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Estradizione di cittadino UE verso gli Stati Uniti: quali verifiche? (Cass. 31287/22)

17 agosto 2022, Cassazione penale

In tema di estradizione di un cittadino UE verso uno stato terzo (Stati Uniti), vanno applicati i principi di cui alle sentenze della CGUE Petruhhin, Pisciotti, e BY, informando lo stato di cittadinanza UE, verificando compatibilità delle condizioni di detenzione con diritto alla salute e diritto ad un trattamento rispettoso dell'art. 3 della Convenzione EDU.

 

Corte di Cassazione
Sez. 2 penale 31287 Anno 2022
Presidente: VERGA GIOVANNA
Relatore: PERROTTI MASSIMO
Data Udienza: 08/07/2022 - deposito 17/08/2022

sentenza

 

sul ricorso proposto nell'interesse di CMD, nato in Romania il **/1972, avverso la sentenza in data 14/2/2022 della Corte di Appello di Roma, in funzione di giudice del controllo estradizionale, ex art. 704, cod. proc. pen.,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
sentito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso (primo motivo), infondati il secondo e il terzo;
sentito il difensore del ricorrente, avv. Nicola Canestrini, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 1203 del 6 dicembre 2021, dep. 2022, questa Corte, adita dall'estradando, annullava la sentenza emessa dalla Corte capitolina, che aveva accolto la richiesta di estradizione avanzata dal governo degli Stati Uniti nei confronti di CMD, rinviando ad altra sezione della stessa Corte per nuovo giudizio della domanda di estradizione, che tenesse conto dei principi espressi in sede rescindente circa la omessa informazione allo Stato di cittadinanza (Romania) della presentazione della domanda di estradizione da parte degli Stati Uniti d'America, in uno alla informativa circa la eventuale concomitante pendenza di un procedimento in Romania nei confronti del ricorrente. La Corte rescindente censurava la decisione impugnata anche in tema omessa puntuale verifica delle condizioni di salute dell'estradando, potenzialmente compromesse dalla procedura di trasferimento e dalla stessa detenzione statunitense. La perizia disposta sul tema dalla Corte territoriale non era infatti stata discussa nel contraddittorio con la presenza del perito, talché le parti non avevano potuto procedere all'esame del perito anche al fine di sottoporgli quesiti informativi e tecnico scientifici.

Restava assorbito dalla decisione di annullamento il quinto motivo di ricorso speso in tema di trattamenti inumani e degradanti, posto dalla difesa con riferimento al difetto di reali assicurazioni sulla praticabilità di trattamenti terapeutici adeguati alle patologie sofferte dal ricorrente in regime penitenziario, sconoscendosi peraltro il penitenziario ove sarebbe stato recluso, le modalità delle condizioni detentive e la praticabilità in loco di idonee ed adeguate terapie.

1.1. Con sentenza del 14 febbraio 2022 la Corte territoriale investita del giudizio di rinvio, informato (per il tramite del Ministero della Giustizia) il Paese UE di cittadinanza circa la pendenza della procedura di estradizione, ascoltato in contraddittorio il perito già in precedenza nominato, che forniva alle parti ed al Collegio indicazioni circa le condizioni patologiche del soggetto richiesto e (solo molto genericamente) la possibilità di affrontare e contenere tali patologie in ambiente statunitense intrannurario, ha emesso nuova sentenza favorevole all'estradizione richiesta nei confronti del ricorrente, non riconoscendo la condizione ostativa di cui all'art. 705, comma 2, lett. c bis) cod. proc. pen.. La Corte subordinava il trasferimento verso gli Stati Uniti alla condizione che fosse assicurata -durante il viaggio- adeguata assistenza da parte di personale sanitario qualificato per sostegno e supporto psicologico.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il soggetto richiesto, a mezzo del difensore, deducendo a motivi della impugnazione le violazioni della legge penale, le inosservanze della legge processuale ed i vizi esiziali di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.) in appresso indicati, nei limiti di quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunziando la violazione degli artt. 18, 19, 21 TFUE, 6 CEDU e 627, comma 3, cod. proc. pen., oltre ai vizi esiziali della motivazione, non avendo la Corte territoriale fornito i chiarimenti richiesti dal Paese di cittadinanza (tramite corrispondenza ministeriale) in ordine alle concrete peculiarità del caso, così di fatto impedendo allo Stato di cittadinanza di adottare le proprie determinazioni sulla base delle informazioni necessarie. La Corte territoriale non ha inoltre affatto informato lo Stato di cittadinanza della possibilità dell'estradando di partecipare al processo concomitante in Romania, così violando anche i principi indicati all'art. 6 CEDU, oltre che la precisa indicazione contenuta nella sentenza rescindente emessa da questa Corte.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce ancora violazione della legge processuale (art. 705, comma 2, lett. c bis, 627, comma 3, cod. proc. pen.) oltre i vizi di motivazione esiziali, non avendo la Corte offerto alcuna risposta in ordine al concreto rischio per la salute dell'estradando in caso di consegna. In riferimento alle reali attuali condizioni di salute dell'estradando, il perito escusso si è infatti limitato alla osservazione del paziente e all'esame della datata documentazione diagnostica, mentre ignote restano allo stato le condizioni effettive della detenzione statunitense (non è stato neppure indicato il penitenziario ove l'estradando dovrà scontare la sanzione inflitta ed in quali condizioni trattamentali) e del trasporto.

2.3. violazione della legge penale, non avendo la Corte territoriale offerto alcuna risposta in ordine ai trattamenti inumani o degradanti cui l'estradando sarebbe sottoposto negli Stati uniti, non essendo noti (ribadisce) né il penitenziario di destinazione, né le concrete condizioni della detenzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono fondati.

1.1. Lo Stato di cittadinanza (Romania) -informato dal Ministero della Giustizia italiano della domanda estradizionale proveniente da Paese extra UE (USA) e messo pertanto nelle condizioni di esercitare facoltà di richiesta di consegna (con preferenza sulla estradizione verso il Paese extra UE) del proprio cittadino con MAE- rispondeva al Ministero della Giustizia con nota del 3 marzo 2022, con la quale chiedeva chiarimenti definiti necessari al fine di determinarsi nella opzione offerta dalla normativa unionale. La Corte di appello capitolina, informata dal Ministero di Giustizia della richiesta di informazioni proveniente dallo Stato di cittadinanza, non forniva le informazioni richieste, così interrompendo di fatto il dialogo tra Stati dell'Unione, con l'effetto di impedire allo Stato di cittadinanza di esprimere la sua volontà sulla base di un completo corredo di informazioni.

Si è pertanto determinata sia la violazione del disposto di cui al comma 3 dell'art. 627 del codice di rito, che la violazione di quanto dispongono gli artt. 18 e 21 del TFUE, come interpretati dalla Corte di Giustizia europea con I sentenze Petruhhin, Pisciotti, e BY, cui va posto riparo in sede di rinvio fornendo allo Stato di cittadinanza tutte le informazioni delle quali necessita per orientare le sue facoltà giurisdizionali.

1.2. Altrettanto fondati sono il secondo ed il terzo motivo di ricorso. Né lo Stato richiedente, né il perito nominato (che non poteva essere informato sul punto) hanno saputo offrire le necessarie informazioni circa i presidi sanitari esistenti presso gli istituti penitenziari di destinazione, loro gratuita accessibilità ed efficacia. La Corte d'appello non poteva limitarsi ad affermare sul punto (peraltro sulla base di un sottinteso notorio non universalmente condiviso) che, nel Paese richiedente, i presidi sanitari sono adeguati a far fronte alle esigenze terapeutiche della persona richiesta, ma doveva informarsi sull'istituto penitenziario di verosimile destinazione e sulle strutture sanitarie (accessibili al paziente non coperto da assicurazione) delle quali è dotato al fine di esprimere funditus una valutazione informata. Tali informazioni sono del tutto mancate, non era pertanto possibile esprimere causa cognita una valutazione sulla adeguatezza dei presidi sanitari che lo Stato richiedente può offrire all'estradando in regime di detenzione inframurario.

2. La Corte di rinvio curerà, da un lato, di fornire allo Stato di cittadinanza tutte le necessarie informazioni richieste e chiederà, a sua volta, allo Stato richiedente estradizione tutte le necessarie informazioni (struttura penitenziaria di destinazione immediata e definitiva, presidi sanitari offerti da tali strutture ed accessibili al paziente non coperto da assicurazione sanitaria privata, praticabilità di cure adeguate rispetto alle patologie attualmente sofferte dall'estradando) atte a scongiurare in concreto il pericolo di gravi danni alla salute del soggetto richiesto.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 luglio 2022.