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Elezione di domicilio è presunzione relativa di conoscenza (Cass. 38732/179)

19 settembre 2019, Cassazione penale

La normativa processuale  suddetta pone una presunzione di conoscenza - iuris tantum - del procedimento a carico del soggetto che abbia eletto o dichiarato il domicilio.

L'elezione di domicilio è fatta per il "procedimento penale", ed ha la funzione di favorire l'interazione dell'indagato e dell'imputato con l'Autorità giudiziaria, in relazione ad una indagine di carattere penale.

La normativa risponde  all'esigenza di semplificare i rapporti tra il privato sottoposto ad indagine e l'autorità pubblica procedente, a rendere certa la comunicazione e più efficace il sistema delle notificazioni; non già ad informare l'indagato sull'imputazione specifica elevata a suo carico (alla qualcosa sono preordinati l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e il decreto di citazione a giudizio). Per tale motivo la dichiarazione o l'elezione di domicilio hanno effetti estesi all'intero procedimento penale.

L'elezione o la dichiarazione di domicilio non perdono di validità se al reato originario (quello che ha comportato la dichiarazione o l'elezione) se ne aggiungano altri, ovvero se intervengano modificazioni nella qualificazione o nella identificazione del reato per cui è stata effettuata la scelta (da parte dell'indagato), dal momento che la funzione dell'istituto non osta ad una siffatta eventualità.

Sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo in tutti i casi in cui l'imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell'esistenza del processo, seppure in una fase iniziale, desumibile dalla elezione di domicilio, dalla nomina di un difensore di fiducia, ovvero dall'applicazione di una misura precautelare o cautelare, ovvero dal ricevimento personale della notifica dell'avviso di udienza.

E' vero che si tratta di una presunzione non assoluta, superabile con l'indicazione delle circostanze e delle situazioni che hanno impedito all'interessato di sapere, a tempo debito, del processo celebrato a suo carico; ma tale superamento non può avvenire sulla base di pure enunciazioni dell'interessato, dovendo (dette enunciazioni) essere accompagnate dall'indicazione dei fatti preclusivi della conoscenza, in modo da consentire (almeno) la verifica ex post della serietà e della effettività dell'impedimento.

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

(ud. 03/05/2019) 19-09-2019, n. 38732

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo A. - Presidente -

Dott. DE GREGORIO Eduardo - Consigliere -

Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere -

Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere -

Dott. SESSA Renata - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.B., nato il (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 28/02/2018 della CORTE APPELLO di TORINO;

udita la relazione svolta dal Consigliere SETTEMBRE ANTONIO;

sentito il PG LIGNOLA FERDINANDO, che conclude per l'annullamento con rinvio.

Svolgimento del processo

1. La Corte d'appello di Torino ha rigetto la richiesta di rescissione del giudicato, relativo alla sentenza del Tribunale di Torino del 25/5/2017, presentata da D.B. (alias S.B.) ai sensi dell'art. 629 bis c.p.p., per insussistenza delle condizioni di legge.

Nell'istanza il condannato aveva fatto presente di essere stato sottoposto a controllo da agenti della Questura di Torino in data 25/9/2015, nel corso del quale aveva dato le generalità di D.B., nato in (OMISSIS). All'esito, gli agenti lo avevano informato che sarebbe stato denunciato per il reato di cui all'art. 495 c.p., essendo risultato che, in date precedenti, aveva dato generalità diverse. Pertanto, egli aveva nominato proprio difensore di fiducia l'avv. ML ed aveva eletto domicilio presso il difensore. Inopinatamente, poi, era stato citato a giudizio per reati diversi da quello per cui aveva eletto domicilio. Infatti, deduceva, il processo era stato celebrato (dinanzi al Tribunale di Torino) per reati di cui all'art. 495 c.p., commessi a (OMISSIS), nonchè a (OMISSIS); e all'esito del dibattimento la condanna era stata pronunciata solo per due degli episodi di Genova, laddove l'elezione di domicilio era avvenuta per un reato commesso a (OMISSIS). Quindi, il procedimento non aveva avuto ad oggetto il reato per cui era stata effettuata l'elezione di domicilio, bensì reati diversi, commessi in luoghi e tempi diversi.

La Corte d'appello - adita dal condannato al sensi dell'art. 629 bis c.p.p., - ha rigettato l'istanza in considerazione del fatto che D.B. aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia, ove gli atti del procedimento erano stati notificati. Le notifiche, quindi, erano regolari, e l'imputato aveva avuto precisa conoscenza del procedimento a suo carico, a nulla rilevando, argomenta la Corte d'appello, che il procedimento abbia avuto ad oggetto reati ulteriori, rispetto a quello per cui l'imputato aveva eletto domicilio.

2. Ricorre per cassazione il difensore di D.B. lamentando la violazione dell'art. 629 bis c.p.p. e il "travisamento" del verbale di elezione di domicilio del 25/9/2015, dell'annotazione di polizia giudiziaria e della sentenza del tribunale di Torino del 25/5/2017. Ribadisce che il procedimento celebrato dinanzi al Tribunale di Torino ha avuto ad oggetto reati diversi da quelli per cui era intervenuta l'elezione di domicilio; fatto che "ha inficiato la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione ai fini della prova della mancata conoscenza della celebrazione del processo e della sua eventuale rimproverabilità all'istante e, comunque, ai fini della stessa invocabilità della presunzione (pur sempre solo relativa) di conoscenza della celebrazione del processo".

Deduce, in ogni caso, la mancata incolpevole conoscenza del processo, dal momento che D.B. non era mai riuscito ad instaurare un rapporto col difensore fiduciario, il quale, infatti, aveva dimesso il mandato in data 29/11/2016.

Motivi della decisione

Il ricorso non merita accoglimento.

1. Il ricorrente muove dal presupposto che l'elezione di domicilio, effettuata ai sensi dell'art. 161 c.p.p., si riferisca ad uno specifico reato.

Tale impostazione è errata, in quanto l'elezione di domicilio è fatta per il "procedimento penale", ed ha la funzione di favorire l'interazione dell'indagato e dell'imputato con l'Autorità giudiziaria, in relazione ad una indagine di carattere penale. L'art. 161 cit. risponde - infatti - all'esigenza di semplificare i rapporti tra il privato sottoposto ad indagine e l'autorità pubblica procedente, a rendere certa la comunicazione e più efficace il sistema delle notificazioni; non già ad informare l'indagato sull'imputazione specifica elevata a suo carico (alla qualcosa sono preordinati l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e il decreto di citazione a giudizio). Per tale motivo la dichiarazione o l'elezione di domicilio hanno effetti estesi all'intero procedimento penale.

E' stato infatti stabilito che, qualora siano stati riuniti più procedimenti e in uno solo di essi vi sia stata elezione di domicilio, è là che deve essere notificato l'unico atto introduttivo del processo (Cass., n. 2765 del 26.1.1994, Schiavon), giacchè l'elezione di domicilio estende i suoi effetti anche al diverso procedimento successivamente riunito al primo (Cass., n. 24083 del 24.5.2001, Palombi).

Non v'è ragione di ritenere, quindi, che l'elezione o la dichiarazione di domicilio perdano di validità se al reato originario (quello che ha comportato la dichiarazione o l'elezione) se ne aggiungano altri, ovvero se intervengano modificazioni nella qualificazione o nella identificazione del reato per cui è stata effettuata la scelta (da parte dell'indagato), dal momento che la funzione dell'istituto non osta ad una siffatta eventualità.

Nella specie, D.B. elesse domicilio presso il difensore di fiducia, in relazione ad un procedimento che lo vedeva indagato per il reato di cui all'art. 495 c.p., sicchè del tutto correttamente si è tenuto conto di tale elezione nel prosieguo delle indagini, culminate nella esatta identificazione del tempus e del locus commissi delicti.

2. Altrettanto correttamente i giudici di merito hanno escluso che ricorrano, nella specie, le condizioni per procedere alla rescissione del giudicato. L'art. 629 bis c.p.p. - che ha sostituito l'art. 625 ter - consente al condannato, giudicato in absentia, di ottenere la rescissione del giudicato "qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo". Tale norma va letta in correlazione con l'art. 420 bis c.p.p., che prescrive di procedere in assenza dell'imputato "che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio", nonchè qualora "risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo".

La norma suddetta pone, pertanto, una presunzione di conoscenza - iuris tantum - del procedimento a carico del soggetto che abbia eletto o. dichiarato il domicilio. Conseguentemente, questa Corte ha già statuito che sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui all'art. 625 ter c.p.p. (ora, art. 629 bis c.p.p.), in tutti i casi in cui l'imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell'esistenza del processo, seppure in una fase iniziale, desumibile dalla elezione di domicilio, dalla nomina di un difensore di fiducia, ovvero dall'applicazione di una misura precautelare o cautelare, ovvero dal ricevimento personale della notifica dell'avviso di udienza (cass., n. 14787 del 25/1/2017, rv 269554).

E' vero che si tratta di una presunzione non assoluta, superabile con l'indicazione delle circostanze e delle situazioni che hanno impedito all'interessato di sapere, a tempo debito, del processo celebrato a suo carico; ma tale superamento non può avvenire sulla base di pure enunciazioni dell'interessato, dovendo (dette enunciazioni) essere accompagnate dall'indicazione dei fatti preclusivi della conoscenza, in modo da consentire (almeno) la verifica ex post della serietà e della effettività dell'impedimento.

Nella specie, nessun dubbio sussiste sul fatto che D.B. abbia avuto conoscenza del procedimento a suo carico, avendo effettuato, allorchè fu controllato dalla Polizia, regolare elezione di domicilio, con nomina di difensore fiduciario, sicchè non v'è margine per escludere la conoscenza, da parte sua, del successivo giudizio.

Del tutto assertiva, invero, è la deduzione, contenuta in ricorso, che l'indagato "non riusciva a contattare il difensore nominato in quella sede e men che meno ad instaurare con esso alcun rapporto professionale", posto che nulla è stato provato - nonchè dedotto - al riguardo, sebbene la nomina fiduciaria sia riferita ad un legale regolarmente iscritto all'Ordine degli avvocati di Torino (nell'elezione e nella nomina sono compiutamente indicati il domicilio del professionista - via (OMISSIS) - e l'utenza telefonica a lui in uso); legale che poteva essere tranquillamente raggiunto dall'indagato (poi imputato), se solo quest'ultimo l'avesse voluto.

Segue a tanto il rigetto del ricorso e - ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p. - la condanna del ricorrente pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019