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Difeso da avvocato radiato, processo nullo (Cass. 19198/24)

15 maggio 2024, Cassazione penale

L'assistenza dell'imputato nel processo penale, per la sua natura tecnica, presuppone l'iscrizione del difensore nell'albo professionale, da escludersi nel caso di avvocato cancellatosi dallo stesso, sicché, in tal caso, si verifica una nullità assoluta e insanabile degli atti, rilevabile in ogni stato e grado del processo, a norma degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.

Nessun rilievo può essere attribuito al fatto che, nelle udienze dibattimentali, l'imputato sia stato, comunque, assistito da un difensore, atteso che la nomina di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è volta a consentire l'assistenza temporanea all'imputato in assenza del suo difensore, di fiducia, non rinunciante, o d'ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., impedito a partecipare, e non comporta la costituzione di un rapporto difensivo con lo stesso imputato: risulta, infatti, fin troppo evidente che la difesa non si esaurisce nella mera assistenza tecnica in udienza, ma si articola nel compimento di tutta un'altra serie di attività (a partire dalla predisposizione di una linea difensiva) che implicano l'istaurazione di uno stabile rapporto con l'imputato.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

(data ud. 07/02/2024) 15/05/2024, n. 19198

Composta da:

Dott. CAPUTO Angelo - Presidente

Dott. CIRILLO Pierangelo - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A. nato a P il (Omissis);

avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto di annullare senza rinvio le sentenze di primo e di secondo grado.

Svolgimento del processo

1. La sentenza impugnata è stara pronunziata il 22 febbraio 2023 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina che aveva condannato A.A. per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società "B.B. Costruzioni generali", fallita il 19 luglio 2017.

Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, nella qualità di amministratore della società, al fine di recare pregiudizio ai creditori, avrebbe occultato le scritture contabili. Avrebbe, inoltre, sottratto i seguenti beni della società: tre autocarri; un trattore e un'automobile.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore.

2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 24 Cost. e 97, 178 e 179 cod. proc. pen.

Il ricorrente rappresenta che: l'imputato, in data 6 giugno 2019, aveva nominato l'avv. C.C., del foro di Palmi, suo difensore di fiducia; l'avv. C.C., in data 21 ottobre 2021, era stato cancellato dall'Albo degli avvocati del Consiglio dell'Ordine di Palmi; il Tribunale, nelle due udienze dibattimentali (del 27 ottobre 2021 e del 13 aprile 2019), costituiva le parti sostituendo il difensore di fiducia avv. C.C., con un difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., non tenendo conto della suddetta cancellazione (intervenuta in data anteriore alla prima udienza dibattimentale), che avrebbe dovuto indurlo a nominare, ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen., un avvocato d'ufficio, al quale affidare stabilmente la difesa dell'imputato.

Tanto premesso, il ricorrente sostiene che il Tribunale, avendo lasciato l'imputato privo di una stabile difesa, avrebbe determinato uria nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del processo.

2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 157, 157-ter, 161, 179 e 601 cod. proc. pen.

Deduce la nullità assoluta della notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, sostenendo che essa sarebbe stata eseguita (ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.) presso il difensore, nonostante l'imputato risiedesse in territorio spagnolo. La notifica, peraltro, sarebbe stata eseguita presso il difensore d'ufficio nominato dall'autorità giudiziaria procedente (avv. D.D.), nonostante l'imputato, in quel momento, fosse difeso di fiducia dall'avv. E.E..

2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 216 legge Fall.

Contesta la sentenza impugnata, nella parte relativa alla bancarotta documentale, sostenendo che la Corte di appello avrebbe speso argomentazioni generiche sulle censure mosse dalla difesa in ordine all'elemento soggettivo del reato.

2.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 125 cod. proc. pen.

Contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe motivato sul punto, che era stato oggetto di specifico motivo di gravame.

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, ha chiesto di annullare senza rinvio le sentenze di primo e di secondo grado.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere accolto.

1.1. Il primo motivo è fondato.

Dagli atti (che sono stati consultati dal collegio, atteso che il ricorrente ha posto una questione di carattere processuale), risulta che, effettivamente, l'avv. C.C., in data 21 ottobre 2021, era stato cancellato dall'albo professionale e che il Tribunale aveva proseguito il processo senza nominare, ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen., un avvocato d'ufficio all'imputato, che è rimasto difeso di fiducia dall'avv. C.C., sostituito, di volta in volta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

Al riguardo, deve essere ribadito che "l'assistenza dell'imputato nel processo penale, per la sua natura tecnica, presuppone l'iscrizione del difensore nell'albo professionale, da escludersi nel caso di avvocato cancellatosi dallo stesso, sicché, in tal caso, si verifica una nullità assoluta e insanabile degli atti, rilevabile in ogni stato e grado del processo, a norma degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen." (Sez. 4, n. 33374 del 20/06/2023, Navarra, Rv. 2:85102; Sez. 6, n. 9730 del 16/06/2000, Venditto, Rv. 217664).

Alcun rilievo può essere attribuito al fatto che, nelle udienze dibattimentali, l'imputato sia stato, comunque, assistito da un difensore, atteso che "la nomina di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è volta a consentire l'assistenza temporanea all'imputato in assenza del suo difensore, di fiducia, non rinunciante, o d'ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., impedito a partecipare, e non comporta la costituzione di un rapporto difensivo con lo stesso imputato" (Sez. 4, n. 26348 del 04/06/2021, D'Angelo, Rv. 281498). Risulta, infatti, fin troppo evidente che la difesa non si esaurisce nella mera assistenza tecnica in udienza, ma si articola nel compimento di tutta un'altra serie di attività (a partire dalla predisposizione di una linea difensiva) che implicano l'istaurazione di uno stabile rapporto con l'imputato.

Essendosi verificata, nel corso del giudizio di primo grado, una nullità assoluta che "travolge" tutti gli atti processuali seguenti a essa, devono essere annullate la sentenza impugnata e quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Latina, per l'ulteriore corso.

1.2. I restanti motivi di ricorso, che attengono a presunte violazioni processuali verificatisi nel successivo grado di giudizio e a presunti vizi della sentenza impugnata, risultano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Latina, per l'ulteriore corso.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2024.