La cd “curva di Widmark”, che esprime l'andamento della concentrazione ematica di alcool etilico nel tempo dopo una singola assunzione, non costituisce regola avente valore scientifico universale, tenuto conto della variabilità soggettiva della ascesa della curva in relazione alle caratteristiche fisiche del singolo soggetto: in assenza di evidenze scientifiche ritualmente introdotte in giudizio, non è censurabile in sede di legittimità la decisione del giudice di merito (costituente insindacabile apprezzamento) che la reputi inidonea a contrastare le emergenze probatorie di causa, attestanti la guida in stato d'ebrezza costituente violazione amministrativa.
Corte di Cassazione
civile, sez. VI, 8 luglio 2021, n. 19552
Presidente Lombardo – Relatore Grasso
Ritenuto
che il Tribunale di Sondrio rigettò l'impugnazione proposta da B.A. avverso la sentenza del Giudice di pace, la quale ne aveva disatteso l'opposizione avverso il verbale d'accertamento elevato dalla Polizia municipale di Livigno, con il quale era stata contestata al predetto la violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 2;
ritenuto che il B. ricorre avverso la sentenza d'appello sulla base di unitaria censura, con la quale denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 186 C.d.S., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, contestando "la logicità e legittimità dell'affermazione del Tribunale secondo cui nessun rilievo può avere a fini di causa il principio" dedotto dalla cd. "Curva di Widmark", che, invece, secondo il ricorrente avrebbe dovuto condurre alla conclusione che al momento del controllo la concentrazione ematica dell'alcool doveva presumersi al di sotto della soglia di punibilità;
ritenuto che il Comune di Livigno e il Ministero dell'Interno resistono con distinti con controricorsi e che quest'ultimo ha depositato memoria.
considerato
che la doglianza è priva di giuridico fondamento, valendo quanto segue:
- il Tribunale, richiamando giurisprudenza di legittimità penale, ha negato generale attendibilità della "curva" in parola, la quale non è in grado di dar conto delle soggettive caratteristiche di assorbimento e smaltimento delle sostanze alcoliche; precisando, altresì, che l'appellante al controllo presentava alito alcolico, avendo, inoltre dichiarato di ver bevuto un amaro, e che il verbale che ne dava atto non era stato impugnato con la querela di falso;
- la critica appare inammissibilmente diretta al controllo motivazionale, in spregio al contenuto dell'art. 360, c.p.c., del vigente n. 5, in quanto, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459);
- questa Corte, giudicando dell'ipotesi più grave costituente reato, ha anche di recente, avuto modo di precisare: "il deducente assume come dotata di fora dimostrativa e di oggettiva scientificità la teoria, sostenuta da alcuni autori (e da alcuni studi tossicologici), in base alla quale occorrerebbe tenere conto della c.d. formula di Widmark: una formula tesa a stabilire, attraverso la valutazione di alcuni elementi, una relazione tra la concentrazione ematica al momento della misurazione, quella estrapolata al momento dell'assunzione e le ulteriori caratteristiche rilevanti ai fini della velocità di eliminazione dell'alcool dall'organismo, in modo da poter risalire, in linea teorica, al livello di concentrazione dell'alcool nel sangue nei diversi momenti successivi all'assunzione. Al riguardo, deve in primo luogo osservarsi che non può ammettersi in questa sede la rivalutazione del materiale probatorio, demandata in via esclusiva al giudizio di merito; nella specie, il grado di attendibilità della formula di Widmark non risulta suscettibile di valutazione in sede di sindacato di legittimità, anche perché non risultano suscettibili di specifico accertamento - quand'anche si volesse accreditare alla teoria in esame il carisma dell'univoca scientificità - le variabili del caso concreto potenzialmente incidenti sulla misurazione del tasso alcolemico e sulla durata delle fasi ascendente e discendente del tasso (in tal senso è eloquente il riferimento della "dato relativo alla variabilità soggettiva della ascesa della curva in relazione alle caratteristiche fisiche del singolo soggetto")" (Cass. Sez. 4 Pen., n. 33223/2020);
che, esclusa, per come si è visto, la violazione o la falsa applicazione di legge, quanto al preteso vizio motivazionale, tenuto conto delle superiori osservazioni, deve enunciarsi il seguente principio di diritto: "Poiché la cd “curva di Widmark” non costituisce regola avente valore scientifico universale, tenuto conto della “variabilità soggettiva della ascesa della curva in relazione alle caratteristiche fisiche del singolo soggetto, ove una tale conclusione non trovi smentita nelle evidenze scientifiche ritualmente introdotte in giudizio, non è censurabile in sede di legittimità, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, la decisione del giudice di merito (costituente insindacabile apprezzamento) che la reputi inidonea a contrastare le emergenze probatorie di causa, attestanti la guida in stato d'ebrezza costituente violazione amministrativa”;
considerato che il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore dei controricorrenti, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo; che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune di Livigno, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge; nonché in favore del Ministero dell'Interno, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese anticipate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.