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Dimissioni mandato del difensore fiduciario e conoscenza del processo (Cass. 41114/21)

12 novembre 2021, Cassazione penale

 Nel caso in cui un difensore di fiducia dimetta il mandato durante le indagini preliminari la conoscenza effettiva del processo dell'imputato non va presunta ma accertata. 

 

Cassazione penale

sez. II, ud. 12 ottobre 2021 (dep. 12 novembre 2021), n. 41114
Presidente Diotallevi – Relatore Pacilli

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 19 febbraio 2021 la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Monza, con cui V.A è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) inosservanza di norme processuali, per l'erronea applicazione della disciplina dell'assenza dell'imputato. Questi aveva nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio nella fase iniziale del procedimento penale, senza che gli venissero fornite indicazioni precise sulle accuse a suo carico. Il difensore aveva rinunciato al mandato conferito e l'indicazione di elezione di domicilio, pur se ancora valida, è stata ritenuta inidonea e la notifica del decreto di citazione a giudizio è stata effettuata non presso tale domicilio ma al difensore di ufficio, con conseguente mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; 2) violazione di legge e vizi della motivazione, per essere i fatti stati qualificati come truffa anziché insolvenza fraudolenta, avendo il ricorrente dissimulato il proprio stato di insolvenza proprio garantendo alle persone offese la disponibilità di due autovetture.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato. 1.1 Con il primo motivo il ricorrente ha reiterato la stessa eccezione già sollevata dinanzi ai Giudici del merito e da questi erroneamente disattesa. Come emerge dagli atti del fascicolo, il cui esame è imposto dalla natura della questione in scrutinio (argomenta da S.U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), e dalla stessa sentenza d'appello, l'odierno ricorrente, nella fase iniziale del procedimento penale, aveva nominato un difensore di fiducia, presso cui aveva eletto domicilio. Tale difensore ha rinunciato al mandato conferito e, sul presupposto che l'indicazione di elezione di domicilio non fosse più valida, la notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, emesso il 19 dicembre 2015, è stata effettuata ad un difensore di ufficio. Alla luce di siffatte emergenze deve ritenersi che l'imputato non ha avuto effettiva conoscenza del processo. Difatti, al di là del rilievo che la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia non comportava il venir meno dell'elezione di domicilio, effettuata presso di lui dall'imputato, non avendola quest'ultimo formalmente revocata (v., Sez. 2, n. 31969 del 2/7/2015, Rv. 264234), resta il fatto che la notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio è avvenuta presso un difensore di ufficio e non vi è alcun elemento che consente di ritenere instaurato un rapporto tra imputato e difensore. Giova ricordare che questa Corte (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Rv. 279420) ha già avuto modo di affermare che dall'elezione del domicilio effettuata dall'indagato - anteriormente all'introduzione dell'art. 162 c.p.p., comma 4 bis, da parte della L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, presso il difensore d'ufficio nella fase delle indagini preliminari non discende una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, dovendo il giudice verificare, attraverso ulteriori indici, l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del processo ovvero si sia volontariamente sottratto ad esso. Il principio è stato ribadito di seguito con riguardo specifico alla rescissione del giudicato, attesa l'unicità del presupposto dell'effettiva conoscenza della celebrazione del processo da parte dell'imputato. Premesso che secondo la giurisprudenza della Corte Edu la conoscenza "effettiva" del procedimento presuppone un atto formale di contestazione, idoneo ad informare l'accusato della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, al fine di consentirgli di difendersi nel "merito", si è in particolare ritenuto (Sez. 2, n. 9441 del 24/01/2017, Rv. 269221) che tale esigenza è assicurata sul piano interno unicamente dalla vocatio in iudicium, sicché la conoscenza dell'esistenza del procedimento penale a carico dell'imputato non può essere desunta dalla elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, effettuata, nell'immediatezza dell'accertamento del reato, in sede di redazione del verbale di identificazione d'iniziativa della polizia giudiziaria.

In senso conforme si è osservato (Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Rv. 277210) che l'art. 629 bis c.p.p., fa riferimento alla "incolpevole mancata conoscenza del processo" e non del procedimento: può cioè aversi la conoscenza del procedimento, come nel caso della notifica del decreto di sequestro, ma non del processo che invece implica la conoscenza dell'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve quindi osservarsi che, se dalla notifica effettuata al difensore di ufficio, presso cui vi era stata volontaria elezione di domicilio, non può derivare la reale conoscenza del processo, a maggior ragione tale conclusione deve valere nel caso di notifiche effettuate al difensore di ufficio, presso cui non vi era stata nemmeno elezione di domicilio.

Nel caso in esame, quindi, la conoscenza del processo non può derivare dalla notifica effettuata al difensore, nominato di ufficio dopo la rinuncia al mandato del difensore di fiducia, presso cui l'imputato non aveva eletto domicilio.

Deve rilevarsi, per altro verso, che, seppure il ricorrente avesse nominato un difensore di fiducia, con elezione di domicilio presso di lui, nessuna notifica risulta effettuata presso tale difensore, il quale ha rinunciato al mandato in una fase anticipata del procedimento. Pur non ignorandosi che la nomina di un difensore di fiducia, con elezione di domicilio presso lo stesso, è di regola elemento che fonda il convincimento della conoscenza effettiva del processo in capo all'imputato, deve tuttavia evidenziarsi che la peculiarità dei fatti in esame consentono di dubitare che il ricorrente abbia avuto effettiva conoscenza. Il difensore di fiducia, infatti, ha rinunciato al mandato prima della notifica del decreto di citazione a giudizio e presso il suo domicilio non è avvenuta la notifica del suindicato decreto, sicché non può dirsi che il rapporto tra il ricorrente e il difensore di fiducia si fosse stabilizzato e che il ricorrente abbia avuto conoscenza della vocatio in iudicium. Ne consegue l'annullamento di entrambe le sentenze del merito con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Monza.

1.2 Il secondo motivo è assorbito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Monza.