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Difensore non può eleggere domicilio, PEC basta e avanza (Cass. 3025/20)

30 ottobre 2020, Cassazione penale

Il difensore alla elezione di domicilio non è abilitato a eleggere domicilio, adempimento  previsto dall’art. 161 c.p.p. per la sola persona sottoposta ad indagini e l’imputato, mentre le notifiche ad altri soggetti del processo, fra i quali il difensore, si eseguono, secondo la disposizione recata dall’art. 167 c.p.p., a norma dell’art. 157 c.p.p., commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvo il caso di urgenza.

Sussiste l’obbligo per gli avvocati, quali professionisti iscritti all’Albo, di munirsi di indirizzo di posta elettronica certificata, che è a tutti gli effetti equiparata alla lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: in tema di notifiche ai difensori, l’art. 148 c.p.p., comma 2 bis, consente la notifica "con mezzi tecnici idonei", tra cui va ricompresa la trasmissione telematica se certificabile, e ciò a prescindere dall’emanazione da parte del Ministero della giustizia dei decreti attuativi, destinati a regolamentare l’utilizzo della PEC.

 

Corte di Cassazione

sez. VI Penale

ordinanza 28 settembre – 30 ottobre 2020, n. 30259

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. B.F. , a mezzo dei procuratori speciali, avvocato IC e avvocato ANR, propone tempestivo ricorso per l’annullamento della sentenza del 6 marzo 2020 della Seconda Sezione di questa Corte con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza del 27 settembre 2018 della Corte di appello di Roma.

Denuncia l’errore di fatto nel quale la Corte è incorsa poiché, non avendo rilevato che il difensore di fiducia del B., avvocato GL, aveva eletto domicilio per le notifiche presso lo studio dell’avvocato ANR, la notifica della pubblica udienza del 6 marzo 2020 è stata eseguita, a mezzo PEC, al predetto avvocato L, personalmente; secondo il ricorrente la notifica avrebbe dovuto essere eseguita non presso lo studio dell’avvocato L ma presso lo studio dell’avvocato R e, comunque, manca la prova di effettiva lettura dell’avviso così spedito.
2.Il ricorso è inammissibile perché proposto fuori dei casi consentiti, in ragione della impropria prospettazione di un presunto errore di fatto in realtà inesistente e tale genetica inammissibilità può essere pronunciata senza formalità, ai sensi dell’art. 625 c.p.p., comma 4, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo.
2. Alcuna norma del codice abilita il difensore alla elezione di domicilio, prevista dall’art. 161 c.p.p. per la sola persona sottoposta ad indagini e l’imputato, mentre le notifiche ad altri soggetti del processo, fra i quali il difensore, si eseguono, secondo la disposizione recata dall’art. 167 c.p.p., a norma dell’art. 157 c.p.p., commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvo il caso di urgenza.
3.La notifica dell’avviso di udienza dinanzi al Collegio di questa Corte andava, pertanto, eseguita all’avvocato GL presso lo studio ovvero all’indirizzo PEC da questa dichiarato. Nè l’avvocato L, aveva nominato sostituto processuale per il giudizio in
cassazione poiché l’avvocato ANR, indicato nel ricorso come domiciliatario, non era abilitato al patrocinio in cassazione.
4.Rileva il Collegio che il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 7 ha disciplinato il sistema di notificazione telematica ed ha previsto l’obbligo per gli avvocati, quali professionisti iscritti all’Albo, di munirsi di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai sensi del D.L. 7 marzo 2005, n. 85 (c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale), la posta elettronica certificata è a tutti gli effetti equiparata alla lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (cfr. art. 48, comma 2, C.A.D. come sostituito dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 33, "La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta"). Peraltro, non è superfluo ricordare che questa Corte ha già ritenuto validamente effettuata la notifica a mezzo PEC, effettuata al difensore dell’imputato, avendo osservato che, in tema di notifiche ai difensori, l’art. 148 c.p.p., comma 2 bis, consente la notifica "con mezzi tecnici idonei", tra cui va ricompresa la trasmissione telematica se certificabile, e ciò a prescindere dall’emanazione da parte del Ministero della giustizia dei decreti attuativi, destinati a regolamentare l’utilizzo della PEC, secondo quanto previsto dalla L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 (cfr. Sez. 2, n. 50316 del 16.9.2015, Rv. 265394). L’avvenuta notifica dell’atto a mezzo PEC all’avvocato GL è, pertanto, adeguata e sufficiente a dare la certezza legale che il contenuto dell’atto è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario ed ha raggiunto il suo scopo senza che possano assumere rilievo, ai fini della regolarità del procedimento di notificazione, vicende successive.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.