegibile di un sedicente "responsabile del laboratorio".

Non può far certo prova dell'effettivo ente esaminatore il fatto che compaia, prestampata, la sigla CSRPAD, in quanto questa indicazione è solamente riportata in riferimento alle modalità con cui viene calcolato l'errore massimo consentito.

Nel rammentare che i fatti di causa sono datati 5 gennaio 2020 e che il controllo sugli etilometri è previsto annualmente, appare non rilevare in modo assoluto il fatto che il libretto non riporti il responso degli accertamenti effettuati per gli anni successivi, sebbene tale irregolarità porti ancora una volta a dubitare sulla effettiva affidabilità (e persino utilizzabilità) dell'apparato anche per gli anni precedenti, considerata la generale scarsa attenzione alle regole ed ai parametri con cui gli etilometri (o quantomeno quello in oggetto) vengono mantenuti, che da tale circostanza nuovamente si desume.

A detta del perito di parte (cfr. relazione in atti), dovrebbero essere contestate e considerate non sufficienti anche le prove di efficienza dell'apparato effettuate nel corso dei vari accertamenti (manca ad esempio l'accertamento di calibratura per le quantità 0,400 e 0,950 mg/l previste dalla legge, per cui vengono persino riportate prestampate anche sul libretto metrologico delle apposite caselle): si tratta comunque di un ulteriore accertamento a cui il giudice, per il principio anzidetto della prova maggiormente liquida, non ha esaminato capillarmente, dal momento che in merito occorrerebbe conoscere l'effettiva incidenza di tali omissioni sul funzionamento dell'apparato (verificabile col solo strumento della nomina di un perito, da considerarsi nel caso di specie assolutamente ridondante).

Quindi, il libretto metrologico dell'etilometro in questione non viene sottoposto in maniera regolare a verifica annuale sin dal 21 novembre 2016 e ogni accertamento effettuato con lo stesso successivamente al 21 novembre 2017 (a un anno di distanza da tale verifica che dura un anno) è nullo, sia in quanto l'apparecchio non poteva essere adoperato, sia in quanto, aldilà di qualsiasi prescrizione, se uno strumento non viene controllato, la veridicità dei risultati forniti è quantomeno opinabile.

Ma vi è di più: la copia del libretto fornita dal CRSPAD, che dovrebbe essere il documento originale, o quantomeno "portante", dal momento che quello allegato all'etilometro appare evidentemente una copia del primo (la cui conformità è addirittura certificata da un timbro della Questura di Temi con sottoscrizione di un funzionario), non risulta alcuna annotazione relativamente alle verifiche annuali successive al 2016.

Del resto è lo stesso Ministero che, nella lettera di trasmissione del documento richiesto, qualifica lo stesso come "Libretto originale".

In merito va specificato che, in effetti, anche logicamente il documento più affidabile deve essere considerato quello in possesso del CRSPAD, dal momento che le prove vengono effettuate presso i laboratori dell'ente ed è al termine delle stesse che i risultati vengono certificati sul libretto a cura di tale ente (come riportato nei timbri apposti), per poi essere trasmessi in copia al corpo a cui l'apparato è dato in dotazione.

Dunque, se la copia da considerare come "portante" ed originale deve essere individuata nel documento in possesso del CRSPAD, è questa che il giudice deve considerare come effettivamente attestante l'avvenuta revisione dello strumento (e non quella in possesso della Polizia Stradale di Terni), cosicché nulla si potrebbe dire in merito all'effettiva effettuazione dei previsti controlli successivamente al 2016.

Le ragioni della differenza tra l'originale conservato dal CRSPAD e la copia in possesso della Polizia Stradale del libretto metrologico possono individuarsi in svariate ragioni, compreso lo smarrimento di una parte del libretto "originale".

In questo caso, la produzione della copia "completa" potrebbe sanare le carenze del documento originale.

Tuttavia, tale discrepanza tra i due documenti, che al contrario dovrebbero essere del tutto analoghi (unita ad altre minori differenze rilevate dal perito dell'imputato e che qui non vengono riportate per esteso), non può che sollevare legittimi dubbi sull'affidabilità di tutta la documentazione, così da potersi affermare (anzi ribadire) che non vi è certezza alcuna sulla corretta esecuzione sull'etilometro in oggetto delle verifiche periodiche previste dalla legge.

Dunque, per tutte le ragioni suesposte, può affermarsi che i responsi dell'etilometro adoperato nei confronti dell'imputato in occasione del fermo effettuato in data 5 gennaio 2021 non presentano alcuna affidabilità e, dal momento in cui provengono da un apparato vertente in uno stato di non conformità alla legge, devono essere nel contempo considerati come inutilizzabili nel caso di specie, secondo la norma per cui il giudice penale, pur non potendo dichiarare la nullità di un atto amministrativo ritenuto illegittimo in ossequio al principio di separazione dei poteri, deve comunque disapplicarlo ai fini del procedimento penale.

Sull'effettiva utilizzabilità in via generale di tutti gli apparati DRAGER MKIII 7110, in quanto non regolarmente omologati.

Ogni strumento di misurazione che abbia rilevanza pubblicistica e debba essere adoperato da organi della PA per accertamenti in relazione a circostanze determinate dalla legge, onde poter fornire responsi in grado di divenire mezzo di prova con presunzione (a volte persino iuris et de iure) di piena attendibilità, deve essere sottoposto, al momento dell'acquisizione, ad un procedimento chiamato omologazione.

L'omologazione può essere relativa ad un singolo apparato, ovvero, in caso di acquisizione di più apparati della medesima tipologia e provenienti dal medesimo fornitore/costruttore, riferirsi all'intera categoria (salva la necessità, per ogni singolo apparato facente parte della categoria, di essere tarato e verificato nel suo funzionamento prima dell'uso).

L'omologazione "per tipologia" mira ad accertare e verificare se lo strumento, nel suo concepimento teorico e nella sua realizzazione pratica, sia in effetti in grado di svolgere, con esattezza ed attendibilità costanti, la misurazione a cui sarà demandato, mediante verifica della conformità agli standard e alle prescrizioni previste da appositi decreti ministeriali.

Appare dunque evidente che tale fase della vita dello strumento, oltre ad essere per legge indispensabile all'effettiva utilizzazione da parte della PA del medesimo, assicura anche in via di fatto l'idoneità dello stesso ad assolvere alla funzione demandatagli.

Non deve dunque destare alcuna perplessità il fatto che la Suprema Corte, in fatto di strumenti di misurazione (con particolare riferimento alla tipologia di etilometri oggi esaminati), abbia più volte affermato che la mancata omologazione - che già da un punto di vista logico giuridico non può che impedire un uso "pubblico" dello strumento - rende gli eventuali responsi dati dall'apparecchio privi di valore probatorio (cfr. Cass. penale, Sez. IV, Ordinanza n. 1921/2019).

Per quanto riguarda gli etilometri, l'iter di omologazione è determinato dal combinato disposto tra l'art. 3 D.M. n. 196 del 1990 e dell'art. 379 co. 6 Reg. C.d.s.

I punti della normativa risultante dall'interazione delle due norme che qui interessano sono sostanzialmente tre:

- l'omologazione deve essere rilasciata dalla Direzione Generale della Motorizzazione civile;

- l'omologazione deve essere richiesta dal costruttore o da un suo mandatario,

- il CSRPAD ha semplici compiti di verifica e certificazione di buon funzionamento (secondo i parametri dettati dalla legge) del prototipo fornito dalla casa madre, dovendo poi rimettere il proprio responso alla Direzione Generale della Motorizzazione che, sulla base di questi, acquisita la domanda del costruttore, emana (o non emana) il decreto di omologazione.

Inoltre, deve essere anche considerato il combinato disposto tra l'art. 379 co. 6 e 192 co. 5 Regolamento C.d.s., a mente del quale:

- l'etilometro non omologato (come già più volte ricordato) risulta addirittura inutilizzabile dalla P.A.;

- l'omologazione è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi.

Ciò premesso, deve ora esaminarsi quanto emerge in modo inequivocabile dalla documentazione fornita dalla difesa dell'imputato e ben commentata dal consulente tecnico da questa nominato.

La società che risulta aver richiesto omologazione corrisponde alla denominazione D.S. Gmbh di L. R.F.G. (cfr. doc. 1 allegato dalla difesa dell'imputato).

Al contrario, come si evince dalla targhetta sottostante l'apparato in dotazione alla Polizia Stradale di Temi (matr. (...)) corrisponde alla D.S. AG & Co. L., né risultano noti i rapporti tra le due società.

Dunque, se ne può dedurre che non è stata la società costruttrice a richiedere l'omologazione, ma altro soggetto, senza che peraltro sia dato sapere quale rapporto intercorra tra le due entità.

La circostanza, oltre che espressa violazione di legge (come desumibile dalla indicazione delle norme da applicarsi premessa a queste deduzioni), rappresenta anche un vulnus effettivo, in quanto solo la ditta costruttrice può recepire l'indicazione di eventuali non conformità dell'apparato e porvi rimedio e, ancor prima, assicurare che ogni modello fornito possa ritenersi conforme al prototipo esaminato dal Ministero.

Già il suesposto vizio sarebbe in grado di determinare l'inutilizzabilità/inaffidabilità dell'apparato in questione, dal momento che questo è stato costruito da una società differente da quella che ha ottenuto l'omologazione (che non risulta peraltro mandataria della prima).

Inoltre, deve essere segnalata una irregolarità del certificato di omologazione assolutamente evidente.

L'anzidetto certificato (cfr. pag. 7 della relazione peritale della difesa dell'imputato) è stato emanato dal più volte menzionato CSRPAD e firmato dall'allora Direttore di tale entità (Ing. C.A.B.).

Si tratta di un'evidente violazione di legge, che rende l'atto nullo, in quanto, come desumibile dall'esposizione della normativa applicabile posta all'inizio di questo punto della sentenza, la competenza ad emanare il Decreto (e non il certificato) di omologazione appartiene al Ministero (mediante la Direzione Generale della Motorizzazione) e non certo ad uno dei propri organi tecnici.

Irrilevante il fatto che alcune circolari, determine e altre disposizioni del Ministero possano essere interpretate (in modo peraltro non inequivocabile) nel senso di "autorizzare" la trasmigrazione del potere di omologa dell'apparato in questione dalla Direzione Generale della Motorizzazione al CSRPAD: mai una circolare, una determina o financo un regolamento ministeriale possono agire in deroga ad una fonte normativa superiore come risulta essere, rispetto alle fonti anzidette, il regolamento di attuazione del C.d.s., recepito con DPR.

L'atto di omologa è dunque nullo e quindi, anche se il giudice penale non può certo dichiararlo tale (per ovvio ossequio al principio di separazione dei poteri), egli è tenuto a disapplicarlo riguardo agli aspetti penalistici della vicenda, cosicché può ritenersi che, per quanto qui interessa, l'etilometro adoperato dalla pattuglia della Polizia Stradale di Temi che ha proceduto all'esame alcolemico dell'odierno imputato era (anche in base a questa ulteriore ragione, oltre a quella già esposta in precedenza) inutilizzabile e, in ogni caso, i responsi di questo non possono possedere alcun valore probatorio.

Elencazione delle altre eccezioni sollevate (con breve commento).

Sussistono peraltro altre minori irregolarità nell'uso da parte della pattuglia operante dell'etilometro, di cui si darà conto qui di seguito, tenendo comunque a mente che le questioni già precedentemente segnalate appaiono già sufficienti per determinare l'inutilizzabilità/inaffidabilità dei responsi di tale apparato in loro dotazione.

- Non sono state controllate le calibrazioni dell'apparato prima di effettuare il test, come previste dal libretto di istruzioni (presente all'interno della relazione peritale);

- non è stata effettuata (o quantomeno non è stata verbalizzata) l'operazione di sciacquatura della bocca con acqua del soggetto sottoposto all'alcoltest prima dell'uso dell'apparato (come prevista nelle istruzioni);

- non è stato rispettato il tempo minimo di esecuzione del soffio d'aria pari a due minuti (come previsto nelle istruzioni), così come emerge dall'esame degli scontrini, che riportano tale tempo pari ad un solo minuto;

- gli scontrini riportano numero progressivo 942 e 944: tra i due manca dunque lo scontrino 943, così da far presumere un'irregolarità nell'uso dello strumento: in merito si deve aggiungere che tale eccezione appare in effetti infondata, in quanto ciò che realmente rileva è il fatto che la misurazione riportata dallo scontrino (primo o secondo che sia) venga effettuata con il rispetto della normativa (compreso il tempo da far trascorrere tra una misurazione e l'altra), mentre non appare irregolare che una misurazione, in quanto non valida (ad esempio per insufficiente insufflazione), sia stata ripetuta e lo scontrino di questa sia stato alienato: sarebbe stato maggiormente corretto porlo comunque agli atti, ma l'irregolarità non appare tale da inficiare il processo di verifica.

- gli scontrini non sono stati sottoscritti regolarmente e in modo inequivoco (tanto che la firma sul primo non somiglia affatto alla firma del secondo), così da generare dubbi sul fatto che gli stessi siano stati prodotti nel medesimo frangente: in merito si deve aggiungere che anche tale eccezione, come la precedente, appare in effetti infondata, in quanto non vi è prova che gli scontrini presentino firme incompatibili con la medesima persona (dell'operante) e, anche qualora fosse, può comunque sostenersi che il secondo scontrino sia stato firmato, per ragioni di convenienza e di celerità, da un secondo membro della pattuglia, ugualmente fornito della qualifica di pubblico ufficiale. Anche in questo caso, onde verificare con puntualità l'accoglibilità dell'eccezione si sarebbe dovuto procedere, da parte del giudice, alla nomina di un perito calligrafo: incombente ritenuto inutilmente ridondante, considerando che la prova dell'inutilizzabilità/inaffidabilità dell'etilometro in questione era già stata abbondantemente raggiunta con altri mezzi.

Si rende necessaria, in conclusione, una breve riflessione sugli apparati DRAGER MK III 7110, che continuano ad essere in uso alle Forze dell'Ordine e in genere sugli etilometri.

Come mostrato chiaramente da quanto sinora esposto, l'apparato in questione (se non addirittura tutti gli etilometri, per la loro stessa struttura funzionale) presenta una serie innumerevole di punti controversi:

- circa il suo funzionamento, pur a perfetto regime, a causa della complessità delle modalità di corretta effettuazione dell'alito del guidatore; le misurazioni devono essere infatti effettuate entro un certo limite temporale e non prima del trascorrere di un determinato tempo dall'assunzione di alcol, dovendosi soffiare all'interno dell'apparato in un modo ben preciso ed altro ancora;

- per la difficoltà di tenere lo strumento effettivamente manutenuto a norma di legge;

- per la improponibile quantità di tempo e verifiche che l'operatore deve spendere al momento dell'effettivo uso per rendere la successiva misurazione effettuata con l'etilometro a norma di legge ed ottenere dunque un valido responso (quantità di tempo che una pattuglia delle forze dell'ordine, oberata di lavoro e impegnata in una incessante e continua attività di repressione, prevenzione e monitoraggio, non può oggettivamente avere);

- e infine, per l'inaffidabilità stessa dei principi scientifici a supporto del funzionamento dello strumento, non tanto in relazione alla loro validità, ma per la necessità di estrema precisione nelle misurazioni con cui, in base a tali stessi principi, si deve operare affinché i responsi siano effettivi.

Alla luce di quanto anzidetto, considerando dunque i dubbi e le incertezze che l'uso dello strumento in oggetto solleva (e che sempre più pronunce di merito e di legittimità vanno riconoscendo); tenendo conto del fatto che ogni buon difensore non potrà d'ora in avanti (come del resto già avviene) non impugnare i responsi di qualsiasi misurazione effettuata con etilometro a difesa delle ragioni del proprio assistito e, infine, richiamando il fondamentale principio di certezza del diritto, appare evidente che lo strumento dell'etilometro vada profondamente ripensato.

Ciò incidentalmente rilevato e soprattutto così accertata l'inaffidabilità e addirittura l'inutilizzabilità dei responsi dati dall'etilometro adoperato nel caso di specie, ma ancor prima di ogni modello del tipo DRAGER MKIII 7110, deve affermarsi il venir meno della prova di maggior rilevanza circa l'effettivo stato di ebbrezza alcolica dell'imputato al momento della guida.

Rimane in effetti la deposizione dell'operante Sovr. PS (...), il quale afferma che l'imputato, al momento del fermo, presentava i classici sintomi dell'ebbrezza alcolica (affermazione che consiste inequivocabilmente in una mera valutazione).

Tale affermazione, in verità, non supera il vaglio di un più attento esame dei fatti effettivamente riportati dal teste, il quale accertò puramente e semplicemente che il soggetto appariva leggermente stordito e presentava un alito vinoso.

Oltre alla genericità delle affermazioni, va rilevato che, per quanto riguarda lo stordimento dell'imputato al momento del fermo, la circostanza può senz'altro porsi in relazione non tanto con un'eventuale stato di ebbrezza, ma più plausibilmente con il puro e semplice stress relativo all'incidente subito e/o provocato dal medesimo.

Per quanto riguarda l'alito vinoso, questo può diffondersi anche per l'assunzione di una quantità minima di vino (o sostanza equivalente) e non assicura la presenza di una concentrazione sufficiente di alcol nel sangue per considerare l'eventuale previa assunzione di alcolici sufficiente a violare la legge.

In tal senso, si deve poi considerare che, a tutto concedere, le circostanze rilevate dall'operante risultano semplicemente significative di un'assunzione di sostanza alcolica; anche volendo in pura via di ipotesi sostenere che tale assunzione potesse essere presuntivamente considerata come sufficiente a violare le disposizioni dell'art. 186 cod. pen., non risulterebbe assolutamente determinabile l'effettiva quantità di alcol contenuta nel sangue, con conseguente impossibilità di riportare la pretesa violazione nell'ambito specifico di una delle previsioni "a gravità crescente" previste dalle lettere a), b) e c) della norma in oggetto.

Come noto, se una prima posizione della Suprema Corte riteneva che, in tali casi di incertezza, la violazione dovesse essere riportata all'ipotesi di minore rilevanza prevista dalla norma in ossequio al principio del favor rei (e dunque ritenuta non penalmente rilevante), successivamente un mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale ha portato addirittura all'affermazione del principio di assoluta irrilevanza a fini probatori di un accertamento non in grado di determinare l'esatta ipotesi di reato attribuibile all'imputato.

Inoltre, non può non considerarsi il fatto che, nel caso di specie, l'accertamento dell'etilometro riportava un tasso alcolemico assolutamente prossimo alla soglia di rilevanza prevista dalla lettera c) della norma, determinata in g/l 1,50 e, addirittura, la seconda misurazione risulta pari a g/l 1,51, cosicché persino un minimo errore di valutazione dell'apparato - attribuìbile ad una delle tante imprecisioni occorse nel porre in essere la rilevazione, così come segnalate dalla difesa dell'imputato - anche qualora non si considerasse la questione della mancata omologazione iniziale del modello adoperato, avrebbe potuto determinare l'attribuibilità della violazione ad una previsione di legge non congruente.

Dunque, nemmeno la deposizione del Sovr. (...) appare in grado di sostenere l'accusa avanzata nei confronti dell'imputato.

Per tatti i motivi suesposti, quest'ultimo deve andare assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

il Giudice, visto l'art. 530 cod. proc. pen.

assolve

l'imputato dal reato ascritto perché il fatto sussiste.

Indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.
Conclusione
Così deciso in Terni, il 24 maggio 2023.

Depositata in Cancelleria il 21 agosto 2023.