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Custodia cautelare scaduta, ma ci può essere interesse all'impugnazione (Cass. 37764/10)

22 ottobre 2010, Cassazione penale

Può sussistere l'interesse dell'indagato a una pronuncia sulla legittimità della custodia cautelare, e in particolare sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, anche se sia cessata nelle more la misura cautelare: deve però essere esplicitato l'interesse con specifico motivo di interesse all'impugnazione, pena inammissibilità del medesimo.


CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

sez. VI 21/09/2010 n. 37764 (data dep. 22 ottobre 2010)

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. De Roberto Giovanni - Presidente -
Dott. Agrò' Antonio - Consigliere -
Dott. Cortese Arturo - rel. Consigliere -
Dott. Colla Giorgio - Consigliere -
Dott. Matera Lina - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
1) ** avverso l'ordinanza n. 110/2010 Tribunale libertà di Bari del 01/02/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Arturo Cortese; sentite le conclusioni del PG Dott. De Santis che ha chiesto il rigetto del ricorso; Udito il difensore Avv. ** che si è riportato al ricorso.

FATTO

Con ordinanza del 01.02.2010 il Tribunale di Bari confermava in sede di riesame la sussistenza del grave quadro indiziario relativamente al delitto di concussione nei confronti di ** sostituendo con la misura interdittiva dell'esercizio del pubblico ufficio per la durata massima di legge la misura cautelare degli arresti domiciliari inflittagli dal locale GIP con ordinanza emessa in data 08.01.2010.

Propone ricorso l'indagato, deducendo:
- la violazione del diritto di difesa, per mancato tempestivo rilascio di copia delle videoregistrazioni relative all'episodio per cui è causa (eccezione ripresa nei motivi nuovi);
- l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali in quanto eseguite con impianti diversi da quelli della procedente Procura senza motivazione sull'indisponibilità di impianti per la ricezione diretta dei segnali e la loro conseguente registrazione nel locale server;
- l'inutilizzabilità dei predetti risultati in quanto provenienti da diverso procedimento e attinenti a un reato per il quale non è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

DIRITTO

Preliminarmente rilevasi che allo stato nessuna misura cautelare è più in atto nei confronti di *** essendo cessata per scadenza del termine anche la misura interdittiva applicata dal Tribunale in sostituzione degli arresti domiciliari.

Deve, quindi, verificarsi se sussista ugualmente un interesse del ricorrente a una pronuncia di questa Corte sul ricorso.

Com'è noto, la pronuncia inoppugnabile di annullamento costituisce una decisione idonea a fondare il diritto dell'indagato alla riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.), ancorchè soltanto con riferimento alla misura della custodia cautelare, comprensiva anche degli arresti domiciliari (Cass., Sez. Un., 12 ottobre 1993, Corso, rv. 195357).

Il raccordo tra interesse all'impugnazione e diritto alla riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.) opera limitatamente alla deduzione dell'insussistenza delle condizioni genetiche o speciali previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p., con esclusione delle esigenze cautelari (Cass., Sez. Un., 13 luglio 1998, rv. 211194; Cass., Sez. Un., 25 giugno 1997, rv. 208165; Cass., Sez. Un., 28 marzo 2006, rv. 234268).

In linea di principio può quindi sussistere, sotto il profilo di cui all'art. 314 c.p.p., l'interesse dell'indagato a una pronuncia sul ricorso attinente alla legittimità della custodia cautelare, in punto di gravi indizi di colpevolezza, quando la stessa non sia più in atto.

E' stato peraltro puntualizzato nella più recente giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 9943/06, 27580/07, 38855/07, 2210/07, 4222/07, 34605/08) che anche in caso di contestazione della sussistenza delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari necessita ugualmente la verifica dell'attualità e della concretezza dell'interesse, richiedendo l'art. 568 c.p.p., comma 4, come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, la sussistenza (e la persistenza al momento della decisione) di un interesse diretto a rimuovere un effettivo pregiudizio derivato alla parte dal provvedimento impugnato.

La regola contenuta nel citato art. 568 c.p.p. è, infatti, applicabile anche al regime delle impugnazioni contro i provvedimenti de liberiate, in forza del suo carattere generale, implicando che solo un interesse pratico, concreto ed attuale del soggetto impugnante sia idoneo a legittimare la richiesta di riesame.

Pertanto, come ammesso anche dalla succitata giurisprudenza delle Sezioni Unite, un tale interesse non può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva cioè di incidenza pratica sull'economia del procedimento.

Ora, un'applicazione pressochè automatica dei principi posti da tale giurisprudenza delle SS.UU. presenta il rischio di accogliere una nozione di "interesse" troppo ampia, che finisce per presumere sempre e comunque che l'indagato agisca anche all'utile fine di precostituirsi il titolo in funzione di una futura richiesta di un'equa riparazione per l'ingiusta detenzione ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 314 c.p.p., comma 2.

Oltre, infatti, alla ipotesi di palese insussistenza dell'interesse concreto ed attuale, contemplata nel citato art. 314 c.p.p., comma 4 (che esclude che la riparazione sia dovuta qualora le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia cautelare siano sofferte anche in forza di altro titolo), bisogna in generale considerare che la disposizione dell'art. 314 cpv. c.p.p. disciplina una fattispecie tendenzialmente eccezionale e residuale rispetto alle altre ipotesi previste.

Al riguardo, è doveroso sottolineare, da un lato, che il procedimento per la riparazione dei danni da ingiusta detenzione non può comunque essere attivato prima che vi sia stata una pronuncia conclusiva del procedimento principale nei confronti dell'accusato (art. 315 c.p.p.) e, dall'altro, che il diritto alla riparazione, già direttamente connesso a una conclusione del procedimento principale con una delle formule di cui all'art. 14 c.p.p., comma 1 può scaturire dall'accertata insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p. nel caso in cui il procedimento principale si concluda con una pronuncia di condanna o con una formula liberatoria (anche) diversa da quelle previste nell'art. 314 c.p., comma 1.

Ne consegue, sul piano logico e sistematico, che un'esclusione delle condizioni di applicabilità della misura cautelare, stabilita nel procedimento de liberiate sulla base di ragioni riconducibili a quelle di cui all'art. 314 c.p.p., comma 1 in tanto potrà avere un rilievo autonomo quale causa legittimante l'azione per la riparazione, in quanto si connoti per presupposti diversi da quelli suscettibili di fondare la analoga pronuncia principale. In mancanza di tale diversità, infatti, sarà quest'ultima pronuncia, e solo essa, a costituire titolo per la riparazione.

Da tanto consegue che l'interesse a coltivare il ricorso in materia de liberiate in riferimento a una futura utilizzazione della pronuncia in sede di riparazione per ingiusta detenzione dovrà essere oggetto di una specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti, alla luce dei parametri di valutazione sopra illustrati, il pregiudizio che deriverebbe dalla omissione della pronuncia medesima.

Considerato poi che la domanda di riparazione - come si evince dal coordinato disposto dell'art. 315 c.p.p., comma 3 e dell'art. 645 c.p.p., comma 1 - è atto riservato personalmente alla parte, occorre che l'intenzione della sua futura presentazione sia con certezza riconducibile alla sua volontà (Cass. sent. 3531 del 2009).

Ora, nella specie, da un lato, non risulta in atti che a tale onere di specifica e personale deduzione si sia adempiuto. In ragione di tutto quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Visto l'art. 615 c.p.p.; dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2010