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Costituzione di parte civile ha effetto interruttivo permanente della prescrizione anche per condebitori (Cass. 21049/24)

27 luglio 2024, Cassazione civile

La costituzione di parte civile interrompe il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reato, fino all’irrevocabilità della sentenza che definisce il processo penale.

Nei casi di danni derivanti da condotte illecite convergenti alla produzione di un unico evento pregiudizievole, la solidarietà tra i debitori ex art. 2055 c.c. implica che l'esercizio dell'azione civile nel processo penale nei confronti di uno solo dei condebitori solidali interrompe la prescrizione anche nei confronti degli altri.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

(data ud. 24/05/2024) 27/07/2024, n. 21049

Dott. SCRIMA Antonietta - Presidente

Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere-Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13378/2022 proposto da:

A.A. + Altri Omessi, tutti rappresentati e difesi dall'avv.to MG (Omissis) e, quanto a C.C. e D.D., congiuntamente e disgiuntamente all'avv.to BGF (Omissis);

- ricorrenti -

contro

CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CB (Omissis), nonché dagli avv.ti MG (Omissis) e MAE (Omissis);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3700/2021 della Corte D'appello di Roma, depositata il 18 maggio 2021;

udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 24 maggio 2024 dal Consigliere dott. Dell'Utri marco;

udito il sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dott. Pepe Alessandro;

uditi difensori delle parti comparsi in udienza;

 Svolgimento del processo

1. Con sentenza resa in data 18 maggio 2021, la Corte d'appello di Roma, pronunciando quale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità (sentenza n. 22524/2019), in accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto dalla Consob e in parziale riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha dichiarato la prescrizione del diritto azionato, tra gli altri, dai ricorrenti indicati in epigrafe, per il risarcimento dei danni dagli stessi subiti a causa dell'inosservanza, da parte della Consob, dei doveri di vigilanza ad essa imposti dalla normativa vigente, con particolare riguardo all'attività delle società A.C. B.B. E C. Spa e Centro Milano Finanziaria Spa alle quali i ricorrenti avevano consegnato a fini di investimento, in periodi compresi tra il 1988 e il 1994, i propri risparmi, successivamente perduti in conseguenza della commissione, da parte degli esponenti delle anzidette società, di reati di appropriazione indebita e di bancarotta.

2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, sulla base dei principi di diritto stabiliti dalla Corte di cassazione nella sentenza pronunciata nel corso del presente giudizio, residuasse in capo al giudice del rinvio il solo compito di verificare l'effettiva decorrenza o meno del termine di prescrizione quinquennale relativo ai crediti risarcitori vantati dagli interessati, avendo riguardo al dies a quo accertato in corrispondenza del fallimento della A.C. B.B. E C. Spa (24 giugno 1994) (se non dal successivo termine di 60 giorni dalla data del fallimento previsto dalla legge fallimentare per la presentazione, da parte del curatore, della relazione di cui all'art. 33 legge falli. al giudice delegato), tenendo conto delle costituzioni di parte civile eventualmente effettuate dagli interessati nei processi penali instaurati nel 1997 dinanzi al Tribunale di Milano e nel 2001 dinanzi al Tribunale di Roma.

3. Ciò posto, la corte territoriale, rilevato che i ricorrenti indicati in epigrafe si erano costituiti parti civili unicamente nel processo penale davanti al Tribunale di Milano nel 1997, ha dichiarato prescritti i loro diritti al risarcimento del danno, condannandoli alla restituzione, in favore della Consob, di quanto dagli stessi percepito a tale titolo.

4. Avverso la sentenza del giudice del rinvio, A.A. + Altri Omessi propongono ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d'impugnazione.

5. La Consob resiste con controricorso.

6. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando l'accoglimento dei primi tre motivi del ricorso, con assorbimento dell'esame dei restanti motivi.

7. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1310, 2943, 2945 e 2947 c.c. (in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.), per avere il giudice del rinvio ritenuto che gli atti interruttivi della prescrizione dedotti nelle fasi di merito, individuati nelle costituzioni di parte civile nel procedimento penale celebrato a Milano nel 1997 e in quello celebrato a Roma nel 2001, fossero dotati di mero effetto istantaneo, e non già di un effetto interruttivo-sospensivo permanente della prescrizione, sino al passaggio in giudicato della sentenza del processo penale in cui detta costituzione di parte civile era stata spiegata.

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione, da parte del giudice del rinvio, della lex specialis costituita dalla pronuncia di legittimità emessa nel corso del presente giudizio (in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale ritenuto che la Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, avesse considerato gli atti interruttivi della prescrizione dedotti nelle fasi di merito (individuati nelle costituzioni di parte civile nel procedimento penale celebrato a Milano nel 1997 e in quello celebrato a Roma nel 2001) come ad effetto istantaneo e non interruttivo-sospensivo permanente della prescrizione, sino al passaggio in giudicato della sentenza del processo penale in cui detta costituzione si parte civile è stata spiegata.

3. Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata (relazione all'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.) per aver il giudice del rinvio reso una motivazione attraverso una mera apparenza argomentativa, indicando gli elementi del proprio ragionamento senza una approfondita disamina logico-giuridica, laddove premesso il corretto assunto logico-giuridico portato dalla sentenza di legittimità n. 22524/2019 per cui "l'interruzione del 2001 è utile soltanto se un atto interruttivo è stato realizzato già nel 1997", fa discendere l'assunto erroneo che la Corte di cassazione avrebbe "considerato gli atti interruttivi dedotti nelle fasi di merito (cioè le costituzioni di parte civile del 1997 e del 2001) ad effetto istantaneo e non interruttivo-sospensivo", così escludendo dal novero degli aventi diritto al risarcimento anche coloro che si erano costituiti parti civili, unicamente, nel processo penale avanti al tribunale di Milano nel 1997.

4. Con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 1310, 727 e 757 c.c. (in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.), per aver il giudice del rinvio condannato le signore C.C. e D.D., intervenute sin dal giudizio di prime cure nella loro qualità di eredi per quota indivisa del signor E.E., alla restituzione delle rispettive quote ereditarie e ciò per non aver asseritamente interrotto la prescrizione anche con la costituzione di parte civile del 2001 effettuata, invece, dai coeredi F.F. e G.G. (che avevano invece presentato la costituzione di parte civile del 2001, senza indicazione della qualità ereditaria), tenuto conto che i crediti del de cuius non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote ma entrano a far parte della comunione ereditaria.

5. Con il quinto motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata (in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.), per avere il giudice del rinvio reso una motivazione contenente un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili tra loro, e segnatamente laddove condanna le signore C.C. e D.D. a restituire quanto ricevuto dalla Consob nei limiti delle rispettive quote ereditarie.

6. Con il sesto motivo, condizionato al mancato accoglimento del quarto e del quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 727, 757 e 760 c.c. (in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) per avere il giudice del rinvio condannato le signore C.C. e D.D., intervenute sin dal giudizio di prime cure nella loro qualità di eredi per quota indivisa del signor E.E., alla restituzione delle rispettive quote ereditarie a Consob anziché ai coeredi F.F. e G.G., poiché i crediti del de cuius non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria e, pertanto, la quota delle signore C.C. e D.D. non dev'essere resa a Consob ma, al più, ai coeredi G.G. e F.F.

7. I primi tre motivi sono fondati e tali da assorbire la rilevanza delle restanti censure.

8. Osserva il Collegio come, coerentemente con quanto correttamente rilevato dal sostituto procuratore generale nella memoria depositata nel corso del presente giudizio, sia assolutamente prevalente, nella giurisprudenza di legittimità, l'affermazione secondo cui la costituzione di parte civile nel processo penale spiega un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato; termine che riprende a decorrere dal momento in cui diviene irrevocabile la sentenza che definisce il processo penale (cfr. Sez. 3, ordinanza n. 11190 del 06/04/2022, Rv. 664506 – 01; Sez. 6 - 1, ordinanza n. 28456 del 28/11/2017, Rv. 646782 – 01; Sez. 3, sentenza n. 10536 del 14/05/2014, Rv. 630632 – 01; Sez. 3, sentenza n. 19741 del 27/09/2011, Rv. 619351 – 01; Sez. 3, sentenza n. 26887 del 10/11/2008, Rv. 605385 - 01; Sez. 3, sentenza n. 872 del 17/01/2008, Rv. 601457 – 01; Sez. 3, sentenza n. 5256 del 9/04/2001, Rv. 545768 – 01).

9. Conforme a tale orientamento è la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, nella parte in cui fonda la decorrenza della prescrizione dalla data di irrevocabilità della sentenza penale, anziché dalla data dell'evento integrante l'illecito, in relazione all'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione conseguente all'esercizio dell'azione civile compiuto mediante la costituzione di parte civile (cfr. Sez. U, sentenza n. 8348 del 5/04/2013).

10. Tale effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato si estende, per giurisprudenza costante, anche ai condebitori solidali: deve infatti ritenersi che nella determinazione di un sinistro stradale, la solidarietà tra coloro che concorsero alla determinazione dell'evento dannoso comporta che l'esercizio dell'azione civile nel processo penale nei confronti di colui che a tale procedimento è sottoposto (ed evidentemente solo a costui ed al responsabile civile eventualmente allo stesso connesso) interrompa la prescrizione anche nei confronti dei concorrenti del fatto colposo - anche se necessariamente estranei al giudizio penale - ed ai responsabili civili, nei confronti dei quali non fu possibile esercitare l'azione civile nel processo penale (cfr. Sez. 3, sentenza n. 26887 del 10/11/2008 cit., in motivazione).

11. Il principio generale che riconosce alla costituzione di parte civile nel processo penale la virtù di produrre un effetto interruttivo permanente per tutta la durata del processo nei confronti, tanto di coloro contro i quali venne rivolta espressamente la costituzione, quanto di tutti i coobbligati solidali, ancorché rimasti estranei al processo penale, deve ritenersi valevole anche nell'ipotesi della domanda di insinuazione e dalla successiva ammissione al passivo fallimentare, quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione anche nei confronti della CONSOB, quale condebitore solidale ex art. 1310 c.c., comma 1, e art. 2055 c.c., per tutta la durata delle procedure concorsuali in discorso (cfr., da ultimo, Sez. 3, sentenza n. 19378 del 7/07/2023, in motivazione); e ciò, sul presupposto per cui l'insinuazione al passivo concorsuale è equiparabile alla domanda giudiziale e perciò determina, ai sensi dell'art. 2945 c.c., comma 2, l'interruzione del termine di prescrizione, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell'art. 1310 c.c., comma 1, (in tal senso, di recente, cfr. Sez. 3, ordinanza n. 9638 del 19/04/2018, Rv. 648427 – 01; Sez. L, sentenza n. 17412 del 30/08/2016, Rv. 640678 – 01; Sez. 3, sentenza n. 16408 del 17/07/2014, Rv. 632537 - 01).

12. Si tratta di un orientamento assolutamente maggioritario, emerso altresì nell'ambito di specifici contenziosi intercorsi tra taluni risparmiatori e la Consob (cfr. Sez. 3, ordinanza n. 1070 del 17/01/2019, Rv. 652444 – 01; Sez. 3, sentenza n. 13365 del 29/05/2018; Sez. 1, ordinanza n. 27118 del 25/10/2018), e ben rappresentato dal principio in forza del quale, in tema di danni patiti per perdita di capitali investiti in prodotti finanziari proposti da società di intermediazione, la domanda di ammissione al passivo di tale società, assoggettata a procedura concorsuale, che sia finalizzata alla restituzione dei menzionati capitali, è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto al risarcimento nei confronti della CONSOB, fondato sull'illecito extracontrattuale consistente nella mancata vigilanza sull'operato della detta società di intermediazione; infatti, deve aversi riguardo non alla differente natura, restitutoria o risarcitoria, dei crediti azionati o alla diversità delle condotte contestate e dei soggetti coinvolti, ma all'unicità dell'evento pregiudizievole che, derivando da azioni od omissioni tutte causalmente convergenti alla sua produzione, comporta una responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., con conseguente applicabilità dell'effetto estensivo interruttivo della prescrizione di cui all'art. 1310 c.c., comma 1 che ha poi trovato il recente l'avallo delle Sezioni Unite (Sez. U, sentenza n. 13143 del 27/04/2022).

13. Nel caso di specie, appare del tutto evidente come il giudice del rinvio abbia erroneamente interpretato i contenuti della sentenza di legittimità nella parte in cui avrebbe asseritamente attribuito, alle costituzioni di parte civile nel processo penale, un effetto interruttivo della prescrizione meramente istantaneo, là dove, al contrario, la Corte di cassazione (senza interferire con il costante insegnamento secondo cui la costituzione di parte civile nel processo penale sospende la prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza relativa) si è limitata a raccomandare al giudice del rinvio di procedere all'indagine di merito circa l'avvenuta interruzione della prescrizione con la costituzione di parte civile nel processo romano del 2001 e, tenuto conto della durata quinquennale della prescrizione (in relazione al dies a quo individuato nel 1994, in corrispondenza della dichiarazione di fallimento della società B.B.), anche della costituzione di parte civile nel processo milanese del 1997.

14. È del tutto ovvio che questo specifico richiamo del giudice di legittimità alla costituzione di parte civile nel processo penale romano del 2001 e in quello milanese del 1997, non significava affatto che i creditori avrebbero dovuto necessariamente costituirsi parte civile in entrambi i processi penali, ma solo che la mancata costituzione nel processo milanese del 1997, da parte di coloro i quali si erano costituiti parti civili solo nel processo penale romano del 2001, avrebbe inevitabilmente comportato la prescrizione dei loro diritti in relazione al dies a quo del 1994.

15. Nel caso oggetto dell'odierno esame, essendosi tutti i ricorrenti di questo giudizio costituiti parti civili (unicamente) nel processo penale milanese del 1997 (v. pagg. 16-17 della sentenza impugnata), gli stessi hanno validamente interrotto la prescrizione quinquennale decorrente dal 1994 con un effetto sospensivo permanente fino al passaggio in giudicato della corrispondenza sentenza penale.

16. Da tanto deriva che il ragionamento sulla prescrizione compiuto dal giudice a quo deve ritenersi errato, dovendo nuovamente procedersi alla verifica della prescrizione (avendo cura di accertare altresì l'eventuale mancata formazione di alcun giudicato penale precedente di oltre cinque anni l'esercizio dell'azione civile del 2004) e alla conseguente necessità di rinnovare il giudizio di rinvio già raccomandato nel precedente passaggio di legittimità.

17. Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza dei primi tre motivi (assorbiti i restanti), dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie i primi tre motivi; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 24 maggio 2024.

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2024.