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Debiti e crediti fra ex coniugi non si compensano con il mantenimento (Cass. 45450/18)

9 ottobre 2018, Cassazione penale

L'obbligo di mantenimento dei figli e dell'ex coniuge ha la funzione di preservare il nucleo familiare da una condizione di bisogno che prevale su qualsivoglia questione di natura civilistica e non può essere piegata a questioni di natura compensatoria.
 

Il soggetto obbligato a fornire i mezzi di sussistenza non può opporre, a titolo di compensazione, al fine di escludere la ipotizzabilità del reato di cui all’art. 570 cod. pen., un suo credito verso l’avente diritto.

Corte di Cassazione

sez. VI Penale, sentenza 21 giugno – 9 ottobre 2018, n. 45450
Presidente Mogini – Relatore Giordani

Ritenuto in fatto

1. La parte civile, S.M.F. , impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Messina, in riforma della sentenza di primo grado che aveva condannato l’imputato al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede assegnando alla parte civile una provvisionale di Euro diecimila, ha assolto, perché il fatto non sussiste, P.A. dal reato di cui all’art. 570 cod. pen. commesso in danno della S., con condotta dal (omissis) . Dalla imputazione si rileva che l’imputato faceva mancare alla moglie, S.M.F. , i mezzi di sussistenza non versandole la somma di lire cinquecentomila posta a suo carico dal giudice civile con sentenza del 14 dicembre 1999.
2. La ricorrente denuncia l’erronea interpretazione ed applicazione della legge penale poiché la Corte di appello ha ritenuto non ravvisabile la violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 cod. pen. sul rilievo, peraltro non accertato in fatto, che la ricorrente non avesse, a propria volta, adempiuto l’obbligo di partecipazione alle spese straordinarie per il mantenimento del figlio sopportate dal marito e che, sebbene fosse improprio parlare di compensazione fra crediti - entrambi illiquidi- potevano ipotizzarsi solo irrisorie differenze di credito-debito tra le due obbligazioni, rimaste inadempiute, irrilevanti sotto il profilo penalistico.

Considerato in diritto

1.Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento con l’annullamento della sentenza impugnata ai soli fini civili e rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen..
2.La Corte nissena ha erroneamente fatto ricorso ad un principio, quello della compensazione tra debiti e crediti, che non può applicarsi alla fattispecie in esame.
3.11 difensore della ricorrente obietta che non solo il credito vantato dalla S. era certo, liquido ed esigibile, perché recato in misura certa da un provvedimento giudiziario - requisiti non posseduti dal corrispondente debito verso il marito - ma, soprattutto che la ratio e la funzione di tutela propri della disciplina di cui all’art. 570 cod. pen. non può essere piegata a questioni di natura compensatoria, poiché risponde alla funzione di preservare il nucleo familiare da una condizione di bisogno che prevale su qualsivoglia questione di natura civilistica e non può essere piegata a questioni di natura compensatoria.
4.Questa Corte, ha affermato al riguardo che il soggetto obbligato a fornire i mezzi di sussistenza non può opporre, a titolo di compensazione, al fine di escludere la ipotizzabilità del reato di cui all’art. 570 cod. pen., un suo credito verso l’avente diritto (Sez. 5, n. 9600 del 03/11/2011, dep. 2012, B., Rv. 252002), principio dal quale non vi è ragione di dissentire nella fattispecie in esame essendo incontestato il mancato assolvimento, da parte dell’imputato, dell’obbligo di corrispondere alla moglie l’assegno di mantenimento, con conseguente deprivazione della beneficiaria, dei mezzi di sussistenza.
5.Manifestamente infondata è l’eccezione in rito sollevata dal difensore dell’imputato che ha allegato la mancanza di procura speciale, da parte del difensore della parte civile, ai fini del proposto ricorso, procura speciale apposta in calce all’atto di nomina di difensore di fiducia, con precisa indicazione della sentenza oggetto di impugnazione.

P.Q.M.

Annulla agli effetti civili la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.