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Circonvenzione di incapace: quali requisiti (anche nel testamento)? (Cass. 46552/22)

9 dicembre 2022, Cassazione penale

Non sussiste, ai fini della dimostrazione della presenza dei presupposti soggettivi del reato la necessità di dimostrare la presenza di un vero e proprio stato di incapacità di intendere e di volere o di svolgere perizia sul punto, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione e pressione.

La prova dell'instaurazione di un rapporto squilibrato risulta adeguatamente valutato in considerazione della presenza di precedenti costanti dazioni dalla vittima all'indagato, reiterate nel corso degli anni costituisce elemento qualificante: la presenza di atti di donazione di notevole valore, incensurabili prima del sopraggiungere dello stato di incapacità diventano anomali e penalmente rilevanti se compiuti qualora sussista in presenza di attività di suggestione e di pressione morale posta in essere dall'imputato.

La prova dell'induzione può risultare anche da elementi indiziari e prove logiche come la natura dell'atto posto in essere e l'incontestabile pregiudizio da esso derivato, nonché dagli accadimenti più strettamente connessi al suo compimento.

Corte di Cassazione

sez. II penale

ud. 22 settembre 2022 (dep. 9 dicembre 2022), n. 46552
Presidente Verga – Relatore Tutinelli

Ritenuto in fatto

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame reale, ha confermato limitatamente ai capi B) e C) il decreto di sequestro preventivo 25 febbraio 2022.

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato A.G. con il ministero degli avvocati LC e AL.

2.1. Con il primo motivo, l'indagato lamenta - quanto alla incolpazione sub B) - violazione di legge in relazione agli artt. 643 cod pen e 321 cod proc pen. Non sarebbe infatti possibile individuare, allo stato degli atti, alcuna condotta penalmente rilevante. Difetterebbe in primo luogo alcun pregiudizio patrimoniale per il de cuius posto che il testamento viene ad avere effetto esclusivamente dopo la morte dello stesso. Mancherebbe inoltre un collegamento tra l'affermato stato di inferiorità psichica e l'atto di disposizione patrimoniale.

Mancherebbe in radice la prova della presenza di effettive condizioni di vulnerabilità in conseguenza della mancanza di una perizia in ordine allo stato di capacità di intendere e volere della disponente G. tanto più che risulta in atti che il testamento è stato sottoscritto il 25 settembre 2021. Anche a volere ritenere sussistente uno stato di minorazione psichica, non vi sarebbe comunque prova che questo fosse oggettivo e riconoscibile da parte di tutti. In particolare, tale requisito sarebbe stato desunto sulla base di ragionamenti meramente ipotetici.

Mancherebbe la prova di un rapporto squilibrato tra l'indagato e vittima e la stessa modalità di redazione del testamento sarebbe indicativo della buona fede dei partecipanti tanto più dovendosi considerare la presenza di rapporti risalenti, quotidiani, stabili e consolidati che avevano portato alla donazione di mobili e trasferimenti di denaro sin dagli anni 90.

Non indifferente sarebbe infine la mancanza di altri soggetti chiamati alla successione.

Quanto, infine, all'assegno di 30.000 Euro datato 5 novembre 2021, la non contestata illegittimità è stata correttamente desunta delle dichiarazioni dell'amministratore della società di pompe funebri che ha dichiarato di aver ricevuto le spese funerarie alcuni giorni prima la morte della donna.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la insussistenza degli elementi strutturali del reato sub C). In particolare, risulterebbe contrastante con le imputazioni Ft e fatto che i notai che hanno operato nella vicenda non siano indagati. Difetterebbe inoltre la prova da parte dell'accusa di un previo accordo tra i dichiaranti e l'A. .

Difetterebbe infine la prova della falsità oggettiva delle dichiarazioni rese.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

2. Va preliminarmente disattesa la prospettata impossibilità di ritenere sussistente il delitto di circonvenzione di incapace qualora la disposizione patrimoniale sia avvenuta per via testamentaria. Infatti, questa Corte ha già avuto modo di precisare che, quando il soggetto passivo affetto da minorazione psichica qualificante sia stato indotto alla redazione di un testamento olografo, sussiste il reato di circonvenzione di incapace che si consuma con la pubblicazione dello stesso, verificandosi in tale momento la situazione di pericolo determinata dall'induzione, mentre rimane estraneo al perfezionamento dell'illecito il conseguimento del profitto, che si ricollega all'accettazione dell'eredità ed attiene esclusivamente al piano del dolo specifico (Sez. 2 -, Sentenza n. 10165 del 26/01/2021 Rv. 280771 - 01).

Nel caso di specie - la pubblicazione - pur con modalità assolutamente particolari - risulta avvenuta.

Nessun pregio risulta inoltre avere la mancanza di altri soggetti chiamati alla successione. Infatti, la norma incriminatrice tutela l'integrità del patrimonio del disponente (Sez. 2, Sentenza n. 31859 del 08/07/2020 - Rv. 280004 - 02) ed è finalizzato a sanzionare le condotte di chi strumentalizzi la presenza di particolare influenzabilità del disponente.

2.1. Venendo ai profili di violazione di legge evocati dal ricorrente, deve rilevarsi che - in punto sussistenza del fumus commissi delicti - il Tribunale della libertà, nel caso di specie, risulta essersi conformato ai principi più volte espressi da questa Corte di legittimità sopra richiamati e riassunti dovendosi osservare che:

a) Non sussiste, ai fini della dimostrazione della presenza dei presupposti soggettivi del reato la necessità di dimostrare la presenza di un vero e proprio stato di incapacità di intendere e di volere o di svolgere perizia sul punto, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione e pressione (Sez. 2, Sentenza n. 3209 del 20/12/2013 Rv. 258537 - 01). Nel caso di specie, il giudizio, nei limiti della sussistenza del fumus, sulla presenza di uno stato di infermità o deficienza psichica risulta correttamente articolato sulla base delle condizioni della vittima in relazione all'età (si trattava di ultra ottantacinquenne) valutata congiuntamente alle condizioni di salute (si trattava di soggetto affetto da patologie inerenti all'apparato cardiovascolare e da cirrosi epatica che aveva determinato, secondo le dichiarazioni del medico curante, soggetto non avente alcun interesse nella vicenda, chiari segni di encefalopatia; situazione successivamente aggravata da una condizione di insufficienza respiratoria). La valorizzazione sul punto delle dichiarazioni del medico curante risulta legittimamente valutata alla stregua di una palese mancanza di interesse e di una esplicitata competenza professionale.

b) La prova dell'instaurazione di un rapporto squilibrato risulta adeguatamente valutato in considerazione della presenza di precedenti costanti dazioni dalla vittima all'indagato, reiterate nel corso degli anni che, ferma restando la necessità di un successivo approfondimento in altra sede, costituisce elemento qualificante. Peraltro, va ricordato che la presenza di atti di donazione di notevole valore, incensurabili prima del sopraggiungere dello stato di incapacità diventano anomali e penalmente rilevanti se compiuti qualora sussista in presenza di attività di suggestione e di pressione morale posta in essere dall'imputato (Sez. 2, Sentenza n. 1923 del 18/12/2015 - dep. 19/01/2016 - Rv. 265787 - 01). Sul punto, sempre nei limiti della sussistenza del fumus, risulta particolarmente qualificante la vicenda riferita da C.M. e N.G. (pag. 4 della motivazione) da cui è possibile desumere sia la tendenza della de cuius ad attribuzioni patrimoniali inspiegabili sia la presenza di pressioni da parte dell'indagato.

c) quanto all'elemento dell"‘induzione", la relativa prova può risultare anche da elementi indiziari e prove logiche come la natura dell'atto posto in essere e l'incontestabile pregiudizio da esso derivato, nonché dagli accadimenti più strettamente connessi al suo compimento (Sez. 2 -, Sentenza n. 51192 del 13/11/2019 Rv. 278368 - 01). Le stesse modalità di redazione del testamento (sulla base di un testo dattiloscritto predisposto da terzi) risultano essere state logicamente valutate e, nel contesto descritto nel paragrafo che precede, assumono una rilevanza significativa anche in considerazione della peculiare sorte egta peculiare efficacia che un atto siffatto risulta avere avuto nel caso di specie.

d) l'abuso dello stato di vulnerabilità e il collegamento tra patologia, azione dell'indagato e disposizione patrimoniale, risultano essere stati ritenuti sussistenti in maniera legittima, logica e congrua stante la presenza di una condizione di minorazione psichica che rendeva comunque oggettivamente difficoltoso per la donna, almeno a partire dalla metà del settembre del 2021, l'esatta valutazione delle conseguenze della propria condotta e comprometteva l'effettiva capacità di resistere a pressioni esterne. Sul punto, la vicenda relativa all'assegno di 30.000 Euro versato da un soggetto in stato precomatoso tre giorni prima della morte per le spese funerarie che ancora avrebbero dovuto essere affrontate risulta essere oggettivamente sospetto sia nell'entità sia nei tempi ed è stato coerentemente valutato alla stregua di elemento di rafforzamento del ragionamento giudiziale.

e) l'oggettiva riconoscibilità della ritenuta minorata capacità è stata affermata sulla base delle dichiarazioni del medico curante. Ai fini della determinazione della sussistenza del fumus, pur in presenza di dichiarazioni discordanti, la valutazione di attendibilità qualificata riservata al medico curante appare adeguatamente motivata in quanto collegata all'assenza di interesse a fronte di interessi patrimoniali significativi in capo ai rimanenti soggetti escussi.

3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.

Pur dovendosi dare atto della assoluta peculiarità dell'atto in contestazione sotto l'aspetto contenutistico e degli effetti che da tale atto risultano essere scaturiti, risulta correttamente contestata la consapevole falsa attestazione al pubblico ufficiale di fatti dei quali l'atto è finalizzato ed in particolare del fatto che la G. avesse istituito erede l'A. ; circostanza, quest'ultima, qualificante la dichiarazione stessa e contrastante con tutti gli elementi già evidenziati in relazione al capo B).

La dimostrazione della consapevolezza - per quanto rileva ai fini della ipotizzabilità del fumus commissi delicti - deriva dalle medesime considerazioni già svolte a proposito della riconoscibilità esterna dello stato di deficienza psichica.

4. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

4.1. Il D.Lgs. n. 196 del 2003 art. 52 prevede l'obbligo - in caso di diffusione di sentenze di ogni ordine e grado di omettere le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Di conseguenza, in caso di diffusione del presente provvedimento, si dovranno omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.