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Coltivazione e particolare tenuità del fatto (Tr. Fermo, 260716)

27 ottobre 2016, Nicola Canestrini

Non è punibile per particolare tenuità del fatto la coltivazione da parte di un incensurato di 50 piante di marijuana (13 g di principio attivo).



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

proc. N°1830/16 RGNR
sentenza n. 260/16 emessa il 27.10.2016

Il GIP presso il Tribunale di FERMO, nella persona del magistrato:
Dott. M.G.LEOPARDI
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nei confronti di

R.F. nato a C.M. li ....... res. a F. C.P. di fatto domiciliato in P.S.E. via ..............

IMPUTATO

del reato p. e p. dagli artt.110, 73 co I e IV DPR 309/90 perché in concorso tra loro, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, illecitamente coltivavano, producevano, fabbricavano, estraevano, raffinavano e comunque detenevano sostanze stupefacenti di cui alla tabella II prevista dall'art. 14 del presente decreto. In particolare, dopo aver adibito a serra una soffitta al di sopra dell'appartamento posto al piano primo della palazzina sita a F.C.P. - di cui entrambi i coniugi avevano la disponibilità ed alla quale si accedeva dal predetto appartamento mediante botola munita di scala in ferro a soffietto ritraibile, attraverso la predisposizione di impianti artigianali di ventilazione, illuminazione, rilevamento e mantenimento del calore ambientale, al suo interno, suddiviso in due vani, vi coltivavano n. 50 piante di Cannabis di diversi livelli di crescita e maturazione (n. 14 di altezza media pari a 1,60 m con infiorescenze e n. 36 di altezza media di m.1,30) il cui prodotto successivamente trattavano e confezionavano all'interno dell'appartamento sottostante e detenevano altresì gr 67 di sostanza stupefacente essiccata del tipo marijuana (di cui n. 7 gr contenuti in 2 involucri di cellophane e la restante parte di circa gr 56 riposta sul letto matrimoniale) piante e sostanze che per le circostanze dell'azione (coltivazione di un vivaio) per il loro quantitativo nonché per le modalità di occultamento all'interno di una soffitta, si desumeva essere destinate all 'uso non esclusivamente personale.
Con la recidiva specifica e reiterata per R.F. e la recidiva specifica per V.E.
In F. nella notte tra il 4.7.16 e il 5.7.16

all'interno del bar 'Erica' veniva trovato in possesso, senza giustificato motivo, di una mazza da baseball in legno di colore oro-nero di cm 60, venata all 'altezza del manico,

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il PM chiede:
condanna alla pena di mesi 6 di reclusione ed € 2 mila di multa ritenuto il fatto inquadrabile nella previsione di cui al V comma della norma contestata

La Difesa chiede:
in via principale, assoluzione dell'imputato con la più ampia formula di legge,
in subordine ex 131 bis cp per la particolare tenuità del fatto.

FATTO e DIRITTO

Pervenuti dinanzi al GIP a seguito di opposizione all'immediato e richiesta di definizione del procedimento con ricorso al rito ex art 438 e ss cpp formulata dall 'imputato li 5.9.16. Rito speciale a cui l'imputato veniva ammesso con ordinanza 1.10.16. All'udienza le parti procedevano a discussione concludendo nei rispettivi termini di cui sopra.
Il giudice si ritirava per deliberare provvedendo come da dispositivo di cui dava lettura.
Ritiene il giudicante che vada ritenuta la particolare tenuità del fatto che occupa e per l'effetto vada disposta assolutoria per essere l 'imputato non punibile in ragione della detta particolare tenuità del fatto.
Va infatti detto che nelle more del procedimento è entrata in vigore la normativa intervenuta (DLvo 28/15) che, introducendo un nuovo 131 bis cp, sancisce l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto stabilendo che 'nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando per le modalità della condotta e per l 'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. I 33 primo comma, l 'offesa è diparticolare tenuità ed ilcomportamento risulta non abituale' .
Nel caso che occupa, come si vede, è contestata all'imputato la coltivazione-fabbricazione-estrazione-detenzione, al di fuori di autorizzazione ex art 17 stesso DPR, di sostanza stupefacente cannabis che per le modalità dell 'azione, occultamento, quantitativo ...è presuntivamente destinata almeno in parte al consumo di terzi.
Pacifici i fatti contestati sia nella loro materialità, sia nell 'ascrivibilità all'imputato che occupa, sia, infine, nell 'elemento soggettivo del reato desumendosi già nella modalità di occultamento la consapevolezza dell'illiceità della condotta, ritiene, tuttavia, il giudicante che il fatto, stante gli esiti dell'accertamento peritale in atti (13 gr THC su 500 gr netti di sostanza, percentuale di purezza al 2%) se vero che costituisce reato trattandosi per certo di sostanza stupefacente e di quantitativo per il quale si è al di sopra dei minimi di legge, è talmente tanto contenuto per le circostanze appena rappresentate che non può che darsi luogo ad una assolutoria per particolare tenuità del fatto.
Circa gli estremi di legge che consentono una pronuncia del genere si osserva che trattasi di fatto occasionale, non risultano precedenti specifici in tal senso e non risulta arrecata offesa o come detto non si è verificato effettivo pericolo di diffusione.
La normativa invocata appare perciò possa essere applicata: come detto il comportamento tenuto non è abituale, inoltre la pena comminata per il fatto-reato contestato è nei limiti della nuova normativa: già il Pm ha riqualificato il fatto, concludendo, come previsto e punito dal V comma dell'art. 73 del contestato DPR 309/90 e ciò in ragione, come rappresentato degli esiti dell'accertamento peritale, l'occasionalità-contingenza della condotta e sue modalità in rapporto all'intero contesto consentono di ritenere sussistano tutti gli estremi di legge e ciò anche considerando l'esiguità del danno/pericolo/offesa arrecata.
L'assolutoria quindi, si impone.
Dello stupefacente sequestrato se ne impone confisca e distruzione.

PQM

Il GIP di FERMO visti gli artt. 131 bis-438-530 cpp assolve R.F. dal reato ascrittogli riqualificato il fatto quale ipotesi p e p dal V comma della norma contestata per essere l'imputato non punibile per la particolare tenuità del fatto.
Confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro.
Fermo li 27.10.16
il GIP
dott. Leopardi