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Commenti anticipatori del giudizio nel corso dell'esame: giudice ricusabile (Cass. 26974/20)

28 settembre 2020, Cassazione penale

Gli apprezzamenti del giudice, resi a margine di un esame testimoniale e, quindi, in assenza di qualsivoglia specifica esigenza valutativa endoprocedimentale, comportando la ricusabilità quando al di là dei toni esuberanti, palesano un'impropria manifestazione di giudizio sulla consistenza dell'addebito.

Costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudicel'anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza od innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge od allorchè esse invadano senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto od in parte gli esiti

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

(ud. 24/07/2020) 28-09-2020, n. 26974

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IMPERIALI Luciano - Presidente -

Dott. DE SANTIS Anna Maria - rel. Consigliere -

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. - Consigliere -

Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere -

Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.A., parte civile costituita nel proc. n. 5577/2018 avanti il Tribunale di Brescia;

avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Brescia resa in data 4/10/2019;

Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;

udita nell'udienza camerale del 24 luglio 2020 la relazione del Cons. DE SANTIS Anna Maria;

letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Dott. ZACCO Franca, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con l'impugnata ordinanza la Corte d'Appello di Brescia dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dalla parte civile ricorrente nei confronti della Dott.ssa A.C.A., presidente del Collegio del Tribunale di Brescia investito della trattazione del proc. n. 5577/2018 avente ad oggetto un'ipotesi di truffa contrattuale, per indebita manifestazione del proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione. La Corte territoriale, dopo aver analizzato le espressioni asseritamente anticipatrici della valutazione della prova testimoniale in corso di assunzione, concludeva per la manifesta infondatezza dell'istanza proposta in quanto il Presidente del Collegio giudicante " si è limitato a constatare, con espressione, se vogliamo enfatizzata, quel che era ovvio e cioè che sul contratto era indicato quanto doveva essere corrisposto per il servizio assicurativo e che tale importo era stato corrisposto per anni ma nessun giudizio aveva espresso sulla congruità dell'importo richiesto" (pag. 3).

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore e procuratore speciale della costituita parte civile, deducendo:

2.1 il vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione agli elementi posti a fondamento dell'istanza di ricusazione. La difesa del ricorrente, dopo aver evidenziato che il carattere indebito dell'esternazione del Presidente non è posto in discussione dall'ordinanza impugnata, censura la ritenuta infondatezza nel merito della doglianza difensiva, assumendo il travisamento della prova rappresentata dalla trascrizione stenotipica di quanto avvenuto nel corso dell'esame del testimone della difesa M. all'udienza del 19 settembre 2019. Infatti, sostiene la difesa che, alla luce del tenore dell'incolpazione, si ascrive alla ING L di aver taciuto il reale costo dei premi delle polizze riscossi da Toro Assicurazioni, addebitando una somma pari a più del doppio del premio assicurativo senza informare il contraente del sovraprezzo che andava a pagare. A fronte di siffatta ipotesi d'accusa la Presidente del Collegio nei corso dell'esame del testimone della difesa ne ha chiosato le dichiarazioni asserendo testualmente che "non c'è niente di stupefacente, si sapeva dal primo giorno", spiegando successivamente, a richiesta della difesa di parte civile, che "le coperture assicurative avevano quel costo chiaro, scritto in chiaro", affermazione che si pone in contrasto con l'ipotesi d'accusa secondo cui il reale costo delle coperture assicurative era stato fraudolentemente taciuto.

Il difensore lamenta ulteriormente che l'ordinanza impugnata non ha tenuto conto dei dati di contesto in cui si inserivano le dichiarazioni rese all'udienza del 19 settembre 2019 e, in particolare, delle indebite manifestazioni del proprio convincimento circa l'infondatezza dell'accusa effettuate dal Presidente nelle precedenti udienze ed espressive di una preconcetta ostilità nei confronti della parte civile. Osserva, infine, il ricorrente come due dei tre componenti della Corte territoriale che ha deciso sulla ricusazione siano stati per anni colleghi di sezione del giudice ricusato, circostanza che era stata segnalata al Presidente della Corte richiedendo particolare attenzione nella composizione del collegio giudicante onde evitare che i giudici della ricusazione fossero legati da rapporti di stretta colleganza con la ricusata, richiesta ignorata quantunque evidenti ragioni di opportunità imponessero di darvi seguito anche alla luce della giurisprudenza Europea al riguardo.

Motivi della decisione


3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Invero, la Corte di merito, dopo aver evidenziato che alcuna ricusazione risultava proponibile in relazione alle esternazioni del presidente del collegio risalenti alle udienze del 20 e 23 maggio 2019 per decorso dei termini di legge, con riguardo alle affermazioni del giudice ricusato effettuate all'udienza del 19/9/2019 ha osservato che non è dato ravvisarvi alcuna anticipazione di giudizio.

Infatti, l'ordinanza impugnata ha evidenziato come il capo d'imputazione ipotizzi l'occultamento di quanto effettivamente costituiva l'importo dei premi assicurativi mentre non era in discussione che nei contratti non fosse indicato l'importo da corrispondere per il servizio prestato dalla società di leasing. Il Collegio pertanto, pur rilevando l'enfasi espressiva della Presidente nel corso dell'esame del teste, ha sottolineato come la stessa si fosse limitata alla constatazione di un dato contrattuale senza esprimere alcun apprezzamento sulla congruità dell'importo richiesto.

Siffatta conclusione della Corte territoriale pare al Collegio frutto di una sottovalutazione della portata delle affermazioni contestate, rese in un contesto processuale già inciso da esternazioni che, quantunque non oggetto di specifiche istanze difensive, avevano indotto nella parte civile il convincimento di un pregiudizio nei confronti delle ragioni dell'accusa, pubblica e privata.

3.1 Questa Corte ha in più occasioni chiarito che il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione, di cui all'art. 37 c.p.p., comma 1, lett. b), richiede che l'esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale (Sez. 5, n. 3033 del 30/11/2017, dep. 2018, Romeo Gestioni S.p.a., Rv. 272274; Sez. 6, n. 43965 del 30/09/2015, Pasi e altro, Rv. 264985;Sez. 3, n. 17868 del 17/03/2009, Nicolasi e altro, Rv. 243713), dando seguito ai principi fissati dalle Sezioni Unite Falzone (Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005, Rv. 232067), alla cui stregua "costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice... l'anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza od innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge od allorchè esse invadano senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto od in parte gli esiti".

Nella specie, dalle trascrizioni richiamate dalla ricorrente parte civile emerge che il giudice ricusato nel corso dell'esame del teste M., funzionario di Ing. L, ne ha riassunto la sostanza asserendo che il "bel signor T.", dante causa del C. e primo firmatario della copertura assicurativa collegata al contratto di leasing, l'avrebbe stipulata in considerazione di "una serie di vantaggi che lei ci ha esposto", aggiungendo "che sicuramente sono tali altrimenti era libero di rivolgersi altrove" e " sa che per diciotto anni una quota delle rate dei canoni di leasing comprende" anche i costi dell'assicurazione e ha concluso affermando in forma retorica che nel contratto " non c'è niente di stupefacente, si sapeva dal primo giorno".

Alla richiesta di spiegazioni del difensore della parte civile il Presidente del Collegio spiegava che con l'espressione " non c'è niente di stupefacente" intendeva significare " che non c'è nulla che è cambiato in diciotto anni di rapporto, lo sapeva dal primo giorno. T. quando ha firmato sapeva che firmava una serie di collegati, come dire, coperture assicurative che avevano quel costo, chiaro, scritto in chiaro, questo vuol dire, non è cambiato".

3.2 Ma le richiamate espressioni, come esattamente evidenziato dal ricorrente, implicano una valutazione di infondatezza dell'accusa condensata nell'imputazione, la quale postula che la società ING L non avesse mai esattamente precisato il costo delle coperture assicurative, occultando il reale ammontare del premio riscosso dalla Toro Assicurazioni e chiedendo al contraente di pagare una somma più che doppia. Gli apprezzamenti in questione, resi a margine di un esame testimoniale e, quindi, in assenza di qualsivoglia specifica esigenza valutativa endoprocedimentale, al di là dei toni esuberanti, palesano un anticipato convincimento circa la portata delle clausole contrattuali controverse e,quindi, un'impropria manifestazione di giudizio sulla consistenza dell'addebito.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono e in accoglimento dell'istanza di ricusazione deve, pertanto, disporsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con conseguente declaratoria di nullità della sequenza dibattimentale svolta e trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, in accoglimento della proposta ricusazione, dichiara la nullità del dibattimento ed ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020