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Etilometro con avviso ma senza difensore (Cass., 27378/21)

8 ottobre 2021, Cassazione penale

Per la legittimità dell'etilometro basta l'osservanza dell'obbligo di avvisare preventivamente il soggetto sottoposto a controllo della facoltà di avvertire un proprio difensore di fiducia, non essendo necessaria anche la presenza del difensore.

 

Cassazione Civile

sez. II, ord., 8 ottobre 2021, n. 27378
Presidente Gorjan – Relatore Carrato

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso - contenente contestualmente istanza di sospensione - depositato presso la cancelleria del Giudice di pace di Bolzano in data 21 marzo 2014, M.L. proponeva opposizione avverso il verbale n. […] del 18 marzo 2014 elevato dalla Polizia municipale di Bolzano, oltre che avverso il verbale di accertamenti urgenti sulle persone (disposti ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comma 3) in pari data, con cui gli si contestava la violazione amministrativa di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), del 1992, essendo rimasto accertato, all'esito del secondo controllo, la presenza di un tasso alcolemico di 0.55 g/l.

Nella costituzione del Comune di Bolzano e previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, l'adito Giudice di pace, con sentenza n. 476/2015, dichiarava inammissibile il ricorso avverso il citato verbale di accertamenti urgenti (siccome da ritenersi atto prodromico rispetto alla verifica della sussistenza dell'infrazione) e rigettava quello formulato contro il verbale di contestazione della summenzionata violazione amministrativa.

2. Decidendo sull'appello avanzato dal M., cui resisteva l'appellato Comune di Bolzano, il Tribunale di quest'ultima città, con sentenza n. 528/2018 (pubblicata il 30 aprile 2018), respingeva il gravame e, nel confermare l'impugnata sentenza, condannava il M. al pagamento delle spese del grado.

A fondamento dell'adottata decisione il suddetto Tribunale rigettava, innanzitutto, il motivo di appello con cui era stata dedotta l'irrilevanza dei centesimi di litro ai fini della determinazione del tasso alcolemico e dichiarava, poi, l'infondatezza delle doglianze riguardanti il presunto difetto di regolarità dell'etilometro, l'insussistenza dell'elemento soggettivo, l'asserita nullità del verbale di contestazione con riferimento all'assunto mancato avvertimento in favore dell'appellante del diritto di farsi assistere da un difensore all'atto della sottoposizione al controllo e, infine, in ordine alla prospettata applicabilità dell'art. 131 bis c.p..

3. Contro l'indicata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico complesso motivo, il M.L.

Si è costituito con controricorso il Comune di Bolzano.

La difesa del ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c..

Considerato in diritto

1. Con il formulato complesso motivo il ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 - la violazione e falsa applicazione dell'art. 354 c.p.p., comma 3, in combinato disposto con l'art. 356 c.p.p. e con gli artt. 180 e 182 c.p.p., sul presupposto che il Tribunale, con l'impugnata sentenza, avrebbe dovuto affermare la nullità dell'atto di accertamento irripetibile eseguito nei suoi confronti.

In particolare, il M. ha inteso ricollegare la deduzione della riportata violazione alla circostanza che, malgrado egli avesse prestato il consenso ad essere sottoposto al controllo del tasso alcolemico a condizione di essere assistito da un difensore di fiducia e nonostante il difensore indicato contattato avesse dichiarato la sua immediata disponibilità, la Polizia municipale aveva proceduto alla prima rilevazione di detto tasso in assenza del difensore, il quale comunque era sopraggiunto prima che si desse seguito alla seconda rilevazione (effettuata a distanza di 14 minuti dalla prima), presenziandovi, in conseguenza della quale era stata accertata la presenza di un tasso alcolemico corrispondente al valore di 0,55, come tale comportante la configurazione della violazione amministrativa prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), 1992.

2. Rileva il collegio che il riportato motivo è destituito di fondamento e deve, pertanto, essere respinto per le complessive ragioni che seguono.

Occorre, infatti, osservare che - sulla base dell'adeguata ricostruzione fattuale (e non contestata) operata con l'impugnata sentenza - il controllo della Polizia municipale nei confronti del M. era stato effettuato legittimamente nel rispetto degli artt. 354 e 356 c.p.p., dal momento che - come dallo stesso ricorrente ammesso antecedentemente all'esecuzione del primo regolare controllo era stato reso edotto (ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p., applicabile anche in sede di accertamento del tasso alcolemico durante la guida) del diritto a lui pacificamente spettante (e come dal medesimo richiesto) di farsi assistere ad un difensore (a pena di nuliità dell'accertamento: cfr., per tutte, Cass. SU penali n. 5396/2015 e Cass. civ. n. 24689/2018). Quest'ultimo, tuttavia, benché prontamente contattato, non aveva presenziato a detto controllo non essendo giunto tempestivamente presso l'ufficio del Comando di polizia (ove detta prova era stata compiuta dopo 21 minuti dall'avvenuta sottoposizione del M. all'alcol pre-test - avente una mera funzione di verifica immediata priva di rilevanza in concreto - con apparecchio portatile, con l'espresso consenso, peraltro, di quest'ultimo, come confermato dalla deposizione testimoniale di uno dei verbalizzanti: cfr. pag. 13 dell'impugnata sentenza).

La prolungata, ma temporaneamente vana, attesa del difensore indicato dal M. e tenuto conto della congruità del lasso temporale decorso non ha comportato alcuna illegittimità della prima prova, considerando anche il determinante fattore (evidentemente riconducibile alla "ratio" della norma sanzionatoria) che un'eccessiva protrazione dell'attesa avrebbe potuto incidere sull'attendibilità ed efficacia dell'accertamento e, quindi, sulla corrispondenza reale de,l'esito della rilevazione del tasso alcolemico ai fini della verifica della eventuale configurabilità della violazione di cui all'art. 186 C.d.S. (integrante un illecito amministrativo, ove il tasso rilevato fosse rimasto accertato tra il limite minimo di 0,5,01 m/l e quello massimo di 0,8 m/l, e gli estremi di un reato nell'ipotesi di superamento di quest'ultimo valore), rilevando - ai fini della legittimità procedimentale dell'accertamento - soltanto ed imprescindibilmente l'osservanza dell'obbligo di avvisare preventivamente il soggetto sottoposto a controllo della facoltà di avvertire un proprio difensore di fiducia (non incidendo su tale legittimità l'esecuzione del test alla necessaria presenza del difensore indicato).

Peraltro è rimasto - in via risolutiva - probatoriamente acquisito che il difensore, poi intervenuto presso il suddetto Comando di polizia, ha presenziato all'esecuzione della seconda prova (fatta dopo 14 minuti dalla prima), in tal senso restando salvaguardato anche il concreto esercizio del diritto di assistenza difensiva (da valutarsi, comunque, in modo compatibile con i tempi ragionevoli in cui deve essere realizzato il progressivo accertamento, considerandosi, perciò, certamente ragionevole, nel caso di specie, il lasso temporale complessivo di 35 minuti per il compimento del doppio test, in difetto di un preciso e testuale riferimento normativo: cfr., da ultimo, Cass. civ. n. 28/2021), dal cui esito è stato desunto il superamento del limite minimo di tollerabilità di 0,5 m/l, siccome risultato di 0,55 m/l.

Ed è - si noti - il risultato di questo secondo test che "cristallizza" in via definitiva l'operazione di accertamento ai fini della rilevazione della possibile configurazione della violazione amministrativa di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), del 1992, a cui deve, perciò, essere correlata la valutazione di legittimità dell'elevazione del verbale di contestazione, donde l'insussistenza, nel caso di specie, della sua nullità, pur tempestivamente dedotta nel giudizio di opposizione dinanzi al giudice di pace dall'odierno ricorrente.

Pertanto, non è ravvisabile alcuna denunciata violazione delle norme indicate nel motivo.

3. In definitiva, sulla scorta delle ragioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 750,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.