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Decreto penale notificato via posta non garantisce effettiva conoscenza (Cass. 7946/22)

4 marzo 2022, Cassazione penale

In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna  il giudice è tenuto a verificare, sulla base di idonee allegazioni dell'interessato sulle ragioni della mancata conoscenza e in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che questi non abbia avuto tempestiva effettiva conoscenza del provvedimento; ne deriva che il mancato superamento di una situazione di obiettiva incertezza in ordine a tale conoscenza impone di disporre la restituzione nel termine per l'opposizione.

 

Corte di Cassazione

sez. I penale

ud. 2 febbraio 2022 (dep. 4 marzo 2022), n. 7946
Presidente Mogini – Relatore Talerico

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 29 maggio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., nell'interesse di I.G.I. in relazione al decreto penale di condanna emesso nei confronti dello stesso in data 14.9.2018.

2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocata (omissis), ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto "violazione della legge processuale ex art. 606 c.p.p., lett. c), per via della nullità della notifica dell'avviso previsto dall'art. 169 c.p.p., all'indagato residente all'estero e conseguente nullità della notifica del decreto penale di condanna; nullità che si assume scaturita dal mancato rispetto della normativa speciale, attesa la mancanza dell'indicazione della persona cui il documento è stato consegnato".

2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b); l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge processuale per nullità della notifica del decreto penale di condanna, effettuata presso il difensore di ufficio, sostenendo che il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto verificare se si fosse instaurato un rapporto professionale tra detto difensore di ufficio e il ricorrente, tale da consentire di ritenere con certezza che quest'ultimo avesse avuto effettiva conoscenza del provvedimento.

2.3. Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto "inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, con riguardo agli art. 169 c.p.p., comma 2, art. 178 c.p.p., comma 1 lett. c) e art. 179 c.p.p., rilevando che, in ogni caso, l'avviso di cui all'art. 169 c.p.p., era stato notificato a mezzo di raccomandata non consegnata personalmente al destinatario ma a soggetto non formalmente individuato, con conseguente nullità della notifica presso il difensore del decreto penale di condanna".

2.4. Con il quarto motivo, la difesa del condannato ha dedotto "omessa o insufficiente motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e); omissione e palese contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato"; e ha sostenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe basata su "elementi di fatto erronei o travisati": l'avviso di ricevimento, indicato nell'ordinanza impugnata, infatti, avrebbe riguardato la comunicazione ex art. 169 c.p.p., ricevuto da soggetto non meglio identificato e del quale non era stato riportato alcun riferimento in calce alla cartolina medesima e non la notificazione del decreto penale di condanna che, invece, sarebbe stata effettuata presso il difensore d'ufficio.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, Dott. (omissis), ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. L'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per le ragioni di seguito illustrate.

L'erroneo richiamo nell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione alla regolarità della notifica del decreto penale di condanna, effettuata con raccomandata con avviso di ricevimento presso l'indirizzo di residenza del I.G. in (omissis), correttamente rilevato dalla difesa con il quarto motivo di ricorso, costituisce un falsa rappresentazione che non ha, però, inciso sul ragionamento posto a fondamento della decisione con la quale il Giudice dell'esecuzione ha disatteso le censure circa la invalidità della notifica dell'atto per mancanza di indicazione sull'avviso di ricezione della raccomandata del nominativo della persona alla quale quell'atto era stato consegnato ovvero per omessa individuazione della medesima.

2. Posto che l'atto notificato a I.G. con raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo di (omissis) è quello previsto dall'art. 169 c.p.p., come risulta dalla consultazione del fascicolo procedimentale, cui il Collegio può accedere per risolvere la questione di carattere processuale posta con il ricorso, occorre fare riferimento per contrastare le ragioni difensive esposte nel primo e nel terzo motivo di impugnazione alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "in tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, al fine di escludere la riconducibilità al destinatario dell'atto della firma apposta per il ritiro del piego è necessario proporre querela di falso, in quanto istituto elettivamente predisposto a privare l'atto della sua attitudine probatoria, mentre non è sufficiente che l'interessato presenti una denuncia penale di falso" (Cass. Sez. 2, n. 33870 del 18/06/2019, Rv. 277026; cfr. anche, tra le tante, Cass. Sez. 6, n. 47164 del 05/11/2013, Rv. 257267 - 01, che ha affermato che "in tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, al fine di escludere la riconducibilità al destinatario dell'atto della firma apposta per il ritiro del piego presso l'ufficio a seguito del rilascio di avviso di deposito presso l'abitazione, non è sufficiente, in difetto di allegazione della mancata ritualità degli adempimenti dell'addetto al servizio, addurre l'illeggibilità della sottoscrizione, ma è necessario proporre querela di falso").

3. Ebbene dalla regolarità della notificazione a I.G., soggetto residente all'estero, dell'atto con il quale il predetto veniva invitato a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato consegue la regolarità formale della notificazione del decreto penale di condanna al difensore di ufficio, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 169 c.p.p., comma 1.

4. Tuttavia, occorre osservare che l'art. 175 c.p.p., comma 2, prevede espressamente che "l'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che via abbia volontariamente rinunciato".

Già prima della modifica legislativa apportata con la L. n. 67 del 2014, la giurisprudenza di legittimità aveva avuto modo di precisare che "in tema di restituzione del termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, la regolarità formale della notificazione è idonea ad integrare la prova della effettiva conoscenza dell'atto solo ove la stessa avvenga a mani dell'interessato, non incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare esplicitamente le ragioni determinative della mancata conoscenza" (Cass. Sez. 4. N. 5920 del 21/01/2014, Rv. 258919 - 01). Con l'ulteriore specificazione che "in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la previgente formulazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2, (introdotta dal D.L. n. 17 del 2005, art. 1, conv. in  L. n. 60 del 2005), avendo previsto una sorta di presunzione iuris tantum di mancata conoscenza da parte dell'imputato della pendenza del procedimento, ha posto a carico del giudice l'onere di reperire in atti l'esistenza di una eventuale prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna, con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale o di non opporre il decreto penale di condanna" (Cass. Sez. 3 ord. n. 38295 del 03/06/2014, Rv. 260151 - 01).

Essendo state, per effetto dell'entrata in vigore della citata L. n. 67 del 2014, ulteriormente rafforzate le garanzie per l'imputato destinatario di una condanna emessa senza alcun contraddittorio, quale è quella per decreto penale, è stato affermato che "in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2, come modificato dal L. n. 67 del 28 aprile 2014, art. 11, il giudice è tenuto a verificare, sulla base di idonee allegazioni dell'interessato sulle ragioni della mancata conoscenza e in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che questi non abbia avuto tempestiva effettiva conoscenza del provvedimento; ne deriva che il mancato superamento di una situazione di obiettiva incertezza in ordine a tale conoscenza impone di disporre la restituzione nel termine per l'opposizione" (Cass. Sez. 3. N. 35443 del 01/07/2016, Rv. 267875 - 01).

5. In applicazione dei superiori principi, mentre è legittima una presunzione relativa di non conoscenza del decreto penale di condanna, vincibile se dagli atti risulti la tempestiva ed effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato o che questi abbia volontariamente, con atto quindi personalissimo, rinunciato all'opposizione, non lo è quella della conoscenza fondata su meccanismi meramente formali desunti dal perfezionamento del procedimento notificatorio che non sia sfociato nella notifica dell'atto a mani dell'interessato.

6. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, dovendo il Giudice dell'esecuzione verificare se il ricorrente abbia o meno avuto effettiva conoscenza del provvedimento, ovvero abbia volontariamente rinunciato a proporre opposizione al decreto penale di condanna.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Imperia.