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Estradando? Meglio in carcere (Cass. 36234/19)

14 giugno 2019, Cassazione penale

Nel procedimento estradizionale, la revoca e/o sostituzione della misura custodiale in carcere va valutata tenuto conto del primo dovere dello Stato richiesto di salvaguardare la possibilità concreta di consegna dell'estradando allo Stato richiedente una volta esaurita la relativa procedura con esito favorevole al relativo accoglimento.

Non è un caso, infatti, se l'art. 714, comma 2 cod. proc. pen., pur stabilendo, per la fase antecedente alla decisione, l'applicabilità condizionata ('in quanto applicabili') delle disposizioni del codice riguardanti le misure coercitive, afferma chiaramente il principio che nella loro applicazione 'si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è domandata l'estradizione non si sottragga alla eventuale consegna'.

In tale prospettiva, nell'estradizione esecutiva gli elementi costituiti dall'entità della pena da scontare nello Stato richiedente, dalla gravità dei reati per cui è stata riportata condanna, dal più o meno stabile radicamento del soggetto nel territorio dello Stato richiesto, sono quelli maggiormente incidenti sulla decisione, risultando, invece, recessivi altri quale l'astratta possibilità di verificare la corretta osservanza da parte dell'estradando di una misura alternativa alla custodia in carcere, come è nel caso degli arresti domiciliari assistiti da idoneo dispositivo di controllo elettronico.

 

Corte di Cassazione 

Sez. 6 Num. 36234 Anno 2019

Data Udienza: 14/06/2019

Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: VILLONI ORLANDO

sul ricorso proposto da:
SENTENZA
TO, n. Sarajevo (Bosnia - Erzegovina)**

avverso l'ordinanza n. 5/19 Corte di Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano del 05/04/2019

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita la relazione del consigliere, O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.M. Dall'Olio, che ha concluso per il rigetto

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, la Sezione Distaccata di Bolzano della Corte d'Appello di Trento ha respinto l'istanza di revoca della misura custodiale incarcere o di sostituzione con gli arresti domiciliari, avanzata da TO nelle more della decisione sulla richiesta di estradizione che lo riguarda ‘ proposta dall'autorità giudiziaria della Serbia a fini di esecuzione di una condanna a quattro anni di reclusione per diversi gravi reati.

2. Avverso l'ordinanza il difensore dell'estradando ha proposto appello ex art. 310 cod. proc, pen., convertito in ricorso per cassazione dal Tribunale del Riesame di Bolzano, giusta ordinanza del 06/05/2019 con cui ha disposto l'immediata trasmissione dell'impugnazione a questa Corte di Cassazione.

Con l'impugnazione si lamenta che la Corte di merito ha ravvisato la sussistenza di un pericolo dì fuga non in base ad elementi concreti e attuali, ma in relazione alla gravità dei reati commessi e all'entità della pena, alla mancata prestazione di consenso all'estradizione e alla prossima scadenza del permesso di soggiorno in Italia (15/07/2019).

Si deduce, inoltre, che l'ordinanza non ha speso alcun argomento per dimostrare in concreto per quale motivo l'asserito pericolo di fuga non possa essere fronteggiato con pari efficacia rispetto al carcere mediante l'isolamento domestico, rafforzato dal controllo di sistemi elettronici a distanza di cui all'art. 275, comma 3 bis cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e come tale va rigettato.

2. I giudici della Corte di merito hanno respinto l'istanza di revoca e/o sostituzione della misura custodiale in carcere applicata all'estradando, facendo leva sui tradizionali parametri di valutazione che vengono in rilievo quando si tratti di stabilire l'adeguatezza della misura cautelare di massimo rigore in funzione del completamento della procedura estradizionale.

Va, infatti, considerato che ai fini e per gli effetti di tale procedura, costituisce primo dovere dello Stato richiesto, essendo a ciò vincolato sul piano interna- zionale da trattati e convenzioni bilaterali o multilaterali, di salvaguardare la possibilità concreta di consegna dell'estradando allo Stato richiedente una volta esaurita la relativa procedura con esito favorevole al relativo accoglimento.

Non è un caso, infatti, se l'art. 714, comma 2 cod. proc. pen., pur stabilendo, per la fase antecedente alla decisione, l'applicabilità condizionata ('in quanto applicabili') delle disposizioni del codice riguardanti le misure coercitive, afferma chiaramente il principio che nella loro applicazione 'si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è domandata l'estradizione non si sottragga alla eventuale consegna'.

In tale prospettiva, gli elementi costituiti dall'entità della pena da scontare nello Stato richiedente in caso di estradizione esecutiva (come nella specie), dalla gravità dei reati per cui è stata riportata condanna, dal più o meno stabile radicamento del soggetto nel territorio dello Stato richiesto, sono quelli mag- giormente incidenti sulla decisione, risultando, invece, recessivi altri quale l'astratta possibilità di verificare la corretta osservanza da parte dell'estradando di una misura alternativa alla custodia in carcere, come è nel caso degli arresti domiciliari assistiti da idoneo dispositivo di controllo elettronico.

Ove, infatti, si accerti che il radicamento dell'estradando nel territorio dello Stato richiesto è labile - e nella specie risulta che il ricorrente è presente sul territorio nazionale solo da pochi mesi (fine novembre 2018) - appare corretta la valutazione del giudice della cautela che reputi inidonea ogni misura diversa da quella di massimo rigore, atteso che proprio l'instabilità del legame col territorio costituisce indizio sintomatico per reputare concreta la possibilità per l'interessa- to di reciderlo con facilità, sottraendosi così definitivamente alla procedura estradizionale.

3. Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso, 14/06/2019