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Croce può essere un'arma impropria (Cass. 16953/20)

4 giugno 2020, Cassazione penale

In tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante dell'uso di uno strumento atto ad offendere  laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa. anche una croce lignea, se usata in un contesto aggressivo, costituisce arma impropria ai fini dell'applicazione dell'aggravante in esame.

Irrilevante ai fini dell'aggravante che si tratti di un uso momentaneo od occasionale dello strumento atto ad offendere, poiché per la configurabilità della suddetta aggravante non si richiede che concorra la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975.

In tema di lesioni personali, l'aggravante di aver commesso il fatto con l'uso delle armi, ha natura oggettiva e, pertanto, si comunica anche ai concorrenti, non venendo in rilievo le circostanze soggettive indicate nell'art. 118 cod. pen.

 
CORTE DI CASSAZIONE

SEZ. V PENALE

SENTENZA 4 giugno 2020, n.16953 - Pres. Morelli – est. Miccoli

Ritenuto in fatto 

1. Con sentenza del 16 gennaio 2018, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati Da. CI. e Bi. LI. in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 635, comma 2, 581, 61 n. 5 cod.pen. (capi 2, 4 e 5 della rubrica) perché estinti per prescrizione e ha assolto gli stessi imputati dai fatti di ingiurie (capi 3 e 6 della rubrica), perché non previsti più dalla legge come reato. E' stata conseguentemente rideterminata la pena inflitta ad entrambi gli imputati in ordine al reato di cui agli artt. 110, 582, 583, comma 1, 585, 62 n. 5, cod. pen. (capo 1 della rubrica).

2. Avverso la suindicata pronunzia della Corte di Appello ha proposto ricorso il difensore di CI., avv. Al. Ma., articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione all'art. 495, comma 4 bis, cod. proc. pen..

Il ricorrente censura la pronunzia impugnata nella parte in cui, rigettando l'impugnazione dell'ordinanza con la quale il giudice di primo grado aveva revocato, senza il prescritto consenso di tutte le altre parti, l'ammissione dei testi indicati dalla parte civile con la relativa lista, in violazione dell'art. 495, comma 4 bis, cod.proc.pen. e ritenendo erroneamente (e contrariamente a quanto risulta dalla sentenza di primo grado) sussistente il silenzio dei difensori degli imputati. La revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi, inoltre, sarebbe stata resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova.

2.2. Con il secondo motivo si denunziano violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata assunzione di una prova decisiva.

Il ricorrente si duole del rigetto dell'istanza di integrazione e/o della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ex art. 603 cod.proc.pen., per l'esame di testi oculari identificati dalla polizia giudiziaria, nonostante si trattasse di una prova decisiva per escludere la rilevanza penale della condotta ascritta al CI.. Ciò comprometterebbe l'effettività del contraddittorio fra le parti in ordine ad elementi probatori decisivi, determinando una violazione delle regole del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU.

2.3. Con il terzo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla nullità e inutilizzabilità dell'individuazione fotografica effettuata.

Il ricorrente lamenta la mancanza di una valutazione dell'efficacia dimostrativa, per l'affermazione di responsabilità, del riconoscimento fotografico dell'imputato dinanzi alla polizia giudiziaria, anche in relazione alle specifiche modalità di assunzione di tale atto. Infatti, la Corte territoriale avrebbe omesso ogni valutazione in ordine all'utilizzabilità ed all'attendibilità del riconoscimento fotografico, senza considerare che l'identificazione era avvenuta mentre la parte offesa si trovava - a suo dire - in stato confusionale ed era stato effettuato in lingua italiana, non conosciuta dalla stessa parte.

Sarebbe, dunque, illegittimo il valore fidefacente attribuito dalla Corte al riconoscimento fotografico operato dalla polizia giudiziaria.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso si denunziano la violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla valutazione della prova.

In particolare, la Corte di appello avrebbe omesso del tutto una complessiva valutazione della prova testimoniale e non avrebbe valutato le evidenti incongruenze delle dichiarazioni della parte civile. Non sarebbero stati considerati tutti gli elementi a disposizione, dando per scontato che l'aggressione subita dalla parte civile sia stata perpetrata dal CI., nonostante la sussistenza di rilevanti indizi di segno contrario.

Il ricorrente lamenta, altresì, la mancanza di motivazione in ordine alla valutazione delle prove dichiarative, in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Vi sarebbe stata, peraltro una valutazione in maniera frazionata di tali prove.

2.5. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali, anche mediante travisamento della prova, in relazione alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 583, comma 1, n. 1 cod. pen.

Il ricorrente ritiene che la motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'aggravante sia soltanto apparente, in quanto fondata su mere congetture in base alle quali la malattia (nella specie, frattura alla gamba e trauma cranico) si protrarrebbe oltre i quaranta giorni. Infatti, nessuna prova è stata fornita dalla Pubblica accusa o dalla parte civile in riferimento all'effettiva incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni.

2.6. Con il sesto motivo di ricorso si denunzia violazione di legge, manifesta illogicità della motivazione, nonché travisamento della prova per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzo di armi.

Il ricorrente sostiene che tale aggravante non sarebbe configurabile nel caso di specie perché l'oggetto utilizzato per colpire la persona offesa (una grossa croce di legno usata come randello) non rientrerebbe tra le 'armi improprie' di cui all'art. 4, comma 2, L. 18 aprile 1975, n. 110. Inoltre, affinché un'arma possa essere qualificata come impropria ai sensi della predetta legge, è richiesto il porto dell'oggetto fuori dall'abitazione e l'uso che di esso si intende fare al fine di ledere l'altrui integrità fisica. In questo caso, invece, l'oggetto utilizzato si trovava casualmente sul posto.

3.6. Con il settimo motivo di ricorso si denunzia violazione di legge, manifesta illogicità della motivazione, nonché travisamento della prova per la configurabilità dell'aggravante della 'minorata difesa'.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ritiene configurabile l'aggravante di cui all'art. 65, comma 1, n. 5 cod. pen. per essere stata la vittima sorpresa di notte, mentre era ancora addormentata. Il ricorrente sostiene, invece, che questa circostanza non sia da sola idonea a configurare l'aggravante in questione, dovendo concorrere altre circostanze che determinano una diminuita capacità di difesa. L'indagine di tali altre circostanze difetta nel caso concreto e, per tale ragione, la motivazione della sentenza risulta illogica.

3.7. Con l'ottavo motivo di ricorso si lamentano violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui nega tali attenuanti al solo CI., nonostante la motivazione fosse stata redatta per entrambi gli imputati

3.8. Con il nono motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'applicazione della recidiva per mancanza di motivazione.

La Corte d'appello non avrebbe, infatti, verificato in concreto la pericolosità dell'imputato con riguardo alla natura dei reati, al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale dei fatti e al livello di omogeneità tra loro esistente, all'eventuale occasionante della ricaduta, nonché ad ogni altro profilo significativo relativo alla personalità del reo e al suo grado di colpevolezza.

3.9. Con il decimo motivo di ricorso si deduce violazione di legge per mancanza di motivazione ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione ai limiti al potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena e alla valutazione della gravità del reato agli effetti della pena.

4. Nell'interesse dell'imputato LI. sono stati proposti tre distinti atti di ricorso da tre diversi difensori.

Uno di tali ricorsi (quello a firma dell'avv. Sa. Pe.) è tardivo, sicché non se ne terrà conto.

4.1. L'atto di ricorso a firma dell'avv. Gi. Ar. è articolato in tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

4.1.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge in relazione alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, alla valutazione della prova e alla condanna dell'imputato, nonché manifesta illogicità e mancanza della motivazione.

Il ricorrente sostiene che la Corte di appello di Palermo avrebbe motivato solo apparentemente il rigetto dell'istanza difensiva volta ad assumere nuove prove decisive, in violazione dell'art. 603 cod.proc. pen.

Sostiene poi che vi sarebbe un errore di puro diritto nella omessa considerazione della prova richiesta, nonostante essa avesse valenza assolutamente decisiva, giacché l'intero impianto accusatorio sarebbe fondato sulle sole dichiarazioni della persona offesa.

Si assume poi che il vaglio circa l'attendibilità della persona offesa costituitasi parte civile non è stato rigoroso, in contrasto con l'art. 192 cod.proc.pen.

4.1.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali.

Si sostiene che la pronunzia impugnata avrebbe violato l'art. 583 cod.pen., in quanto la Corte di appello avrebbe applicato tale norma senza acquisire alcun referto medico o alcuna consulenza che attesti una durata della malattia per un periodo superiore a quaranta giorni.

Si censura, altresì, la pronunzia sotto il profilo della violazione dell'art. 585, comma 1, cod.pen. Infatti, il mezzo di aggressione che, secondo l'accusa, è stato utilizzato (nella specie, una croce di legno) non potrebbe essere definita arma, semplicemente perché rinvenuto casualmente sul luogo del delitto.

Si deduce, inoltre, che l'aggravante dell'uso dell'arma sarebbe ascrivibile solo al CI. e che non potrebbe farsi applicazione dell'art. 116 cod.pen. - che prevede la responsabilità del concorrente nel reato più grave - in quanto ne difetterebbero tutti i presupposti.

In ogni caso, non potrebbe rispondere il LI. dell'ipotesi aggravata, posto che l'art. 59 cod.pen. richiede la conoscenza o la conoscibilità delle aggravanti da parte del concorrente.

4.1.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità in relazione al trattamento sanzionatorio.

Il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine al calcolo della pena e al giudizio di comparazione tra le attenuanti e le aggravanti. Ritiene, inoltre, che la Corte di appello di Palermo non ha tenuto in debito conto il ruolo secondario del LI. nella vicenda e non ha, pertanto, concesso le attenuanti in misura prevalente alle circostanze aggravanti.

4.2. L'atto di ricorso a firma dell'avv. Al. Ne. è articolato nei due motivi di seguito enunciati.

4.2.1. Con il primo si deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità.

Il ricorrente sostiene che la pronunzia impugnata sia fondata su atti d'indagine inutilizzabili, non essendo stati tradotti nella lingua tigrina, dialetto madre eritreo della persona offesa escussa GT. In particolare, al T sarebbe stato fatto sottoscrivere un verbale in lingua italiana.

Il ricorrente, inoltre, sostiene che l'ossequiosa osservanza e la corretta interpretazione degli artt. 178 e 179 cod.proc.pen. avrebbe potuto condurre alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

4.2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva. Nella specie, il Giudice di appello avrebbe deciso de plano in ordine alla non assunzione di una prova, peraltro già richiesta nell'istruttoria dibattimentale e consistente nella richiesta di escussione di testi in grado di dimostrare l'alibi dell'imputato, escludendo in tal modo la sua responsabilità per i fatti oggetto di giudizio e disarticolando il racconto reso dalla persona offesa. Inoltre, il ricorrente contesta la motivazione con cui il Giudice di appello rifiuta di acquisire un'altra prova decisiva, costituita dai filmati registrati dalle telecamere presenti sulla scena del delitto, adducendo di non volersene servire in quanto lo stesso Pubblico Ministero l'aveva considerata superflua, stante la gravità, la precisione e la concordanza degli altri indizi a carico. 

Considerato in diritto

1. I ricorsi sono inammissibili.

Come si è già detto, l'atto di ricorso a firma dell'avv. Sa. Pe. è stato proposto solo in data 27 dicembre 2018 e, quindi, tardivamente, perché l'avviso di deposito della sentenza è stato notificato al LI. in data 8 novembre 2018, mentre al suddetto difensore la notifica risulta effettuata in data 7 settembre 2018.

Va detto, comunque, che le censure contenute nell'atto di ricorso dell'avv. Pe. saranno oggetto comunque di valutazione qui di seguito, perché sovrapponibili a quelle allegate dagli altri difensori.

2. Inammissibili sono il primo e il secondo motivo proposti nell'atto di ricorso dell'avv. Al. Ma. nell'interesse del CI..

Gli assunti difensivi, infatti, non si confrontano con le argomentazioni articolate dalla Corte territoriale in relazione alle stesse censure proposte con l'atto di appello.

Invero, nella sentenza impugnata sono state rigettate le richieste di parziale riapertura dell'istruzione dibattimentale con motivate valutazioni sulla superfluità delle prove dichiarative indicate dalle difese (pag. 7 della sentenza).

In proposito va ribadito che nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento, però, è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se - come nella specie- correttamente motivata (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G, Rv. 27423001).

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di una valutazione dell'efficacia dimostrativa, per l'affermazione di responsabilità, del riconoscimento fotografico dell'imputato dinanzi alla polizia giudiziaria, anche in relazione alle specifiche modalità di assunzione di tale atto.

Ancora una volta le censure non si confrontano con le argomentazioni articolate sul punto dai giudici di merito.

Infatti, nella sentenza qui in esame (pagg. 9 - 10) si dà atto in maniera logica ed articolata delle modalità con le quali la persona offesa ha, anche in dibattimento, riconosciuto i suoi aggressori. Quanto poi al riconoscimento effettuato subito dopo i fatti, la Corte territoriale ha sottolineato come tutti gli atti di polizia giudiziaria furono svolti e verbalizzati correttamente, con l'uso della lingua italiana che - come si è accertato- era parlata e compresa correttamente dalla vittima.

4. Inammissibile è anche il quarto motivo di ricorso, con il quale si è sostenuto che la Corte di appello avrebbe omesso del tutto una complessiva valutazione della prova testimoniale e non avrebbe valutato le evidenti incongruenze delle dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile.

L'assunto difensivo è manifestamente destituito di ogni fondamento e finalizzato ad una rivalutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità.

La Corte territoriale, rispondendo alle analoghe censure proposte con l'atto di appello, ha congruamente e logicamente motivato sulla attendibilità estrinseca ed intrinseca delle dichiarazioni rese dalla persona offesa T, la quale ha riferito con dovizia di particolari sui fatti oggetto di imputazione (pagg. 8 e ss. della sentenza di appello); peraltro è stata correttamente valorizzata la circostanza che le dichiarazioni della suddetta persona offesa, in particolar modo sulla individuazione del CI. e del LI. quali suoi aggressori, sono state confermate da quanto riferito dalla teste 'suor Ma. Gr.', la quale, successivamente ai fatti, ricevette la visita dei due imputati, i quali cercarono di indurla a convincere il T a ritirare la denunzia.

5. Con il quinto motivo il ricorrente ha sostenuto che la motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'aggravante di cui all'art. 583 cod. pen. sia soltanto apparente, in quanto fondata su mere congetture in base alle quali la malattia (nella specie, frattura alla gamba e trauma cranico) si sia protratta oltre i quaranta giorni.

Si tratta ancora una volta di assunto difensivo inammissibile, in quanto finalizzato a una rivalutazione delle prove. I giudici di merito hanno dato ampio conto del fatto che le lesioni riportate dalla vittima hanno trovato riscontro nella documentazione medico-clinica ritualmente acquisita in atti.

6. Manifestamente infondato è il sesto motivo di ricorso con il quale il ricorrente sostiene che non sarebbe configurabile l'aggravante dell'uso dell'arma nel caso di specie, perché l'oggetto utilizzato per colpire la persona offesa (una grossa croce di legno usata come randello) non rientrerebbe tra le 'armi improprie' di cui all'art. 4, comma 2, L. 18 aprile 1975, n. 110. Inoltre, aggiunge il ricorrente, affinché un'arma possa essere qualificata come 'impropria', ai sensi della predetta legge, è richiesto il porto dell'oggetto fuori dall'abitazione e l'uso che di esso si intende fare al fine di ledere l'altrui integrità fisica. In questo caso, invece, l'oggetto utilizzato si trovava casualmente sul posto.

Questa Corte ha avuto già modo di affermare che, in tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante dell'uso di uno strumento atto ad offendere di cui all'art. 585, comma secondo, n. 2, cod. pen., laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa (ex multis, Sez. 5, n. 8640 del 20/01/2016, P.G. in proc. R, Rv. 26771301). Ne consegue che anche una croce lignea, se usata - come nella specie- in un contesto aggressivo, costituisce arma impropria ai fini dell'applicazione dell'aggravante in esame.

D'altronde non rileva affatto che si tratti di un uso momentaneo od occasionale dello strumento atto ad offendere, poiché per la configurabilità della suddetta aggravante non si richiede che concorra la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 (Sez. 5, n. 44864 del 07/10/2014, P.G. in proc. Agazzi, Rv. 26131501).

7. Con il settimo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata laddove ritiene configurabile l'aggravante di cui all'art. 65, comma 1, n. 5 cod. pen. per essere stata la vittima sorpresa di notte, mentre era ancora addormentata.

E' manifestamente infondato l'assunto difensivo secondo il quale tale contesto non sarebbe idoneo a configurare l'aggravante in questione, dovendo concorrere altre circostanze. Va in proposito detto che la circostanza aggravante della minorata difesa si fonda su una valutazione in concreto delle condizioni che hanno consentito di facilitare l'azione criminosa, sicché non vale ad integrare automaticamente la stessa la sola situazione astratta del tempo di notte (Sez. 4, n. 30990 del 17/05/2019, Tanzi Massimo, Rv. 27679401; Sez. 5, n. 32813 del 06/02/2019, Alvaro Mirko, Rv. 27708601; Sez. 5, n. 53409 del 18/06/2018, A, Rv. 27418701). Tuttavia è incontroverso nella specie che la vittima sia stata colta di sorpresa, nottetempo e mentre dormiva; correttamente, quindi, i giudici di merito hanno ritenuto che egli si sia trovato in una situazione di particolare vulnerabilità, tenuto conto anche del fatto che i suoi aggressori sono entrati nella tenda-tempio per il culto dove si trovava, lacerando un lembo della copertura esterna (si veda quanto precisato a pag. 14 della sentenza impugnata).

8. L'ottavo, il nono e il decimo motivo del ricorso proposto nell'interesse del CI. attengono al diniego delle attenuanti generiche, all'applicazione della recidiva e al trattamento sanzionatorio.

8.1. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, va detto che la Corte territoriale ha dedicato una articolata e logica motivazione, facendo specifico riferimento alla gravità dei fatti commessi in danno di un cittadino extracomunitario, al comportamento successivo del CI. e ai suoi numerosi precedenti penali, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità giacché quelle prospettate nella sentenza impugnata sono valutazioni di merito supportate da argomentazioni esenti da vizi.

8.2. V'è pure motivazione sulla recidiva, avendo la Corte territoriale ritenuto che i gravi, specifici e reiterati precedenti penali costituiscano un indice rivelatore di allarmante pericolosità sociale.

8.3. In ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha ritenuto congrua, anche facendo riferimento a tutti gli elementi valutati per il diniego delle attenuanti generiche e per l'applicazione della recidiva, alla pena base quantificata dal Tribunale. Non v'è ancora una volta spazio per il sindacato di legittimità, giacché anche per tale profilo la motivazione è esente da vizi.

9. Inammissibili sono anche tutti i motivi di ricorso proposti dai difensori del LI..

In relazione al primo motivo dedotto nell'atto di ricorso a firma dell'avv. Ar. e al secondo motivo dedotto nell'atto a firma dell'avv. N, vanno richiamati i rilievi già esposti sulle analoghe censure proposte dal difensore del CI. (si veda sopra par. 2).

Come si è visto sono manifestamente infondati gli assunti difensivi secondo i quali la Corte di appello avrebbe motivato solo apparentemente il rigetto dell'istanza difensiva finalizzata ad assumere nuove prove decisive, in violazione dell'art. 603 cod.proc.pen.

Nella sentenza impugnata si rinviene infatti una motivazione logica e sufficiente in relazione alla superfluità delle prove indicate dalla difesa, alla attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e ai riscontri alle stesse dichiarazioni, così come già sopra evidenziato.

10. Si è già detto della sussistenza di sufficiente e logica prova sull'aggravante di cui all'art. 583 cod. pen. (si veda sopra par. n. 5), sicché il primo profilo del secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse del LI. appare finalizzato a una inammissibile rivalutazione delle prove.

Si è anche già detto, trattando l'analogo motivo di ricorso proposto nell'interesse del CI., della corretta applicazione dell'aggravante dell'uso dell'arma (si veda sopra par. n. 6).

Quanto all'ascrivibilità solo al CI. dell'aggravante, gli assunti difensivi sono nuovi, giacché non proposti con l'atto di appello.

Comunque essi risultano pure manifestamente infondati, ove solo si consideri che il CI. e il LI. hanno agito in concorso nell'aggressione e quindi nel reato di lesioni aggravate, sicché risulta del tutto irrilevante che solo uno di essi abbia impugnato l'arma impropria e indubbiamente eccentrico il riferimento all'art. 116 cod. pen.

D'altronde, in tema di lesioni personali, l'aggravante di cui all'art. 585 cod. pen., dell'essere il fatto commesso con l'uso delle armi, ha natura oggettiva e, pertanto, si comunica anche ai concorrenti, non venendo in rilievo le circostanze soggettive indicate nell'art. 118 cod. pen. (Sez. 5, n. 50947 del 13/09/2019, Circo Calogero, Rv. 27804701).

11. Inammissibile per genericità è il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. Ar., afferente il trattamento sanzionatorio.

V'è nella sentenza impugnata ampia, logica e corretta motivazione sulla entità della pena irrogata e sulla concessione delle attenuanti generiche in regime di equivalenza con le contestate aggravanti (pag. 16 della sentenza).

12. Inammissibile è, infine, anche il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Ne..

In proposito si richiamano le argomentazioni già sopra sviluppate sulla piena utilizzabilità degli atti di indagine relativi all'assunzione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in lingua italiana, giacché i giudici di merito hanno accertato che la vittima comprende e parla correttamente tale lingua.

13. Alla pronunzia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 3.000,00.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna altresì i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, ammessa al gratuito patrocinio, nella misura che sarà separatamente liquidata e da distrarsi in favore dell'erario.