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Diritti di copia nel processo penale, civile, amministrativo

10 agosto 2018, Nicola Canestrini

I "diritti di copia e di certificato" sono previsti dall'art. 40 del Testo Unico spese di giustizia 115/2012  e consistono in un versamento aggiuntivo ai costi vivi della copia che va allo Stato e che va versato apponendo una marca da bollo del corrispondente valore sulla richiesta effettuata in cancelleria (aggiornato agosto 2018).

 

1. SPESE PROCESSUALI: I DIRITTI DI COPIA

Oltre alle spese legali, chi vive un processo (penale, amministrativo o civile che sia) deve considerare di dover pagare le cd. spese processuali (che peraltrodi norma vengono addossate alla parte che perde nel processo civile ed al condannato nel processo penale: in altri apprfondiment di questo sito ventono evidenziati numerosi temperamenti e/o eccezioni a tale regola).

Le spese processuali sono composte da

- spese forfetizzate del procedimento (es. il contributo unificato nel processo civile, un versamento da effettuare in marca da bollo con il primo atto di difesa che è proporzionale al valore della causa),

- spese aggiuntive a seconda dello svolgersi del procedimento (ad es. in caso di condanna penale, il condannato dovrà rifondere le spese di mantenimento in carcere e quelle delle intercettazioni telefoniche, anticipate dallo Stato), nonchè dai

- diritti di copia.

I "diritti di copia e di certificato" sono previsti dall'art. 40 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (ed in paticolare dalle tabelle di cui aglia allegati n. 6, 7 ed 8 del medesimo decreto): si tratta di un versamento aggiuntivo ai costi vivi della copia che va allo Stato e che va versato apponendo una marca da bollo del corrispondente valore sulla richiesta effettuata in cancelleria.

Le marche da bollo si acquistano presso le tabaccherie autorizzate alla vendita di generi di monopolio.

I diritti di copia hanno subito incrementi costanti (cfr. gli aggiornamenti introdotti con Decreto Ministero della giustizia 8 gennaio 2009 a norma dell'art. 274 del suddetto Testo Unico e successivamente maggiorati del 50% dall'art. 5, 4 comma D.L. n. 193/2009 - Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario; la legge di stabilità 2014 ha più che triplicato  i costi per la costituzione di parte civile portando a 27 € l'importo forfettizzato da versare all'atto del deposito della costituzione; il Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014, nonchè gli adeguamenti previsti dalla norma).

Ai sensi dell'art  270 (L) TU spese di giustizia rubricato "copia urgente su supporto cartaceo" stabilisce che per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato.

Di seguito gli improti dovuti, aggioranti al Decreto del Ministro della Giustizia del 4 luglio 2018, pubblicato sulla G.U. - Serie Generale n. 172 del 26/07/2018 e in vigore dal 10 agosto 2018, che ha aggioranto gli importi del diritto di copia e del diritto di certificato, in base alla variazione dell'indice Istat nel triennio 1° luglio 2014 - 30 giugno 2017, ai sensi dell' art. 274 del D.P.R. 115/2002. 

2. COPIE SEMPLICI (SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ)

Allegato n. 6 (articolo 267 Testo Unico Spese di giustizia D.P.R. n. 115/2002)

Numero pagine Diritto di copia forfettizzato (2018) per copie cartacee
  Copie non urgenti Copie urgenti (x3)
1-4 1,46 4,38
5-10  2,91 8,73
11-20 5,81 17,43
21-50 11,63 34,89
51-100  23,35 69,75
Oltre le 100 23,25 più - 9,69 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100. 69,65 più 29,07 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100. 


NOTA: A norma dell'art. 271 D.P.R. 115/2002 nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà.

 

3. COPIE AUTENTICHE (CON CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ)

Allegato n. 7 (articolo 268 Testo Unico Spese di giustizia D.P.R. n. 115/2002)

N° Pagine Diritti Copie Non Urgenti Diritti Copie Urgenti
01 - 04 € 11,63 € 34,89
05 - 10 € 13,58 € 40,74
11 - 20 € 15,50 € 46,50
21 - 50 € 19,38 € 58,14
51 - 100 € 29,07 € 87,21
oltre 100 € 29,07 + € 11,62 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 € 87,21 + € 34,86 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

NOTA: A norma dell'art. 271 D.P.R. 115/2002 nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà.

4. DIRITTI DI COPIA SU SUPPORTO DIVERSO DAL CARTACEO

Allegato n. 8 (articolo 269 Testo Unico Spese di giustizia D.P.R. n. 115/2002)

Tipo di Supporto Diritto di copia forfettizzato  
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore 3,87  
Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti o di durata inferiore 5,81  
Per ogni cassetta fonografica di 120 minuti o di durata inferiore 6,46  
Per ogni cassetta fonografica di 180 minuti o di durata inferiore 7,75  
Per ogni cassetta fonografica di 240 minuti o di durata inferiore 9,70  
Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB (floppy disc .. per chi ama il vintage) 4,54  
Per ogni compact disc o DVD 323,04

 
in caso sia possibile contare le pagine (es. scansioni pdf) non urgenti urgenti
1 - 4 0,97 2,91
5 - 10 1,94 5,82
11 - 20 3,87 11,61
21 - 50 7,75 23,25
51 - 100 15,50 46,50
oltre i 100 15,50 oltre a 6,46 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 46,50 oltre a 19,38 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

Importi aggioranti al Decreto del Ministro della Giustizia del 4 luglio 2018, pubblicato sulla G.U. - Serie Generale n. 172 del 26/07/2018 e in vigore dal 10 agosto 2018, che ha aggioranto gli importi del diritto di copia e del diritto di certificato, in base alla variazione dell'indice Istat nel triennio 1° luglio 2014 - 30 giugno 2017, ai sensi dell' art. 274 del D.P.R. 115/2002.

 

Circolare 18 marzo 2010 - Testo Unico sulle spese di giustizia - Diritti di copia di atti giudiziari

Come noto, l'articolo 4, comma 5, del decreto legge del 29 dicembre 2009, n. 193, recante "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario", ha apportato alcune modifiche alla disciplina prevista dal DPR 115/02 (Testo Unico sulle spese di giustizia) per i diritti di copia di atti giudiziari.

Il citato decreto legge n. 193/09 è stato convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2010 ed entrata in vigore il giorno successivo a quella della pubblicazione.

In sede di conversione, l'aumento del 50 per cento dei diritti di copia, già previsto per le copie senza certificazione di conformità di cui all'allegato n. 6 al DPR 115/02, è stato esteso anche alla tabella contenuta nell'allegato n. 7 allo stesso decreto.

L'aumento dei diritti di copia di cui al citato allegato n. 7 al DPR 115/02 riguarda il diritto di copia autentica e deve essere pertanto applicato a tutti gli importi contenuti nella tabella e, quindi, anche a quello relativo alla certificazione di conformità.

L'esigenza sottesa alla suddetta modifica normativa è consistita nella necessità di estendere l?aumento transitorio - fino all?emanazione del regolamento previsto dall?art. 40 del DPR 115/02 - della metà dei diritti di copia cartacea anche alle copie cartacee con certificazione di conformità al fine di evitare un aumento ingiustificato delle richieste di quest'ultime.
Ciò si evince dalla relazione che ha accompagnato la modifica normativa apportata all'art. 4, comma 5, del decreto legge n. 196/09, dalla legge di conversione n. 24 del 2010, ove è motivato, tra l'altro, che "le modifiche del comma 5 si rendono necessarie al fine di stabilire che l'aumento transitorio della metà dei diritti di copia dovuti per le copie cartacee vale anche per le copie con certificazione di conformità i cui importi sono fissati nell'allegato n. 7 del testo unico sulle spese di giustizia".

In materia di diritti di copia, inoltre, le stesse disposizioni legislative e regolamentari di cui al DPR 115/02 (art. 268) considerano il diritto di copia autentica come un diritto unico la cui misura è stabilita dagli importi fissati dalla tabella contenuta nell'allegato n. 7, così come modificati dal decreto interministeriale 8 gennaio 2009, ai quali, pertanto, deve essere applicato l'aumento previsto del 50 per cento.

Con la stessa legge di conversione è stato, altresì, precisato che l'applicazione dell?allegato n. 8, al medesimo DPR, è sospesa "limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate".

In attesa dell'emanazione del regolamento di riordino della materia, i diritti previsti dall?allegato n. 8 restano, pertanto, applicabili per il rilascio di copia su cassette fonografiche e videofonografiche, nonché per gli altri supporti ivi previsti (CD e floppy), quando le informazioni in essi presenti (filmati, files audio, ecc.) non consentono di calcolare le pagine memorizzate.

Restano ferme le disposizioni, già presenti nel citato decreto legge, relative alle copie rilasciate in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario, i cui diritti sono determinati, fino all'emanazione del regolamento di cui all?art. 40 del citato DPR 115/02, in ragione del numero delle pagine memorizzate nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee.

Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se i diritti di copia di atti giudiziari debbano essere percepiti nella misura prevista dal DPR 115/02 (Testo Unico sulle spese di giustizia) allorquando le copie vengano eseguite con l?ausilio di mezzi di fotoriproduzione messi a disposizione, nelle sedi giudiziarie, dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Con riferimento alla suddetta problematica, si rappresenta che le norme che disciplinano il diritto di copia devono ritenersi delle disposizioni di carattere fiscale, non derogabili, con le quali il legislatore ha fissato la misura dei diritti che la parte deve corrispondere all'Erario in relazione alle copie richieste.

Da quanto detto consegue, pertanto, che l?esazione dei diritti di copia deve avvenire, in ogni caso, secondo la misura stabilita e con le modalità previste dalle disposizioni contenute nel Testo Unico sulle spese di giustizia, così come modificate dalla normativa sopra richiamata.

Si pregano le SS.LL, per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.

Roma, 18 Marzo 2010

***

C'è chi a proposito dell'aggiornamento del 2014 ha parlato di  una "tragicomica rappresentazione dell'anacronismo dilagante nel pianeta giustizia", pianeta "distante anni luce lontano da ogni piccola o grande rivoluzione digitale" (Scorza, Giustizia: storie di ordinaria contro-digitalizzazionehttp://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/20/giustizia-storie-di-ordinaria-contro-digitalizzazione/958152/).

Prosegue l'autore:

"A parte la follia di pretendere diritti copia pari a oltre trecento euro per la riproduzione su un cd di qualche manciata di bit, la tabella allegata al decreto sembra più simile ad un libro di storia dell?informatica che non ad un tariffario vigente. Basterà dire che la colonna relativa ai supporti "diversi da quello cartaceo", inizia con una serie di voci dedicate alle "cassette fonografiche" e "videofonografiche" di diversa durata che rappresentano, probabilmente, supporti estinti persino negli archivi impolverati dei nostri Tribunali.

Si tratta di supporti appartenenti al paleolitico dell'informatica ed ormai tanto introvabili che se provate a lanciare una ricerca su google utilizzando come stringa "cassetta fonografica" o "cassetta videofonografica", tutti i risultati, almeno nelle prime due o tre pagine, si riferiscono inesorabilmente a pagine relative alle "spese di giustizia".

Sono, in altre parole, espressioni ormai utilizzate, pressoché esclusivamente, nel decreto in questione e nei suoi antenati.

Il fatto che in un decreto datato 10 aprile 2014, si continuino ad aggiornare le tariffe dei diritti di copia relative a supporti ormai estinti - per i quali, per inciso, si prevedono importi compresi tra i 3,68 euro ed i 9,21 euro - la dice lunga sullo stato di drammatico analfabetismo digitale dilagante nel pianeta giustizia."