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Condanna patteggiata con pena inferiore ai 2 anni non va autocertificata (Cass. 38152/23)

18 settembre 2023, Cassazione penale

Nessuno è tenuto a indicare nella autocertificazione delle condanne subìte le iscrizioni riguardanti le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamneto) quando la pena sia contenuta nel limite di due anni, né quelle che siano state inflitte con decreto penale di condanna.

Corte di Cassazione 

Sez. Sez. V penale Num. 38152 Anno 2023
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: GIORDANO ROSARIA
Data Udienza: 11/07/2023 - dep. 18/09/2023

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TV nato a ** il **/1988
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, LUIGI GIORDANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha
confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. in quanto, in occasione della presentazione della richiesta di iscrizione nell'elenco degli operatori di cui all'art. 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, dichiarava falsamente di non aver riportato condanne nel quinquennio antecedente alla presentazione dell'istanza, mentre nel gennaio
2017 aveva riportato una sentenza di applicazione della pena a un anno di reclusione, irrevocabile nel febbraio 2017.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'appello di Napoli, propone ricorso per cassazione il T, mediante il difensore di fiducia avv. LO, denunciando nullità della sentenza per violazione degli artt. 606, comma 1, lett. e) e b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 495 cod. pen.
A fondamento della doglianza il ricorrente sottolinea che, poiché nell'estratto del casellario giudiziario non era annotata alcuna condanna, la condotta ascritta era priva del necessario elemento soggettivo che deve connotare il predetto reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

La questione controversa - peraltro proposta dal ricorrente sul solo piano dell'elemento soggettivo del reato - attiene alla sussistenza di un obbligo del T di dichiarare di essere stato destinatario di una pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti nell'anno 2017, pur riportando il casellario giudiziario estratto in data 5 febbraio 2019, la dicitura "NULLA".

Orbene, premesso che, ove integrato, il reato avrebbe dovuto essere
riqualificato in quello di cui all'art. 483 cod. pen.- che ricorre, infatti, in presenza di falsa dichiarazione resa all'autorità mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 45012 del 14/10/2021, Rv. 282282 - 01; Sez. 5, n. 31833 del 14/10/2020, Rv. 279834 - 01) - il ricorso deve essere accolto in quanto, per le ragioni di seguito indicate, il fatto non sussiste.

1.2. Occorre considerare che l'art. 175 cod. pen. stabilisce che «se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a euro 516, il giudice (...) può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati (...)». A contrario, tale disposizione faceva ritenere, in passato, che la non menzione non riguardasse i certificati
chiesti dalla pubblica amministrazione, in virtù della considerazione del testo del previgente (fino a marzo 2003) art. 688 co. 1 cod. proc. pen., per il quale «ogni organo avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona. Uguale diritto appartiene a tutte le amministrazioni pubbliche e agli enti incaricati di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per provvedere a un atto delle loro funzioni, in relazione alla persona
cui il certificato stesso si riferisce». La norma espressa dal combinato disposto delle previsioni richiamate faceva concludere, infatti, che, se le pubbliche amministrazioni avevano necessità di un certificato come quelli in discussione, per provvedere a un atto delle loro funzioni, avevano il diritto di conoscere se la persona interessata avesse o meno riportato una condanna definitiva, sicché la
non menzione riguardava solo i certificati chiesti dai privati.

1.3. Tale normativa è, però, notevolmente mutata a seguito dell'emanazione del d.P.R. n. 313 del 2002, il cui art. 52 ha abrogato, fra gli altri, l'art. 688 cod. proc. pen.

La disposizione di riferimento è, oggi, quella di cui all'art. 28 del predetto decreto, secondo cui «le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno il diritto di ottenere i certificati di cui all'articolo 23 e all'articolo 27, relativo a persone maggiori di età, quando tale certificato è necessario per l'esercizio delle loro funzioni».

Ebbene, rispetto a quanto previsto dall'abrogato art. 688 cod. proc. pen., è venuta meno l'equiparazione tra la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, da un lato, e "ogni organo avente giurisdizione penale", che "ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona".

In sostanza, attraverso l'art. 21, comma 1, del d.P.R. n. 313 del 2002,
l'attuale normativa mantiene solo in capo all'autorità giudiziaria il potere, per ragioni di giustizia, di acquisire dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite a un determinato soggetto, senza i limiti della non menzione di cui all'art. 175 cod. pen., mentre riconosce alla pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi il potere di ottenere soltanto "i certificati di cui all'articolo 23 e all'articolo 27", ovvero il certificato generale di cui all'art. 24,
quello penale di cui all'art. 25, il certificato civile di cui all'art. 26 e quello dei carichi pendenti di cui all'art. 27. Peraltro vi è che, sia l'art. 24 che l'art. 25 escludono espressamente che, nei certificati rispettivamente disciplinati, siano riportate, oltre alle «condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175, del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato», anche quelle per le quali «è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata» e «i provvedimenti previsti dall'articolo 445, del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di
pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e i decreti penali» (cfr. Sez. 5, n. 305 del 21/09/2021, dep. 2022, non massirnata).

1.4. L'evoluzione normativa è stata completata dall'art. 28, comma 8, del d.P.R. n. 313 del 2002, nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 122 del 2018, entrata in vigore prima della dichiarazione per cui è processo effettuata dall'imputato in data 17 febbraio 2021.

Invero, tale norma dispone espressamente che: «L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, rende dichiarazioni sostitutive all'esistenza, nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui (...) all'articolo 24 comma 1».

Sicché, nell'ambito di dette dichiarazioni, l'interessato non è tenuto a
indicare le iscrizioni riguardanti le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ove la pena sia contenuta nel limite di due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria (né quelle che siano state inflitte con decreto penale di condanna).

1.5.Considerato che la sentenza di "patteggiamento" del gennaio dell'anno 2017 alla quale il T non aveva fatto riferimento nella dichiarazione per cui è processo aveva applicato allo stesso la pena di un anno di reclusione, il ricorso deve essere accolto perché il fatto non sussiste, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma 1'11 luglio 2023
Il Consigliere Estensore Il President