In caso di impedimento per serie e imprevedibili ragioni di salute, il difensore non è tenuto a nominare un sostituto processuale né a indicare le ragioni della mancata nomina.
A sostegno dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento, dovuto a malattia, o altro evento imprevedibile, il difensore deve provare con idonea documentazione la sussistenza dell’impedimento, indicandone la patologia ed i profili ostativi alla personale comparizione.
L’impedimento deve essere giustificato da circostanze improvvise e assolutamente imprevedibili, tali da impedire anche la tempestiva nomina di un sostituto che possa essere sufficientemente edotto circa la vicenda in questione.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 26 ottobre – 10 dicembre 2018, n. 55243
Presidente Vessichelli – Relatore Morosini
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di E.A.L. per i reati di furto (capo A) e di utilizzo illecito di carte di pagamento (capo B).
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputata, per il tramite del difensore, articolando tre motivi.
2.1 Con il primo deduce la nullità della sentenza per il mancato riconoscimento del legittimo impedimento del difensore all’udienza del 14 gennaio 2015 dinanzi al giudice per l’udienza preliminare.
L’eccezione, già infruttuosamente coltivata sia dinanzi al tribunale sia con l’atto di appello, fa leva sul carattere assoluto dell’impedimento, dedotto sotto un duplice profilo, non in modo alternativo, ma subordinato:
- lo stato di malattia del difensore, documentato da una certificazione medica dalla quale risultava una malattia consistente in "faringite acuta con iperpiressia", che per sua natura, impediva qualunque spostamento;
- in caso di guarigione, la necessità di partecipare, in qualità di Sindaco del Comune di (omissis) , a una riunione dell’O.G.A., indetta, con urgenza, sulla gestione dei rifiuti, con provvedimento del 12 gennaio 2015, comunicato il 13 gennaio 2015. Riunione di esclusiva competenza dei Sindaco, non delegabile ad altro organo amministrativo o tecnico.
2.2 Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 192 comma 2 cod. proc. pen. e 533 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione.
La prova sia del fatto sia delle circostanze (destrezza e aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen.) si fonderebbe soltanto su elementi di carattere indiziario, non idonei come tali a sostenere una affermazione di colpevolezza.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
2. L’istanza di rinvio dell’udienza preliminare, celebrata il 14 gennaio 2015, si fondava sul legittimo impedimento del difensore, anzitutto, per malattia insorta il 12 gennaio 2015, quindi, in caso di guarigione, per un impegno istituzionale quale Sindaco.
La malattia era attestata da un certificato medico datato 12 gennaio 2015, dal quale risultava che il difensore era affetto da "faringite acuta" con "iperpiressia", per cui necessitava di riposo domiciliare per tre giorni.
La convocazione del difensore - in qualità di Sindaco del Comune di (omissis) , a una riunione dell’O.G.A. (organo di governo d’ambito territoriale ottimale) sulla gestione dei rifiuti, disposta, con urgenza, a seguito di provvedimento del 12 gennaio 2015, comunicato il 13 gennaio 2015 - era dimostrata dalla trasmissione della relativa documentazione amministrativa.
3. La questione deve essere risolta sulla scorta dei principi enucleati dalle Sezioni Unite Nifo Sarrapochiello (Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016).
A sostegno dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento, dovuto a malattia, o altro evento imprevedibile, il difensore deve provare con idonea documentazione la sussistenza dell’impedimento, indicandone la patologia ed i profili ostativi alla personale comparizione. L’impedimento deve essere giustificato da circostanze improvvise e assolutamente imprevedibili, tali da impedire anche la tempestiva nomina di un sostituto che possa essere sufficientemente edotto circa la vicenda in questione.
Resta fermo, ai fini del differimento dell’udienza, l’apprezzamento riservato al giudice di merito circa la serietà, l’imprevedibilità e l’attualità del dedotto impedimento e la relativa valutazione deve essere sorretta da una motivazione adeguata, logica e corretta.
È quindi illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di differimento dell’udienza, presentata per l’impedimento del difensore di fiducia a parteciparvi a causa di grave malattia o altro impedimento non prevedibile, dovuto a forza maggiore, se motivato con esclusivo riguardo alla mancata nomina da parte del difensore impedito di un sostituto processuale o dell’omessa indicazione delle ragioni dell’impossibilità di procedervi.
4. Nella specie il giudice per l’udienza preliminare ha respinto l’istanza di rinvio con un’ordinanza del seguente tenore: "rilevato che il difensore non ha indicato di non poter disporre di un sostituto e che inoltre la manifestata intenzione di partecipare a una impegnativa seduta in consiglio comunale appare contraddittoria rispetto alle ragioni di salute che costituirebbero l’assoluto impedimento a comparire" (cfr. verbale udienza del 14 gennaio 2015).
Il provvedimento, senza occuparsi del carattere assoluto o meno dell’impedimento, fa leva su:
- la mancata nomina di un sostituto processuale;
- la contraddittorietà tra gli impedimenti dedotti.
Entrambe le ragioni sono errate.
In caso di impedimento per serie e imprevedibili ragioni di salute, il difensore non è tenuto a nominare un sostituto processuale né a indicare le ragioni della mancata nomina (Sez. U. Nifo Sarrapochiello, cit., Rv. 267747).
I due impedimenti dedotti non si ponevano in rapporto di contraddizione, ma di alternatività, fermo il carattere assorbente della malattia, che avrebbe impedito anche di partecipare all’impegno istituzionale, mentre sarebbe residuato quest’ultimo nel caso di eventuale guarigione.
5. Al vizio non pone rimedio la sentenza impugnata che, muovendo da premesse errate, perviene a conclusioni illogiche.
La malattia del difensore non era una: "lieve indisposizione (...) una infiammazione faringea neppure acuta" (pag. 3 sentenza Corte di appello), bensì una "iperpiressia", vale a dire una condizione in cui la temperatura corporea è molto elevata (cfr. sul punto Sez. 6, n. 17706 del 17/03/2004, Marfurt, Rv. 228475) conseguente a una "faringite acuta", per la quale il medico aveva prescritto un riposo domiciliare di tre giorni.
Difetta pertanto una motivazione adeguata, logica e corretta sul primo, ed assorbente, degli impedimenti dedotti.
6. È quindi illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di differimento dell’udienza preliminare del 14 gennaio 2015, presentata per l’impedimento del difensore di fiducia a parteciparvi a causa di seria malattia, imprevedibile, tempestivamente comunicata.
L’illegittimità del provvedimento, denunciata nei successivi gradi di giudizio, si riverbera sulle sentenze di primo e secondo grado, caducandole.
7. Consegue l’annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Como, ufficio del giudice per l’udienza preliminare.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Como.