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Custodia del proprietario esclude aggravante (Cass. 5251/19)

1 febbraio 2019, Cassazione penale

Esclusa l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede quando la cosa è custodita dal proprietario del bene: infatti, deve presumersi, salvo prova contraria, che il proprietario, esercitando la custodia in modo diretto e continuo, sia in grado, usando tutti gli accorgimenti e la diligenza del caso, di impedire l’evento dannoso.

La 'ratio' della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nel fatto che si tratta di cose prive di custodia da parte del proprietario, con la conseguenza che la proprietà o il possesso di esse ha come presidio soltanto il senso del rispetto da parte dei terzi: con la previsione della aggravante il legislatore, quindi, ha voluto assicurare maggiore tutela a tutti gli oggetti che per la loro particolare destinazione e funzionalità siano esposti all’intervento dei terzi non proprietari quando ciò avvenga in assenza degli stessi e cioè senza che sia configurabile una relazione immediata di possesso e custodia che assicuri già da sé la protezione del bene ad opera del proprietario medesimo.

CORTE DI CASSAZIONE

SEZ. II PENALE - SENTENZA 1 febbraio 2019, n.5251 - Pres. Gallo – est. Pardo

Ritenuto in fatto

1.1 Con sentenza in data 23 maggio 2018 la corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia del tribunale monocratico di Patti del 17-02-2017, assolveva B.B. dal reato di lesioni personali in danno di G.B. e rideterminava la pena in ordine al rimanente reato di danneggiamento aggravato di cui al capo b), commesso nel settembre 2011, in mesi 4 di reclusione.

1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato tramite il proprio difensore di fiducia C.S. il quale deduceva:

violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) in ordine alla ritenuta esistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7 da ritenersi non configurabile posto che il danneggiamento non era avvenuto su cose esposte alla pubblica fede bensì nella vigilanza e custodia della persona offesa che si trovava in prossimità della propria autovettura rimasta danneggiata;

- violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità dell’art. 131 bis cod. pen. ed in relazione alla determinazione della pena.

Considerato in diritto

2.1 Il primo motivo di ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

Questa corte, con la sentenza n. 46585 del 2017, ha già preso posizione quanto al tema del riconoscimento della aggravante delle cose esposte alla pubblica fede di cui al n.1 del secondo comma dell’art. 635 cod. pen., così come riformulato dal D.Lgs. n. 7 del 2016, escludendone la sussistenza nelle ipotesi di danneggiamento a parti di una autovettura effettuato alla presenza del proprietario (Sez. 2, 17/5/2017 n. 46585).

Al proposito, infatti, va ricordato che la 'ratio' della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nel fatto che si tratta di cose prive di custodia da parte del proprietario, con la conseguenza che la proprietà o il possesso di esse ha come presidio soltanto il senso del rispetto da parte dei terzi (Sez. 2, n. 44331 del 12/11/2010, Rv. 249181). Con la previsione della aggravante il legislatore, quindi, ha voluto assicurare maggiore tutela a tutti gli oggetti che per la loro particolare destinazione e funzionalità siano esposti all’intervento dei terzi non proprietari quando ciò avvenga in assenza degli stessi e cioè senza che sia configurabile una relazione immediata di possesso e custodia che assicuri già da sé la protezione del bene ad opera del proprietario medesimo.

Tale aggravante non è quindi configurabile qualora la cosa sia custodita personalmente dal proprietario del bene in quanto deve presumersi, salvo prova contraria, che il proprietario, esercitando la custodia in modo diretto e continuo, sia in grado, usando tutti gli accorgimenti e la diligenza del caso, di impedire l’evento dannoso (Sez. 2, n. 37889 del 22/09/2010, Rv. 248875).

E tale particolare situazione è stata proprio oggetto della recente riforma della disciplina del danneggiamento introdotta con il citato D.Lgs. n. 7 del 2016 che ha voluto limitare la punibilità delle condotte di aggressione al patrimonio mobiliare ed immobiliare altrui, escludendo dalla rilevanza penale quelle che avvengano nei confronti di beni nella diretta custodia e nel possesso del loro proprietario; in tali casi, infatti, non sussistendo l’esposizione alla pubblica fede e potendo direttamente il proprietario esercitare la protezione degli stessi si è ritenuto non esservi ragione per il mantenimento della sanzione penale ed, operata la depenalizzazione, per tali condotte si è previsto il ricorso alle diverse sanzioni pecuniarie civili da Euro 100 ad Euro 8.000 secondo la disciplina dettata dal citato D.Lgs. n. 7 del 2016, art. 4, comma 1, lett. c).

Ne consegue affermare che in caso di danneggiamento di parti di autovettura compiuto alla presenza del proprietario del mezzo che eserciti la custodia dello stesso l’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7 non può essere configurata ed il delitto di danneggiamento non risulta punibile ex art. 635 cod. pen. nuova formulazione.

L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta l’annullamento senza rinvio della impugnata sentenza poiché dalla ricostruzione dei fatti, conformemente compiuta dai giudici di primo e secondo grado, risulta che il ricorrente si era scagliato contro la vettura del G. alla presenza dello stesso dopo avere fermato la marcia del mezzo a bordo della quale la vittima si trovava ed avere avuto un alterco con la medesima persona offesa. Sicché la presenza della vittima al momento dell’aggressione al bene all’interno della vettura e l’esercizio concreto della potestà di custodia da parte del possessore, esclude la sussistenza della aggravante e determina la non punibilità della condotta contestata; l’imputato deve essere conseguentemente assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il fatto non è previsto dalla legge come reato.