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Compenso pattuito può superare i massimi tariffari? (Tr. Verona, 17/7/2019)

17 luglio 2019, Tribunale di Verona

La determinazione consensuale del compenso fra le parti prevale su qualsiasi altro criterio, anche se in deroga ai massimi tariffari: se invece viene violato l’obbligo di informazione preventiva può essere formulata eccezione di inadempimento.



Tribunale Ordinario di Verona
Sezione terza civile
Il Giudice
Dott. Massimo Vaccari

N.9281/2018 R.G.

17 luglio 2019


Ha emesso la seguente
ORDINANZA
ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c.
Nel procedimento ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. promosso da:
(c.f. rappresentato e difeso dagli avv.ti e entrambi del foro di con rispettivi indirizzi di p.e.c. indicati nel ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. rappresentata e difesa dall’avv.to con indirizzo di p.e.c. indicato nella comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE

A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 04/04/2019

RILEVATO CHE

In via preliminare va disattesa l’stanza di mutamento del rito avanzata dalla resistente atteso che il contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ha agito nelle forme del rito sommario ordinario e non in quelle del rito sommario speciale, disciplinato dal combinato disposto degli artt. 702 bis c.p.c.. e 14 d. lgs. 150/2011, per ottenere il pagamento in proprio favore della somma complessiva di euro 298.815,00 a titolo di compenso per due distinte attività di assistenza stragiudiziale prestate in favore della stessa e meglio descritte in ricorso.

Orbene, la scelta è pienamente legittima atteso che il rito sommario speciale va utilizzato solo per ottenere la liquidazione dei compensi per attività giudiziale civile o per quella stragiudiziale connessa a quest’ultima.

Venendo al merito la domanda del ricorrente è quasi integralmente fondata e pertanto merita di essere accolta per quanto di ragione.
La resistente si è opposta all’accoglimento della domanda sulla base di due argomenti.

Da un lato ha lamentato di non aver ricevuto un preventivo di spesa, da parte dell’avv. ** pur riconoscendo di aver convenuto ed accettato per iscritto il compenso professionale oggi da lui preteso a titolo di compenso per l’assistenza nella trattativa per la vendita dell’immobile denominato “**" (la circostanza è anche comprovata dal doc. 23 di parre ricorrente, che reca la sottoscrizione della __).

Dall’altro ha dedotto la necessità di una rideterminazione del compenso, contrattualmente pattuito, da parte del Giudice.

Entrambe le difese sono macroscopicamente infondate con riguardo alla domanda di pagamento della somma di euro 290.000,00 a titolo di compenso per la appena descritta attività.

Con riguardo alla prima delle predette deduzioni è sufficiente osservare che la consegna al cliente di un preventivo scritto di massima della spesa che dovrà sostenere per l’incarico al professionista legale è necessaria, ai sensi dell’art. 13, comma 5, l. 247/2012, come modificato dall’art. 141, comma 6, lett. D) l. 124/2017, a far data dal 29 agosto 2017, al fine di assolvere all’obbligo informativo relativo solo qualora tra cliente e professionista non si sia concluso un contratto scritto e quest’ultima evenienza invece si è verificata nel caso di specie.

Deve poi osservarsi che pacificamente l’incarico conferito dalla resistente all’avv. non fu revocato per giusta causa cosicchè non si è nemmeno verificata l’unica ragione che avrebbe potuto giustificare il rifiuto del pagamento di quanto dovuto.

Quanto alla ulteriore difesa della ricorrente deve rammentarsi che la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il giudice possa rideterminare l’entità del compenso che sia stato pattuito dalle parti.

Sul punto la Suprema Corte di recentemente ha affermato che: “in tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l'accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali, ovvero gli usi: le pattuizioni tra le parti risultano dunque preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (Cass. 6732/2000) ed il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera soltanto in mancanza di convenzione. In particolare, in materia di onorari di avvocato deve ritenersi valida la convenzione tra professionista e cliente, che stabilisce la misura degli stessi in misura superiore al massimo tariffario (Cass. 7051/1990), vigendo il principio di ammissibilità e validità di convenzioni aventi ad oggetto i compensi dovuti dai clienti agli avvocati, anche con previsione di misure eccedenti quelle previste dalle tariffe forensi (Cass. Ss.Uu. 103/1999). Nel caso di specie, non è contestato che le parti abbiano pattuito per iscritto il compenso dovuto al ricorrente per l'incarico professionale, onde la pronuncia di nullità della convenzione suddetta per violazione dei massimi tariffari e la conseguente determinazione giudiziale del compenso, effettuata dalla Corte territoriale, risulta in violazione della disposizione dell'art. 2233 c.c..” (Cass. civ. Sez. II Ord., 10-10-2018, n. 25054; Cass. civ. Sez. VI Ord., 29-12-2011, n. 29837).

La fattispecie su cui si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza sopra citata, è proprio relativa ad un caso in cui il compenso professionale era stato pattuito al di sopra dei massimi tariffari e pertanto smentisce la pronuncia di merito citata dalla ricorrente.

Il primo dei rilievi di parte resistente è invece fondato con riguardo alla domanda avente ad oggetto il compenso per l’ulteriore attività di assistenza stragiudiziale che il ricorrente ha prestato a favore della nell’agosto del 2017.

A ben vedere rispetto ad essa non viene in rilievo la norma sopra citata che, come si è detto, è entrata in vigore il 29 agosto e quindi dopo l’effettuazione delle prestazioni descritte alle pag. 8 e 9 del ricorso.

E’ indubbio peraltro che già prima di quella modifica il professionista era soggetto ad un obbligo informativo nei confronti del cliente e che esso investiva anche i costi dell’incarico e, di conseguenza, anche la sua complessità.

Tale informativa si colloca nella fase anteriore alla stipulazione del contratto d’opera intellettuale, vale a dire durante le trattative, e la violazione da parte del professionista del corrispondente dovere, secondo la ricostruzione dottrinaria tradizionale, determinerebbe a suo carico una responsabilità di tipo pre-contrattuale, con conseguente obbligo di risarcire i danni commisurati all’interesse negativo.

Peraltro va segnalato che un indirizzo giurisprudenziale ha ricondotto nell’alveo della responsabilità contrattuale la violazione degli obblighi accessori di informazione.

Ad esempio si è affermato che per il notaio, richiesto della stipula di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà del bene costituisce, salvo l'espressa dispensa degli interessati, obbligo da ricomprendersi nel rapporto di prestazione di opera professionale (Cass. civ., 26 maggio 1993, n. 5926) ed anche che la responsabilità del medico, derivante dalla diagnosi e dalla illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell’intervento che ritenga di dover compiere, ha natura contrattuale (Cass. civ., 9 febbraio 2010, n. 2847).

E’ evidente peraltro che tale condotta omissiva giustifica anche l’eccezione di inadempimento a fronte della richiesta di compenso da parte del professionista come nel caso di specie.

Si noti che il ricorrente non ha formulato capitoli di prova orale diretti a comprovare l’assolvimento dell’obbligo informativo succitato, con la conseguenza che deve ritenersi gravemente inadempiente sul punto.

La domanda di parte ricorrente può pertanto essere accolta per la somma di euro 290.000,00 oltre accessori.

Sulla somma imponibile richiesta dal ricorrente spettano gli interessi di mora al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente ordinanza a quella del saldo effettivo.

Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, infatti, “quando insorge controversia tra l’avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l’ordinanza che conclude il procedimento” (Cass. 2 febbraio 2011, n. 2431; Cass. 7 giugno 2005, n. 11777; Cass. 29 maggio 1999, n. 5240; Cass. 28 aprile 1993, n. 5004 e da ultimo anche la recentissima ordinanza Cassazione civile , sez. VI, 24.10.2014 n° 22678 ) .

Venendo alla regolamentazione del presente giudizio, esse vanno poste a carico della resistente, in applicazione del criterio della soccombenza. Alla relativa liquidazione si procede come in dispositivo, facendo applicazione, ai fini della determinazione della somma spettante a titolo di compenso, del d.m.55/2014.

In particolare il compenso per le due fasi in cui si è svolto il giudizio (fase di studio e introduttiva) può essere determinato assumendo a riferimento i valori medi di liquidazione previsti per tali fasi dal succitato regolamento.

Al ricorrente spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita dl 15 % del compenso e quello del c.u..