Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induce il soggetto passivo in errore sull'attribuzione all'agente di un falso nome e di una falsa identità, allo scopo di ottenere vantaggi economici dall'instaurarsi di una relazione di vicinanza sentimentale con la vittima, non essendo invece necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito, che attiene al dolo specifico del reato.
Corte di Cassazione
sez. V Penale
sentenza 18 dicembre 2020 - 11 febbraio 2021, n. 5432
Presidente Miccoli – Relatore Brancaccio
Ritenuto in fatto
1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale di Bolzano del 1.2.2018 con cui Lu. Ca. è stata condannata alla pena di due mesi di reclusione per il reato di sostituzione di persona previsto dall'art. 494 cod. pen., per aver speso un nome di fantasia e finto di non avere legami sentimentali - secondo la contestazione, di non essere coniugata -, al fine di entrare in contatto con Ro. Si. ed ottenere da lui regali in danaro e ricariche telefoniche per una somma complessiva di circa 6.000 Euro, condotta quest'ultima contestata sotto il profilo della fattispecie di truffa tentata, dichiarata prescritta già con la sentenza di primo grado.
2. Avverso la pronuncia d'appello suddetta propone ricorso l'imputata, tramite il difensore, avv. M, deducendo tre motivi distinti.
2.1. Con il primo argomento di censura la ricorrente denuncia vizio di motivazione manifestamente illogica quanto alla configurabilità delle condotte contestate nella fattispecie di reato prevista dall'art. 494 cod. pen., in quanto lo stato di persona non coniugata contestato come falsamente dichiarato corrisponde, invece, al vero. L'imputata, infatti, non è sposata con l'uomo con cui convive e da cui ha avuto i suoi figli, come prova la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa con la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio. Al più, dunque, la circostanza che la ricorrente abbia finto di essere in procinto di divorziare potrebbe integrare uno degli artifizi e raggiri propri del tentativo di truffa ai danni della persona offesa, ma non certo la condotta di spendita di un falso stato punita dall'art. 494 cod. pen..
Inoltre, anche la parte di motivazione relativa al fatto che l'imputata avrebbe speso un falso nome di fantasia per presentarsi alla vittima, al fine di celare le sue origini "sinti" che altrimenti avrebbero potuto determinare diffidenza nei suoi confronti, ancorché tratta nello spunto da una dichiarazione della stessa ricorrente, risulta illogica e presuntiva, poiché assume che l'etnia possa condizionare l'instaurarsi di un rapporto di fiducia o meno, ignorando che la persona offesa stessa ha riconosciuto di aver continuato ad intrattenere rapporti con la ricorrente nonostante un cugino di costei, suo conoscente, gli avesse svelato la sua reale identità e lo avesse messo in guardia dall'agire di lei.
2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce, invece, violazione di legge poiché l'utilizzo di un nome di fantasia non costituisce reato qualora non sia tale da determinare effetti giuridici ovvero non sia idoneo ad incidere sulla pubblica fede; tanto più ove non sia ravvisabile un collegamento tra la spendita del nome di fantasia e l'evento dell'induzione in errore del soggetto destinatario della comunicazione falsa, il quale è stato indotto ad elargizioni in danaro nei confronti dell'autrice della condotta non già per la spendita dell'identità di fantasia, bensì per la relazione sentimentale che oramai si era instaurata con lei, magari artificiosamente, tanto da configurare gli estremi del diverso reato di truffa, già dichiarato prescritto.
2.3. Il terzo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge in relazione all'esclusione della configurabilità del reato di cui all'art. 494 cod. pen. nella sua forma tentata piuttosto che consumata, come invece ritenuto.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che il delitto di sostituzione di persona sia configurabile nelle forme del tentativo qualora l'agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti indicati nella disposizione di cui all'art. 494 cod. pen. senza riuscire, tuttavia, ad indurre in errore taluno (Sez. 5, n. 10381 del 17/11/2014, dep. 2015, Rv. 263899 e Sez. 5, n. 10362 del 21/1/2009, Rv. 242771).
Nella specie, la vittima non è stata ingannata dalla spendita del falso nome, poiché anzi egli ha effettuato elargizioni alla ricorrente anche dopo aver scoperto la vera identità dell'imputata e la sua appartenenza all'etnia "sinti".
3. Il Sostituto Procuratore Generale Ka. Ta. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, richiamando anche giurisprudenza in tema di reato di sostituzione di persona.
4. In data 4.12.2020 la difesa della ricorrente ha depositato note per la discussione con le quali ritiene non conferente al caso in esame la massima derivata dalla pronuncia Sez. 5, n. 3012 del 2019 citata nelle conclusioni del Procuratore Generale, in quanto in quella fattispecie si trattava di false generalità nella compilazione del modello di constatazione amichevole relativo ad un incidente stradale, generalità che, dunque, avevano un concreto effetto ingannevole in relazione all'impossibilità di individuare l'autore del sinistro e dell'esperimento nei suoi confronti dell'azione risarcitoria (mentre nel caso di specie le elargizioni di denaro del Si. non furono in alcun modo determinate dall'affidamento fatto al nome di fantasia spese dall'imputata).
In via subordinata si osserva che il reato, siccome consumato tra il 1 aprile ed il 14 maggio 2013, risulterebbe prescritto al 14 novembre 2020, pur computando l'interruzione del termine di prescrizione.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo ed il secondo motivo di censura, entrambi infondati, devono essere esaminati congiuntamente, essendo collegati inscindibilmente tra loro.
Il ricorso non tiene conto del fatto che la condotta dell'imputata, così come ritenuta sussistente all'esito dei due giudizi di merito, è quella di aver fornito un falso nome alla vittima, per celare la sua identità (qualsiasi fosse la ragione immediata di tale artificio: impedire l'eco della propria etnia, verso la quale purtroppo vi sono pregiudizi, ovvero altra, più generica), al fine di indurla in inganno e riuscire ad instaurare una relazione di vicinanza tale da consentirle di ricavarne vantaggi economici, contando anche su fatto che la persona inganna la credesse non impegnata in un legame sentimentale. Quanto a tale secondo aspetto, non rileva, dunque, la circostanza che la ricorrente non fosse coniugata con il suo compagno e che, quindi, per tale aspetto, la sua dichiarazione non fosse falsa, poiché tale circostanza, benché contestata come parte della condotta di cui all'art. 494 cod. pen., non ha formato effettivamente oggetto della condanna inflitta per tale reato, né per il primo giudice (che pure ne aveva dato atto, non distinguendo - correttamente - tra stato di coniugio dichiarato e stato, eventuale, di convivenza), né tanto meno per il secondo: entrambi, infatti, non ne hanno dato atto in sede di commisurazione della pena, laddove, altrimenti, si sarebbe dovuta computare una continuazione criminosa tra le due diverse fattispecie criminose, contemporaneamente contestate.
Ed invece, si comprende - soprattutto dalle argomentazioni della Corte d'Appello, che ha dovuto ricalibrare la motivazione del Tribunale, al fine di rispondere adeguatamente alle doglianze contenute nell'impugnazione di merito e riferite, appunto, all'inconfigurabilità della condotta di attribuzione di un falso stato o di false qualità cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici - che l'aver raccontato la ricorrente di non essere "coniugata" sia stato ritenuto parte della condotta ingannevole più generale ed unica, corrispondente alla spendita di una falsa identità e, soprattutto, parte della condotta di artifizi e raggiri nella quale si è concretizzata la truffa, poi dichiarata prescritta.
Avuto riguardo, invece, alla spendita di un falso nome da parte dell'imputata e, in conclusione, alla rappresentazione di una falsa identità alla vittima, l'affermazione di responsabilità è coerente con l'indirizzo interpretativo sostenuto da questa Corte regolatrice, secondo cui integra il reato di cui all'art. 494 cod. pen. l'attribuzione di un falso nome, di persona immaginaria ovvero di persona non inesistente, al fine di impedire la propria identificazione (Sez. 2, n. 4250 del 21/12/2011, dep. 2012, Pinci, Rv. 252203; Sez. 2, n. 2224 del 14/11/1969, dep. 1970, Petrocchi, Rv. 114114; vedi anche, più di recente, Sez. 5, n. 3012 del 19/9/2019, dep. 2020, De Gaetani, Rv. 278146).
Integra, dunque, il delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induce il soggetto passivo in errore sull'attribuzione all'agente di un falso nome e di una falsa identità, allo scopo di ottenere vantaggi economici dall'instaurarsi di una relazione di vicinanza sentimentale con la vittima, non essendo invece necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito, che attiene al dolo specifico del reato (vedi Sez. 5, n. 11087 del 15/12/2014, dep. 2015, Volpicelli, Rv. 263103).
Non ha rilevanza, pertanto, la circostanza difensiva descritta nel secondo motivo di ricorso: il fatto che la vittima abbia corrisposto somme di denaro alla ricorrente, in ragione della relazione di vicinanza sentimentale oramai creatasi non elide la portata offensiva della condotta di sostituzione di persona, prodromica a tale effetto, rimanendo, peraltro, confinata in un ambito meramente assertivo l'affermazione in tal senso (allo stesso modo dell'insinuazione circa il fatto che la vittima avesse compreso la reale identità dell'imputata) poiché non è verosimile scindere l'affettività dal destinatario di essa.
3. Anche il terzo motivo di ricorso è privo di pregio.
Deve escludersi la riconducibilità del caso di specie alla fattispecie tentata, in quanto il delitto di sostituzione di persona è configurabile nella forma del tentativo quando l'agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti indicati nell'art. 494 cod. pen. senza riuscire ad indurre in errore taluno (Sez. 5, n. 10381 del 17/11/2014, dep. 2015, Cosmi, Rv. 263899; Sez. 5, n. 10362 del 21/01/2009, Liberti, Rv. 242771; Sez. 5, n. 11087 del 2015, cit., in motivazione; Sez. 5, n. 2543 del 21/12/1984, dep. 1985, Barbieri, Rv. 168348).
Ciò non si è verificato nella vicenda così come delineata dai giudici di merito. Risulta accertato, infatti, che la vittima abbia creduto all'inganno e che, anzi, anche fidando sulla falsa identità della ricorrente, si sia determinata ad instaurare un legame affettivo con lei, non essendo neppure necessario, ai fini della consumazione del reato, che il vantaggio perseguito dall'agente sia effettivamente raggiunto, poiché lo scopo di arrecare a sé o ad altri un vantaggio attiene all'elemento psicologico di tale delitto, costituendone il dolo specifico (cfr. Sez. 5, n. 2543 del 21/12/1984, dep. 1985, Barbieri, Rv. 168349 e Sez. 5, n. 11087 del 2015 cit.).
Ed invero, il fatto costitutivo del delitto di sostituzione di persona di cui all'art. 494 cod. pen. consiste nell'indurre taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici, ed il delitto si consuma nel momento in cui taluno è stato indotto in errore con i mezzi indicati dalla legge, né occorre che il vantaggio perseguito dall'agente sia effettivamente raggiunto, attenendo la finalità di arrecare a sé o ad altri un vantaggio al coefficiente psicologico del reato (Sez. 5, n. 2543 del 1985 cit.).
La difesa confonde l'induzione in errore sull'identità dell'agente e sul nome di lei con l'inganno utilizzato per ottenere vantaggi economici dalla vittima: lo stesso ricorso ammette la consumazione del reato, quindi, quando evidenzia - apoditticamente - che la persona offesa, dapprima caduta nell'errore, abbia potuto poi, in un secondo momento, e dopo tempo, accorgersene, pur continuando ad avere rapporti con la ricorrente.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, né ha fondamento il rilievo sulla prescrizione del reato, tenuto conto, da un lato, dei numerosi periodi di sospensione della prescrizione, derivati da rinvii chiesti dalle parti, impegnate in trattative per un accordo, e dei quali si dà atto anche nei motivi della decisione della sentenza del Tribunale di Bolzano (dal 30.10.2015 al 28.1.2016; dal 28.1.2016 al 17.4.2016; dal 17.4.2016 al 29.9.2016; dal 29.9.2016 al 15.12.2016; dal 13.9.2017 al 16.11.2017); dall'altro, della ritenuta recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale, aggravante che, giudicata equivalente alle riconosciute circostanze attenuanti generiche (vedi sentenza di primo grado, pag. 6, in tutto confermata da quella d'appello), va computata ai fini del calcolo della prescrizione.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18 dicembre 2020.