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Compenso sproporzionato e avvocato scorretto (CNF241/17)

28 dicembre 2017, Consiglio Nazionale Forense

La condotta processuale dell’Avvocato deve essere sempre improntata ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza: la violazione delle preclusioni processuali produce una lesione del principio del contraddittorio ed il diritto di difesa ed è disciplinarmente rilevante.

Incorre in illecito disciplinare il professionista che depositi nella causa documenti oltre la scadenza processuale o introduca nel processo prove false o induca il Giudice in errore mediante la presentazione di documenti formati irritualmente.

L’avvocato che chieda compensi eccessivi e anche sproporzionati rispetto alla natura e alla quantità delle prestazioni svolte pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto.

Il compenso per l’attività posta in essere deve essere computato alla stregua della tariffa professionale ratione temporis vigente, e, al tempo stesso, deve essere pur sempre proporzionato alla reale consistenza ed all’effettiva valenza della attività professionale espletata.

L’avvocato che chieda compensi eccessivi e anche sproporzionati rispetto alla natura e alla quantità delle prestazioni svolte pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto.

E' disciplinarmente responsabile l’avvocato allorquando questi, a causa del mancato spontaneo pagamento delle competenze professionali e senza averne fatto espressa riserva, richieda con una successiva comunicazione un compenso maggiore di quello già indicato in precedenza.

Il professionista non ha il diritto di ritenzione degli atti e documenti di causa: è illegittimo subordinare la restituzione del fascicolo al pagamento delle competenze: l’avvocato è sempre obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato, quando questa ne faccia richiesta. Corollari di tale obbligo sono l’irrilevanza della circostanza che si tratti di atti, fascicoli e documenti originali o meno, la non necessaria esplicitazione delle motivazioni della richiesta di restituzione all’insussistenza di rigidi limiti temporali e, soprattutto, l’impossibilità per l’avvocato di subordinare la restituzione pagamento delle spettanze professionali.

E' ritenuto assai disdicevole, e comunque lesivo della reputazione e dignità dell’ordine forense, condizionare la restituzione di atti e documenti al pagamento di sia pur dovute spettanze professionali, in quanto l’ordinamento della professione forense non prevede un diritto di ritenzione, mentre d’altra parte il diritto del legale ad ottenere il pagamento del compenso viene tutelato dal secondo comma del predetto articolo mediante l’estrazione di copia e, in seguito, dai mezzi di tutela previsti dalla legge e dall’ordinamento professionale azionabili verso il cliente inadempiente.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza 26 ottobre – 28 dicembre 2017, n. 241
Presidente Salazar – Segretario Capria

Fatto

1. Con ricorso tempestivamente depositato in data 26 febbraio 2015, l’Avv. [ricorrente] ha impugnato la deliberazione del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Parma, assunta il 9 febbraio 2010, depositata il 23 gennaio 2015 e notificata il 10 febbraio 2015, con la quale le è stata inflitta la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due in relazione ai seguenti addebiti:
A. Per aver richiesto alle clienti [aaa], in solido tra loro, un compenso di Euro 93.706,36 (novantaseimilasettecentosei//36), manifestamente sproporzionato all’attività difensiva svolta, in qualità di loro difensore, nel giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Parma R.G. [omissis]/02 promosso, nei loro confronti, dalla Signora [tizia].
B. Per aver subordinato la consegna della documentazione in suo possesso, relativa alla causa di primo grado, e nonostante l’espressa richiesta da parte delle clienti, al pagamento delle proprie competenze, peraltro manifestamente sproporzionate, continuando a trattenere la stessa documentazione fino alla consegna al Consiglio dell’Ordine, avvenuta a seguito della comunicazione dell’esposto presentato nei suoi confronti.
C. Per aver prodotto, in qualità di difensore dei convenuti [bbb] [ccc], nel giudizio R.G. [omissis]/02, pendente avanti al Tribunale di Parma e promossa sempre dall’attrice [tizia], difesa dall’avv. [caio], con la memoria di replica alla comparsa conclusionale avversaria, un estratto di un verbale relativo ad un tentativo di conciliazione svolto da un CTU in una diversa causa relativa al riscatto di un altro fondo e per aver affermato, nel testo della stessa memoria, che detto documento prodotto conteneva una confessione dell’attrice, circa il fatto che il fondo oggetto di causa era affittato ai convenuti [bbb] [ccc], circostanza decisiva per l’esito della causa e tale da poter trarre in inganno il Giudice, pur sapendola non vera, negando peraltro al Collega avversario ogni possibilità di contraddittorio sul punto, venendo così meno ai principi di verità, lealtà, correttezza e colleganza.
2. Secondo il COA di Parma, incolpata, ponendo in essere le condotte sopra descritte, avrebbe violato gli articoli 6, 14, 22, 42 e 43 del previgente Codice Deontologico.
3. All’esito del procedimento disciplinare, la ricorrente veniva, invece, assolta da tutti gli altri addebiti formulati nell’iniziale capo di incolpazione (lettere A, B, C, D ed E). 4. Il procedimento disciplinare aveva tratto origine da due esposti presentati al COA di Parma: il primo, in data 21 aprile 2009, a firma delle Sig.re [aaa] e [aaa], il secondo, in data 5 maggio 2009, a firma dell’Avv. [caio].
5. La ricorrente chiede, in via preliminare, che il CNF dichiari la prescrizione dell’azione disciplinare; nel merito, di essere ritenuta non responsabile per gli addebiti contestati, con conseguente annullamento della sanzione inflitta.
6. In via del tutto subordinata, chiede l’applicazione, in luogo della sospensione dall’esercizio della professione per due mesi, della sanzione minima consentita.
7. Il gravame è affidato a molteplici motivi.
8. Con il primo di essi viene eccepita la prescrizione dell’azione disciplinare in ragione del decorso di un lasso di tempo superiore al termine di cinque anni di cui all’art. 51 del RDL n. 1578/1933, tra la data di deliberazione della decisione e quella della sua notificazione, a suo dire, perfezionatasi il 10 febbraio 2015. Viene, in proposito, fatto riferimento all’orientamento giurisprudenziale sulla irretroattività dello jus superveniens (art. 56 della L. 247/2012) in materia di prescrizione.
9. Con un secondo motivo di ricorso l’Avv. [ricorrente] sostiene che la decisione de qua è stata depositata in una data (23 gennaio 2015) in cui il COA di Parma non era più munito della potestà punitiva, attesa l’entrata in vigore, in data 1^ gennaio 2015, del Regolamento 21 febbraio 2014, n. 2 sul nuovo procedimento disciplinare che, come noto, attribuisce, in ossequio alle disposizioni della legge n. 247 del 2012, ai Consigli Distrettuali di Disciplina la competenza in materia disciplinare.
10. Per quel che attiene al merito, la ricorrente deduce, in ordine al motivo rubricato sub F), che il Consiglio dell’Ordine, nel ritenere la richiesta dei compensi manifestamente sproporzionata, avrebbe fondato la sua decisione su due erronei presupposti di fatto, e cioè il valore della controversia, che non poteva ritenersi ricompreso nello scaglione fra 1.600 e 2.600 Euro, ma doveva considerarsi “indeterminabile”, e che la maggiore parcella presentata per l’opinamento al COA aveva fatto seguito ad una notula basata sulla liquidazione del compenso fatta dal Giudice ed alla “inconsulta” reazione delle clienti.
11. Ulteriore doglianza viene mossa mediante la deduzione che l’Avv. [ricorrente] non si sarebbe avvalso di alcun improprio diritto di ritenzione della documentazione relativa ai vari processi [aaa], [bbb] e [ccc] e che il ritardo, peraltro lieve, nella consegna dei numerosi documenti richiesti dalle esponenti sarebbe dipeso esclusivamente dal tempo necessario alla loro “raccolta e ordinazione”.
12. In riferimento all’illecito contestato all’incolpata alla lettera H del capo di incolpazione (produzione, unitamente alla memoria di replica, di un documento estraneo al processo), la difesa dell’Avv. [ricorrente] si incentra sul fatto che il COA di Parma avrebbe interpretato tanto la documentazione in atti quanto gli accadimenti relativi alla fase conclusiva del giudizio R.G. 2657/02 dinanzi al Tribunale di Parma in maniera “maliziosa” e tale da pervenire ad una non corretta valutazione dei fatti oggetto di giudizio.
13. Nell’atto di impugnazione si sostiene, in particolare, che:
a) La difesa di controparte aveva depositato, all’udienza di precisazione delle conclusioni, una sentenza resa in un giudizio tributario parallelo a quello civile recante R.G. [omissis]/02, giustificando tale tardivo deposito come produzione di un “precedente giurisprudenziale”;
b) In realtà, la difesa avversaria, attraverso la produzione de qua, avrebbe inteso mettere al corrente il Giudice di una questione “potenzialmente pregiudiziale” nell’ambito del giudizio R.G. 2657/02;
c) Nella comparsa conclusionale, la difesa di controparte aveva richiamato la sentenza prodotta a sostegno della propria tesi difensiva, onde l’unico atto rimasto a disposizione dell’Avv. [ricorrente] per confutare la valenza di tale produzione e contraddire alle argomentazioni formulate ex adverso nella prima memoria ex art. 190 c.p.c. sarebbe stata la memoria di replica.
d) Nella memoria di replica l’Avv. [ricorrente] aveva depositato un verbale, redatto dal CTU in una causa parallela e ben conosciuto da controparte, nel quale si dava atto di una circostanza che valeva a smentire il contenuto della sentenza prodotta ex adverso.
e) L’intento dell’incolpata non era, quindi, quello di trarre in errore il Giudice bensì di convincerlo, nell’esercizio legittimo della difesa tecnica del proprio assistito, di una realtà diversa da quella rappresentata da controparte.
14. La ricorrente, quindi, censura (sostanzialmente) la decisione del COA per una asserita erronea ricostruzione del fatto ed erronea valutazione delle prove acquisite nel corso del giudizio, rimettendo al prudente apprezzamento del Consiglio Nazionale Forense, la valutazione “in concreto” circa la fondatezza delle censure mosse.
15. Una ultima doglianza attiene alla eccessiva entità della sanzione inflitta dall’Ordine di Parma, considerata la sua gravità e la sua pesante incidenza sulla vita professionale della ricorrente e tenuto anche conto che l’illecito disciplinare sarebbe ben meno grave di quello individuato dal Consiglio dell’Ordine.

Diritto

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. In via preliminare, appare necessario sgomberare il campo dalla sollevata eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare, che deve essere rigettata per manifesta infondatezza.
3. Pur dando atto della censurabile circostanza della notificazione della decisione disciplinare a distanza di un enorme lasso di tempo dalla sua adozione, il Consiglio ritiene, al riguardo, di non discostarsi dall’orientamento, anche di recente ribadito (cfr.: Cons. Naz. Forense, 1° giugno 2017, n. 61), secondo cui il decorso del termine di prescrizione dell’azione disciplinare ai sensi dell’art. 51 del R.D.L. n. 1578/1933 - correttamente invocato dalla ricorrente ed applicabile alla fattispecie in ragione della irretroattività della nuova disciplina posta dalla L. n. 247/2012 (v., per tutte: Cons. Naz. Forense, 10 maggio 2017, n. 56; Cass. Civ., Sez. Unite, 22 maggio 2017, n. 12798) – deve ritenersi interrotto dal compimento di qualsiasi atto propulsivo del procedimento, denotante la volontà dell’organo disciplinare di procedere nei confronti del professionista, a prescindere dalla sua notificazione a quest’ultimo.
4. Rientrano tutti gli atti propulsivi del procedimento la deliberazione di apertura del medesimo (Cons. Naz. Forense, 1° giugno 2017, n. 61, cit.) e – con specifico riferimento al caso di specie – la pronuncia della decisione, a nulla rilevando che la sua notifica sia intervenuta allorquando era già decorso il termine della prescrizione (Cons. Naz. Forense, 10 marzo 2015, n. 16).
5. Nel caso in esame, la deliberazione disciplinare è stata adottata il 9 febbraio 2010, sì che il suo deposito, avvenuto il 23 gennaio 2015 (e, dunque, prima della scadenza del quinquennio previsto dalla legge, è valso – alla stregua del principio innanzi richiamato - ad interrompere il corso della prescrizione, a nulla rilevando la notificazione della decisione, avvenuta il 10 febbraio 2015.
6. L’ eccezione di prescrizione va, pertanto, reietta.
7. Privo di pregio appare, inoltre, il motivo di gravame avente ad oggetto la asserita perdita del potere disciplinare del Consiglio territoriale di essere stato lo stesso attribuito al Consiglio di Disciplina dalla L. n. 247/2012.
8. E’ stato, invero, correttamente rilevato sul punto che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, per la individuazione della disciplina applicabile ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, deve tenersi conto non già della data di deposito della decisione adottata a conclusione del procedimento, bensì della data di sua adozione (Cons. Naz. Forense, 9 marzo 2017, n. 9).
9. Va, in proposito, considerato che la decisione di primo grado, seppur depositata in data 23 gennaio 2015, era stata adottata all'esito della riunione del 2 febbraio 2010, epoca in cui il COA era ancora dotato di competenza disciplinare (ex art. 65, comma 1 Legge n. 247/2012).
10.Valenza alcuna presenta, poi, l’ulteriore censura concernente l’addebito di cui alla lettera F) della rubrica (richiesta di compensi manifestamente sproporzionati).
11. Sostiene, in proposito, la ricorrente che il COA di Parma avrebbe fondato la propria decisione di ritenerla disciplinarmente responsabile per l’illecito di cui all’art. 43, canone I, del previgente CDF (“L’avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all’attività svolta”) su due erronei presupposti ovvero:
a) la richiesta di un compenso di € 93.706,93 a fronte di uno scaglione di valore della controversia tra 1.600 e 2.600 euro. Secondo la ricorrente, infatti, il giudizio in relazione al quale fu emessa la notula di pagamento in questione era di valore indeterminabile, come dimostrerebbe la somma liquidata dal Giudice al legale che assisteva la parte vittoriosa pari a circa 24.000 euro.
b) l’avere effettivamente richiesto l’incolpata detto compenso alla parte assistita. In un primo momento, invero, la ricorrente aveva chiesto alle clienti il pagamento, a titolo di onorari, di una somma uguale a quella liquidata dal Giudice in favore della controparte (circa 24.000 euro) e, solo in seguito alla “inconsulta” reazione delle clienti che le revocarono il mandato, avrebbe inviato la notula di € 93.706,93, così come depositata in corso di causa, alle Sig.re [aaa], provvedendo a depositare la nota stessa presso il COA per l’opinamento.
12. Con riguardo a tali doglianze, giova innanzitutto segnalare come la stessa difesa dell’Avv. [ricorrente] abbia ammesso in ricorso che “…nessuna delle due circostanze su riportate può valere ad escludere la responsabilità dell’iscritta” e che, quindi, tali circostanze possono, al massimo, “…influire nella valutazione della gravità, dal punto di vista deontologico, del comportamento”.
13.Deve, infatti, rilevarsi come, da un lato, anche se il compenso “giusto” fosse stato effettivamente pari a 24.000 euro, il compenso richiesto (più di 93.000 euro) sarebbe stato comunque superiore di quasi quattro volte a quello asseritamente “giusto” e, dall’altro lato, come l’aver richiesto un compenso sproporzionato solo a seguito del rifiuto, da parte delle clienti, di pagare il più basso compenso inizialmente richiesto, non sia, come è evidente, circostanza idonea ad elidere la responsabilità disciplinare.
14. E’, in verità, consolidata, nella giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense, l’opinione secondo la quale il compenso per l’attività posta in essere deve essere computato alla stregua della tariffa professionale ratione temporis vigente, e, al tempo stesso, deve essere pur sempre proporzionato alla reale consistenza ed all’effettiva valenza della attività professionale espletata (ex plurimis: Cons. Naz. Forense, 3 luglio 2017, n. 79).
15.Si legge, nella decisione appena richiamata, che, in particolare, il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 43 C.D. (ora art. 29 nuovo CDF) solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l’attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l’importo ritenuto proporzionato, può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività, che presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l’ammontare di quella ritenuta equa.
16. In tale ultimo caso, si ritiene che l’avvocato che chieda compensi eccessivi e anche sproporzionati rispetto alla natura e alla quantità delle prestazioni svolte pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto (così, recentemente: Cons. Naz. Forense, 13 luglio 2017, n. 102).
17. Altrettanto ferma è la posizione giurisprudenziale che vuole disciplinarmente responsabile l’avvocato allorquando questi, a causa del mancato spontaneo pagamento delle competenze professionali e senza averne fatto espressa riserva, richieda con una successiva comunicazione un compenso maggiore di quello già indicato in precedenza (In termini: Cons. Naz. Forense, 9 marzo 2017, n. 13. In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense, 7 marzo 2016, n. 39;, 22 dicembre 2014, n. 203; 8 giugno 2013, n. 94; 21 luglio 2009, n. 79).
18.Nella fattispecie, il compenso richiesto (peraltro con nota successiva ad altra di importo inferiore) fu di circa quattro volte superiore a quello effettivamente commisurato al valore della controversia ed alla entità delle prestazioni svolte, onde sussiste la violazione deontologica contestata.
19.Di maggior pregio non è sicuramente l’ulteriore motivo concernente la subordinazione, imposta dall’incolpata alle clienti, della restituzione del fascicolo al pagamento delle competenze pretese.
20. Afferma la ricorrente, sul punto, di non essersi mai avvalsa di alcun improprio diritto di ritenzione della documentazione relativa ai vari processi [aaa], [bbb] e [ccc] e che il ritardo, peraltro lieve, nella consegna dei numerosi documenti richiesti dalle esponenti sarebbe dipeso esclusivamente dal tempo necessario alla loro “raccolta e ordinazione”.
21. In merito a tale doglianza, va, innanzitutto, sottolineato come sia stata acquisita agli atti la prova documentale della condotta contestata alla lettera G del capo di incolpazione: nella missiva del 10 aprile indirizzata alle esponenti, l’Avv. [RICORRENTE], infatti, risponde alla richiesta di documentazione subordinando espressamente la dazione del fascicolo al previo pagamento delle competenze di cui alla notula di oltre 93.000 euro di cui s’è detto (“…il fascicolo è a Vostra disposizione non appena avrete provveduto al saldo delle mie competenze come da nota che allego..”).
22. A fronte di tale inequivocabile emergenza, non si vede come possa contestarsi la violazione disciplinare, alla stregua dei principi costantemente affermati dal Consiglio Nazionale Forense sulla insussistenza di un diritto del professionista di ritenzione degli atti e documenti di causa e sulla illegittimità della subordinazione della restituzione al pagamento delle competenze (Cons. Naz. Forense, 4 aprile 2017, n. 41. In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense, 29 dicembre 2014, n. 215, 30 dicembre 2013, n. 223 e 15 dicembre 2011, n. 190, secondo cui: l’art. 42 c.d. stabilisce che l’avvocato è sempre obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato, quando questa ne faccia richiesta. Corollari di tale obbligo sono l’irrilevanza della circostanza che si tratti di atti, fascicoli e documenti originali o meno, la non necessaria esplicitazione delle motivazioni della richiesta di restituzione al, l’insussistenza di rigidi limiti temporali e, soprattutto, l’impossibilità per l’avvocato di subordinare la restituzione pagamento delle spettanze professionali. Invero, è ritenuto assai disdicevole, e comunque lesivo della reputazione e dignità dell’ordine forense, condizionare la restituzione di atti e documenti al pagamento di sia pur dovute spettanze professionali, in quanto l’ordinamento della professione forense non prevede un diritto di ritenzione, mentre d’altra parte il diritto del legale ad ottenere il pagamento del compenso viene tutelato dal secondo comma del predetto articolo mediante l’estrazione di copia e, in seguito, dai mezzi di tutela previsti dalla legge e dall’ordinamento professionale azionabili verso il cliente inadempiente.
23. Il motivo è, pertanto, da ritenersi infondato.
24.Né più favorevole sorte può essere riservata alla censura concernente la produzione, effettuata dall’Avv. [ricorrente], di documentazione unitamente alla memoria di replica e, quindi, senza nemmeno la possibilità di una confutazione da parte dell’avversario.
25.E’ inoppugnabile, al riguardo, che la condotta processuale dell’Avvocato deve essere sempre improntata ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza e che si pone in contrasto con tali regole, il cui rispetto è imposto dal codice deontologico, la violazione delle preclusioni processuali che produce una lesione del principio del contraddittorio ed il diritto di difesa.
26. Incorre in illecito disciplinare, dunque, il professionista che, come è accaduta nella fattispecie, depositi documenti in sede di memoria di replica ex art. 190 c.p.c. (Cons. Naz. Forense, 30 maggio 2014, n. 75) o introduca nel processo prove false (Cons. Naz. Forense, 13 luglio 2017, n. 89) o induca il Giudice in errore mediante la presentazione di documenti formati irritualmente (Cons. Naz. Forense, 18 marzo 1993, n. 21).
27.Al riguardo, la deliberazione impugnata correttamente sottolinea come il comportamento contestato si sia posto non soltanto in contrasto con le norme del codice di rito e del principio del contraddittorio, ma anche e soprattutto con i doveri di colleganza che sempre devono ispirare il contegno del difensore, e come esso comportamento sia connotato di rilevante gravità, per essere stato prodotto tardivamente un documento formato in altro giudizio e manifestamente destinato a trarre in inganno il Giudice sul contenuto confessorio di un atto che in realtà tale non era.
28. Va, ancora, osservato che il provvedimento disciplinare del COA, in riferimento a tutti i capi di incolpazione per i quali è stata comminata la sanzione, è sorretto da corretta ed esauriente motivazione, che dà pienamente conto degli elementi considerati e dell’iter logico seguito nella affermazione della responsabilità dell’incolpata.
29. Immune da errori o da inadeguata valutazione appare anche la determinazione della sanzione inflitta, ben proporzionata alla gravità delle infrazioni accertate secondo le previsioni di cui agli artt. 6, 14, 22, 42 e 43 del previgente Codice Deontologico, ai sensi del quale oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato.
30.Tali canoni sono confluiti negli artt. 9 (Doveri di probità, dignità, decoro ed indipendenza); 50 (Dovere di verità); 19 (Doveri di lealtà e correttezza con i colleghi e le Istituzioni Forensi); 33 (Restituzione di documenti) e 29 (Richiesta di pagamento).
31. Il regime sanzionatorio preveduto dalle norme predette va, in via edittale, dall’avvertimento (art. 50, VI comma; art. 33, comma I), alla censura (art. 33, II comma; art. 29, commi I-V) ed alla sospensione (art. 50, commi I-V).
32.Ritiene, in proposito, il Collegio di far applicazione del principio dettato dall’art. 21 del nuovo Codice Deontologico.
33.Valutato il novero delle infrazioni accertate anche alla luce delle innovate disposizioni di cui si detto alcune delle quali ( art.33, c 1 e 2; art. 29, c 1 e 5; art. 50 c 6) prevedano la sospensione come sanzione aggravata, e considerate le aggravanti applicabili, in ragione della gravità degli addebiti e della plurioffensività della condotta posta in essere dalla ricorrente, non sussistono i presupposti per l’applicazione di una sanzione inferiore a quella inflitta dal COA, che appare adeguata alla luce della valutazione del comportamento complessivo dell’incolpato ( CNF, 23 sett.2017,n. 125).
34.Deve, conseguentemente, confermarsi la sanzione inflitta dall’Ordine territoriale, come si è detto ben commisurata al novero delle condotte accertate ed alla loro gravità.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l’indi