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Disaccordo dei genitori? Bambino va vaccinato (Tribunale Minorenni Trento, 20/07/20)

20 luglio 2020, Tribunale Minori di Trento

 In caso di disaccordo dei genitori sulla somministrazione del vaccino è l'autorità giudiziaria a decidere il bene per i minori.

La conflittualità dei genitori in tema di vacinazione del figlio è fonte di plurimi fattori di pregiudizio per il minore: in assenza della copertura vaccinale, vi è una maggiore esposizione al rischio di contrarre una malattia; in secondo luogo l’omessa vaccinazione si ripercuote negativamente sul percorso sociale-educativo del minore, limitando la possibilità di accesso alle strutture formative; in terzo luogo l’esposizione quotidiana del minore al conflitto genitoriale ne pregiudica la crescita, laddove l’attrito intercorrente tra le parti oggi giudizialmente contrapposte si ripercuote negativamente sul minore.

 TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRENTO

composto dai signori

** Presidente

** giudice relatore

** giudice onorario

** giudice onorario

Nel  procedimento N. VG ** aperto in favore del minore__-nato a _il____, su ricorso depositato in data 10.04.2020 dall’avv. **, per conto del padre ** ha pronunciato il seguente:

DECRETO

visti gli atti della procedura, in particolare il ricorso introduttivo depositato dall’avv. ** per conto di ** padre di ** con cui chiede al Tribunale per i minorenni di adottare tutti i provvedimenti convenienti che ritenga idonei ad assicurare al minore l’immediata somministrazione di tutte le vaccinazioni obbligatorie per legge

visto il Decreto provvisorio 21.04.2020 con cui il Tribunale per i minorenni: rigettava la richiesta di provvedimenti urgenti, nominava un curatore speciale in favore del minore e fissava un’udienza di comparizione delle parti;

letta la memoria di costituzione depositata dalla difesa del minore in data 24.06.2020;

letta la memoria di costituzione depositata dalla difesa della madre in data 29.06.2020;

letto il verbale dell’udienza tenutasi davanti al Giudice onorario dott.ssa ** il giorno 01.07.2020;

considerato che in udienza entrambi i genitori  si sono dichiarati consapevoli rispetto all’importanza di vaccinare il figlio; residuava tuttavia una divergenza rispetto alla data della prima somministrazione del vaccino; infatti il padre riteneva necessario intraprendere il ciclo vaccinale il più presto possibile; mentre le madre, pur dichiarandosi consapevole della necessità dei vaccini per l’inserimento del figlio nei contesti educativi, dichiarava la propria intenzione di iniziare l’iter a settembre di quest’anno, anche per evitare che eventuali effetti collaterali del vaccino, come la febbre, potessero presentarsi nelle giornate più calde dell’estate o potessero intralciare i progetti estivi.

Ad esito dell’udienza il Giudice delegato,

rilevato che il contrasto relativo alla somministrazione dei vaccini risulta essere, anche dalla copiosa documentazione difensiva, la manifestazione di un più ampio conflitto radicato all’interno della coppia genitoriale;

considerata l’opportunità di permettere ai genitori, coadiuvati anche dai difensori costituiti, di pervenire ad una soluzione consensuale rispetto ad una decisione  così significativa per la crescita del figlio, come è quella in esame, anche in ragione delle conseguenze concrete che questa comporta, ha emesso l’Ordinanza 01.07.2020 con cui invitava le parti a trovare un accordo sulla data di inizio delle operazioni vaccinali, data che doveva poi essere comunicata entro il termine del 06.07.2020.

Alla scadenza dei termini i difensori dei genitori depositavano le rispettive note.

Il difensore della madre, con memoria depositata in data 07.07.2020,riportava i  tentativi infruttuosi della propria assistita di mettersi in contatto con l’ufficio vaccinale  dell’Ospedale di Mezzolombardo al dine di ottenere informazioni sulle tempistiche dell’iter vaccinale; inoltre si riportava l’intenzione della madre di subordinare la fissazione dell’appuntamento per la programmazione delle vaccinazioni alla duplice condizione di assicurare la disponibilità della pediatra a visitare il minore in caso di reazioni negative al vaccino e sottoporre il minore ad una visita preventiva.

Il difensore del padre, con memoria depositata in data 07.07.2020, riportava la difficoltà riscontrata dal medesimo legale ad accordarsi con l’altra parte rispetto all’inizio dell’iter vaccinale; riportava inoltre l’insuperabilità del contrasto tra i genitori in merito all’inizio delle operazioni vaccinali, in quanto il padre insiste affinché il figlio sia sottoposto immediatamente alle vaccinazioni anche in considerazione che le stesse avrebbero dovuto essere somministrate oltre un anno e mezzo fa.

La situazione di stallo sulla questione vaccinale risulta pertanto permanere.

Si osserva che tale situazione è fonte di plurimi fattori di pregiudizio per il minore.

In primo luogo, in assenza della copertura vaccinale, vi è una maggiore esposizione al rischio di contrarre una malattia; in secondo luogo l’omessa vaccinazione si ripercuote negativamente sul percorso sociale-educativo di ** limitando la possibilità di accesso alle strutture formative; in terzo luogo l’esposizione quotidiana del minore al conflitto genitoriale ne pregiudica la crescita, laddove l’attrito intercorrente tra le parti oggi giudizialmente contrapposte si ripercuote negativamente su ** in tal senso si osserva come la tematica delle vaccinazioni appare essere strumentale all’interno del rapporto invischiante e conflittuale dei genitori, i quali veicolano il loro conflitto utilizzando quale canale comunicativo le scelte attinenti al figlio.

Proprio quest’ultimo fattore, cioè quello connesso all’esposizione conflittuale, induce il Tribunale per i minorenni ad adottare, stante l’insuperabilità del contrasto, un provvedimento a tutela del minore. Dagli atti processuali, in particolare dalla comparsa di costituzione presentata per la madre e dal verbale di udienza, emerge che predetto conflitto genitoriale non sia confinato alla sola questione vaccinale, ma si estende in modo più vasto su tutte le decisioni che devono essere prese di comune accordo.

Appare pertanto verosimile che la risoluzione della questione vaccinale, mediante l’intervento dell’Autorità giudiziaria, non determinerà per ciò solo l’estinzione del conflitto; tuttavia si ritiene che tale decisione circoscriverà il conflitto, estromettendone una tematica particolarmente delicata quale è quella attinente all’area sanitaria del minore e ,seppur indirettamente, al suo percorso scolastico e formativo, con l’auspicio di dare un impulso all’avvio di un percorso volto a determinare la fuoriuscita di ** dalla dinamica di coppia.

Ciò detto il Tribunale per i minorenni rileva come la sottoposizione al programma vaccinale sia prescritta dalla Legge e le ragioni esposte dalla convenuta, sia in fatto che in diritto, non siano tali da giustificare un’ulteriore differimento della somministrazione del vaccino imposto dalla Legge.

Infatti con riferimento alle motivazioni in fatto dedotte in sede di udienza del 01.07.2020 queste risultano essere pretestuose (eccessivo caldo e possibile incisione del programma estivo); con riferimento invece alle motivazioni riportate nella memoria del 07.07.2020, cioè relative all’opportunità di svolgere una visita medica prima della definizione del programma vaccinale ed assicurare la disponibilità del pediatra, si osserva come le stesse, pur risultando ragionevoli e condivisibili, devono ritenersi, per modalità e tempistica di proposizione, meramente strumentali a protrarre ulteriormente l’inizio delle vaccinazioni; infatti la subordinazione della fissazione dell’inizio del programma vaccinale a  previa visita medica è stata presentata non solo al ridosso dell’individuazione della data di inizio del programma vaccinale con Ordinanza 01.07.2020, e si presenta come una condizione unilaterale imposta dalla madre, in assenza di una discussione preventiva con il padre.

Con riferimento alle motivazioni in diritto, svolte nella memoria di costituzione della madre e relative all’impossibilità per il Tribunale per i minorenni di limitare la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori per permettere la vaccinazione del minore, si osserva come la questione oggetto del presente procedimento differisca rispetto a quella oggetto della giurisprudenza richiamata nell’atto difensivo, che attiene al caso in cui entrambi i genitori, titolari della responsabilità genitoriale, decidano, in assenza di un concreto pregiudizio per il figlio, di non sottoporre il minore alla vaccinazione.

Nel caso in esame, invece, non vi è omogeneità di vedute all’interno della coppia in merito alla tematica delle vaccinazioni. Infatti, come è stato confermato in sede istruttoria, vi è un contrasto interno nella coppia genitoriale, che osta alla possibilità di procedere alla programmazione dell’iter vaccinale; proprio a fronte di tale contrasto il padre ha chiesto l’intervento dell’Autorità giudiziaria, chiedendo di adottare tutti i provvedimenti convenienti che ritenga idonei ad assicurare al minore l’immediata somministrazione di tutte le vaccinazioni obbligatorie per legge.

In sintesi all’esito dell’espletata istruttoria le ragioni addotte dalla madre non risultano adeguate per differire ulteriormente l’espletamento dell’obbligo di Legge, soprattutto in considerazioni delle ragioni sottese al programma vaccinale di tutela dell’incolumità sanitaria non solo individuale ma anche comunitaria (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 21/04/2017, n. 1662).

PQM

Visti gli artt. 330 e segg. c.c.

in accoglimento del ricorso introduttivo e acquisito il parere favorevole del PMM in merito all’accoglimento del ricorso,

dispone la limitazione parziale della responsabilità genitoriale di ______sul figlio _____, al fine di permettere a_____ di procedere autonomamente, cioè senza il consenso di _____alla vaccinazione obbligatoria di cui alla Legge 31 luglio 2017, n. 119 di ____rimettendo al padre la decisione rispetto alla possibilità di sottoporre il minore  a previa visita medica.

Stante il principio della soccombenza condanna la madre al pagamento delle spese processuali sia in favore della parte ricorrente che della difesa del minore, che saranno liquidate con separato Decreto.

È immediatamente esecutivo.

Così deciso in Trento il 14.07.2020 (deposito 20 luglio)

Si comunichi al PMM, al curatore speciale, alla madre, come elettivamente domiciliata, al padre, come elettivamente domiciliato.

Il Giudice                                                                                                  Il Presidente