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Cui prodest è indizio se riscontrato dal elementi oggettivi (Cass. 23804/19)

29 maggio 2019, Cassazione penale

Il principio del c.d. cui prodest, è del tutto legittimo in materia penale ove, riscontrato, come nel caso di specie, da elementi oggettivi.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

 (ud. 27/03/2019) 29-05-2019, n. 23804

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta - Presidente -

Dott. DI STASI Antonella - Consigliere -

Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere -

Dott. REYNAUD Gianni F. - Consigliere -

Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

V.D., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 10/07/2018 della CORTE APPELLO di GENOVA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALESSIO SCARCELLA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. FIMIANI PASQUALE, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza 10.07.2018, la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Genova 18.05.2017, appellata dal V., dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo in relazione all'annualità di cui al capo a) della rubrica, limitatamente agli anni 2009 e 2010 per essere i reati estinti per prescrizione, riducendo la pena per i restanti reati ad 1 anno, 1 mese e 10 gg. di reclusione, riducendo la disposta confisca per equivalente, limitandola alla somma per le annualità 2011, 2012 e 2013; confermava nel resto l'appellata sentenza che lo aveva ritenuto colpevole dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo a) e di occultamento delle scritture contabili, previsti rispettivamente dal D.Lgs. n. 74 del 2000,artt. 8 e 10.

2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613 c.p.p., articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Deduce, con il primo motivo, vizio di mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione circa le risultanze processuali, posto che il V. avrebbe dovuto essere assolto da tutti i reati ascritti.

Si duole anzitutto il ricorrente per aver i giudici di appello motivato per relationem la sentenza richiamando quella di primo grado, recependone acriticamente la ricostruzione dei fatti e le motivazioni addotte a sostegno dell'affermazione di responsabilità.

Detta motivazione sarebbe però del tutto illogica, perchè i giudici non avrebbero tenuto conto degli elementi addotti dalla difesa e funzionali ad escludere qualsiasi profilo di responsabilità in capo al ricorrente. Ed invero, si rileva in ricorso che a far data dal 2008 la società di cui l'imputato era legale rappresentante era stata posta in liquidazione, subentrando al medesimo altro soggetto, con contestuale cessazione di qualsiasi ruolo da parte dell'attuale imputato nella compagine societaria. Non proverebbe nulla peraltro la conoscenza pregressa tra l'imputato e il liquidatore, non essendovi stata alcuna anomalia nella nomina di quest'ultimo, non concordando la difesa con l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui il liquidatore nominato non avrebbe mai concretamente operato e che i rapporti con il responsabile della società E non intercorrevano con il liquidatore, ma con l'attuale imputato, ciò perchè si tratterebbe di un'affermazione apodittica. Non si sarebbe poi tenuto conto delle spiegazioni dettagliate fornite dall'imputato in merito ai fatti contestati, sia quanto alle fatture sequestrate presso la società Edilmunt palesemente artefatte sia quanto al sito internet della società non ascrivibile all'attuale imputato, che non sapeva nemmeno dell'esistenza, avendo cessato nel 2008 qualsiasi carica nella società posta in liquidazione. Non apparirebbe poi chiaro su quali presupposti la sentenza impugnata abbia ritenuto inverosimile la tesi dell'imputato secondo cui tutto era frutto di falsificazione, non essendovi nessuno che avesse interesse a nascondere la reale titolarità dell'impresa, non avendo infatti spiegato il ragionamento logico - giuridico sotteso a tale affermazione. Nè, infine, sarebbe ascrivibile all'attuale ricorrente il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, in quanto egli, dopo la nomina del liquidatore, era cessato da qualsiasi ruolo, e dunque non poteva fornire alcuna documentazione contabile di cui non era mani venuto in possesso, riguardando l'attività di verifica gli anni successivi alla messa in liquidazione della società medesima.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, vizio di mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione circa la quantificazione della pena, posto che la stessa deve considerarsi eccessiva.

In sintesi, si sostiene che non sarebbe chiaro il ragionamento logico - giuridico chaèterminato il giudice a quantificare la pena in misura ritenuta eccessiva, anche per quanto concerne gli aumenti a titolo di continuazione.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

4. E' anzitutto affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le identiche doglianze difensive (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elementi di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità.

Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

5. Lo stesso è inoltre da ritenersi manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha spiegato, con motivazione adeguata e del tutto immune dai denunciati vizi, le ragioni per le quali ha ritenuto del tutto infondate le doglianze difensive sia in punto di estraneità dell'imputato dai fatti, sia in punto di trattamento sanzionatorio.

Ed invero, quanto all'asserita estraneità dell'imputato rispetto ai fatti oggetto di contestazione, la Corte d'appello fornisce sintetica ma assolutamente adeguata motivazione delle ragioni di rigetto della prospettazione difensiva, dunque non ravvisandosi un'acritica motivazione per relationem come invece sostenuto dalla difesa del ricorrente.

Sul punto, i giudici di appello evidenziano gli elementi indiziari a sostegno del pieno coinvolgimento dell'imputato quale amministratore di fatto della società posta "formalmente" in liquidazione (scelta del liquidatore da parte dell'imputato; circostanza per la quale il liquidatore non risulta aver mai operato; circostanza per cui i rapporti con tale M., responsabile della E, beneficiaria delle false fatture emesse dalla TM s.r.l., non intercorrevano con il liquidatore di quest'ultima ma con l'attuale imputato; accertata assenza di ogni legame concreto tra la società T e il liquidatore, essendo stata collocata sì la sede presso l'abitazione del liquidatore, sita in un alloggio popolare, ma in cui nulla venne rinvenuto; circostanza, di assoluto rilievo, per cui dalle stampe del sito internet e dai relativi dati della T risultava che era stato proprio l'attuale imputato ad aver effettuato la registrazione e che il sito recava negli anni in contestazione il numero di cellulare dell'imputato).

Le contrarie argomentazioni sviluppate dalla difesa dell'attuale ricorrente, peraltro, erano già state vagliate dalla Corte territoriale, la quale aveva bollato come inverosimile la tesi sostenuta dalla difesa secondo cui tutto sarebbe stata frutto di falsificazione, confutando tale affermazione apodittica i giudici di appello con la, logica, argomentazione secondo cui nessuno, salvo l'attuale imputato, aveva interesse a nascondere la reale titolarità della società, al fine di difendersi successivamente dalle accuse, conclusione questa (sostanzialmente basata sul principio del c.d. cui prodest, del tutto legittimo in materia penale ove, riscontrato, come nel caso di specie, da elementi oggettivi: Sez. 5, n. 12329 del 04/03/1988 - dep. 13/12/1988, D'Oronzo, Rv. 179918), che risultava essere conforme alle emergenze processuali, che univocamente indicavano per la Corte d'appello l'attuale imputato come vero ed unico dominus della società.

Quanto, poi, al reato di cui al capo b), sono gli stessi giudici di appello a chiarire come fosse proprio l'attuale imputato a disporre, in base ai predetti elementi indiziari, delle scritture contabili relative ai periodi in verifica, donde la tesi difensiva secondo cui l'imputato non avrebbe potuto rispondere dell'occultamento in quanto non responsabile delle scritture e quindi privo dell'accesso ad esse, risulta essere smentita dalle emergenze processuali.

6. Parimenti si espone al giudizio di manifesta infondatezza il secondo motivo, afferente al presunto vizio motivazionale in punto di trattamento sanzionatorio. Ed invero, il giudice di appello, nel rideterminare la pena a seguito della parziale declaratoria di estinzione, ha irrogato una pena per i residui reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 (in relazione ai periodi di imposta ancora in contestazione) e art. 10, che per entità complessiva, tenuto conto anche del modesto aumento a titolo di continuazione, non può certo considerarsi sproporzionata od eccessiva tenuto conto della forbice edittale prevista ex lege (tenuto conto delle pene applicabili sia per l'art. 8 che per l'art. 10, prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 158 del 2015: minimo edittale di 1 anno e 6 mesi e massimo edittale di 6 anni per l'art. 8; minimo edittale di mesi 6 e massimo edittale di anni 5, per l'art. 10) in essendo stata determinata in 1 anno, 1 mese e gg. 10 di reclusione. Trova infatti applicazione il consolidato principio per cui in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). Anche per quanto, poi, concerne gli aumenti a titolo di continuazione, infine, il Collegio ritiene di dover dare continuità al principio, già affermato più volte da questa Corte, secondo cui in tema di determinazione della pena, non sussiste l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti a titolo di continuazione a condizione che la pena base sia congruamente motivata (da ultimoSez. 6, n. 18828 del 08/02/2018 - dep. 02/05/2018, Nicotera e altri, Rv. 273385).

7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di duemila Euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella sede della Suprema Corte di Cassazione, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2019