La tardiva esecuzione dell'ordine di scarcerazione disposta per liberazione anticipata determina l'ingiustizia della detenzione sofferta fino alla concreta liberazione del detenuto e, pertanto, costituisce titolo per la domanda di riparazione.
Cassazione penale
Sez. IV, Sent., (ud. 30/09/2016) 14-11-2016, n. 47993
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Presidente -
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere -
Dott. SAVINO M. Gaetana - Consigliere -
Dott. CENCI Daniele - Consigliere -
Dott. PAVICH Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.B., N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 25/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del 22/03/2016;
sentita la rglazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
lette le conclusioni del PG Dott. LOY M. Francesco che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
P.B., tramite difensore, propone ricorso avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Torino con cui è stata rigettata la istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione asseritamente dallo stesso subita dal 19 ottobre al 25 novembre 2014 per il reato di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo hashish.
Il P. era stato condannato, con sentenza passata in giudicato il 28 settembre 2013, alla pena di anni tre mesi due di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa, con termine pena previsto per il 16.10.2015; l'ordine di esecuzione, emesso il 13.12.2013, era stato sospeso, trattandosi di condannato agli arresti domiciliari ed il 6 maggio 2014 gli veniva concessa la detenzione domiciliare. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014, il 2 luglio 2014 la difesa promuoveva incidente di esecuzione per la rideterminazione della pena ed il 24 novembre 2014, la Corte di Appello di Torino, sollecitata a fine ottobre 2014, fissava la pena in anni due mesi otto di reclusione ed Euro 12.00 di multa, cui conseguiva l'ordine di liberazione del detenuto emesso il 25 novembre 2014. Nell'ordine di scarcerazione veniva dato atto che la liberazione si imponeva anche perchè la pena rideterminata, benchè superiore alla detenzione complessiva a quel momento patita dal P., doveva essere decurtata per la concessione intervenuta nel frattempo di 180 giorni di liberazione anticipata, sicchè erano stati espiati in eccesso un mese e sette giorni di pena.
Nelle more il 3 novembre 2014, il P., sottoposto a detenzione domiciliare, era tratto in arresto nella flagranza del reato di evasione e la misura degli arresti domiciliari veniva revocata il 23 dicembre 2014.
Con il ricorso è stato chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata articolando due motivi.
Con il primo si lamenta che l'ordinanza impugnata viola il principio costituzionale della inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.) sul rilievo che il P. era stato detenuto illegittimamente a seguito del ritardo nella fissazione dell'udienza da parte del Giudice dell'esecuzione che, a fronte di richiesta formulata il 2 luglio, reiterata a fine ottobre 2014, aveva fissato l'udienza solo in data 24 novembre 2014, benchè anche a seguito dei provvedimenti di liberazione anticipata, il P. avrebbe dovuto essere liberato il 19.10.2014.
Con il secondo motivo si duole della manifesta illogicità della motivazione laddove il giudice della riparazione aveva sottolineato che il ritardo nella fissazione della udienza per l'incidente di esecuzione era stato determinato dalla mancata comunicazione al Collegio procedente dell'ordinanza di liberazione anticipata del 28 ottobre 2014, in quanto in ogni caso il periodo di ingiusta detenzione era imputabile all'Autorità giudiziaria. Sotto altro profilo, si deduce analogo vizio con riferimento all'affermazione che dal 3 novembre 2014 sussisteva a carico del P. un autonomo titolo detentivo concorrente sul rilievo che il periodo 3 novembre 2014- 25 novembre 2014 non può essere scorporato dalla pena che il giudice potrebbe stabilire per il reato di evasione per il quale è stata applicata la misura cautelare, in quanto uno stesso giorno o periodo di detenzione non può essere autonomamente imputato a due diverse pene. Si sostiene, poi, che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, la liberazione anticipata rileva anche ai fini della concessione della riparazione per ingiusta detenzione.
E' stata depositata memoria difensiva nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
La Corte distrettuale, dopo aver premesso che la fattispecie non rientrerebbe in alcuno dei casi cui l'art. 314 c.p.p. e neanche fra quelle per cui, a seguito della pronuncia additiva della Corte Costituzionale n. 310 del 1996 sarebbe consentito azionare il diritto all'indennizzo, ha richiamato il principio di diritto affermato dalla sentenza di questa Corte, Sez. 4, n. 40949 del 23/04/2015, D'Agui, Rv. 264708, secondo il quale resta escluso il riconoscimento dell'indennizzo in fattispecie nelle quali la mancata corrispondenza tra detenzione cautelare e pena eseguita o eseguibile consegua a vicende posteriori al giudicato connesse al reato o alle pena.
La fattispecie alla quale ha fatto riferimento il giudice della riparazione non è esattamente sovrapponibile a quella in esame.
Dalla sentenza D'Agui emerge che il provvedimento di concessione della liberazione anticipata non era definitivo (in quanto impugnato dallo stesso ricorrente) e l'ordine di carcerazione era del tutto legittimo siccome esattamente correlato alla condanna definitiva.
Nel caso in esame, la determinazione dei giorni di liberazione anticipata è incontestata e la pena- non interamente scontata dal P.- è stata ridotta a seguito della pronuncia di incostituzionalità della disciplina sugli stupefacenti ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, che ha condotto alla reviviscenza del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 nel testo anteriore nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, con la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo e la conseguente illegalità sopravvenuta della pena originariamente determinata.
Alla luce di tale situazione, va parzialmente condiviso il rilievo difensivo secondo il quale la privazione della libertà personale dal 19/10/ al 25/11/2014, non risulta sorretta da alcun titolo legittimo.
E' vero, in conformità a quanto sostenuto dal giudice della riparazione che nel caso in esame non si discute della legittimità dell'originario ordine di carcerazione emesso a seguito di sentenza passata in giudicato con l'indicazione della data di fine pena al 16.10.2015.
Ciò che rileva infatti è il diritto del condannato in espiazione pena, riconosciuto da una specifica norma di legge (art. 54 Ordinamento Penitenziario) di poter godere dell'istituto della liberazione anticipata nei casi previsti ed autorizzati dal Magistrato di sorveglianza, come è avvenuto per il caso di specie, laddove la liberazione era stata anticipata al 19.10.2014.
E' vero, altresì, che decisiva ai fini della scarcerazione è stata l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza in data 28 ottobre 2014 ha concesso 45 giorni di riduzione della pena per liberazione anticipata e che tale ordinanza non risulta comunicata al Collegio procedente per la rideterminazione della pena; ma tali disguidi non possono giustificare la violazione di un valore costituzionalmente tutelato come la libertà personale.
Riconosciuto tale diritto, l'ordine di esecuzione doveva essere immediatamente adeguato alla diversa data anticipata in modo che il condannato potesse essere liberato per tempo.
Sotto tale profilo va riconosciuta una illegittimità, non originaria, sopravvenuta dell'originario ordine di esecuzione, per cui trova applicazione il dictum della sentenza della Corte Costituzionale n. 310 del 1996 (v. in tal senso, Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014, Truzzi, Rv 259210).
La richiamata sentenza Truzzi ha sottolineato che il Giudice delle leggi, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3 Cost., comma 1, e art. 24 Cost., comma 4, l'art. 314 c.p.p., nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, ha posto in evidenza che la diversità della situazione di chi abbia subito la detenzione a causa di una misura cautelare - che in prosieguo sia risultata ingiusta rispetto a quella di chi sia rimasto vittima di un ordine di esecuzione arbitrario- non è tale da giustificare un trattamento cosi discriminatorio, al punto che la prima situazione venga qualificata ingiusta e meritevole di equa riparazione e la seconda venga invece dal legislatore completamente ignorata, tenuto conto che l'ordine di carcerazione illegittimo offende la dignità della persona in misura non minore della detenzione cautelare ingiusta.
In quella occasione la Corte Costituzionale ha altresì evidenziato che l'omissione del legislatore risulta ingiustificata anche alla luce dei principi e criteri direttivi dettati per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, laddove è prefigurata (L. n. 81 del 1987, art. 2, comma 1, n. 100), accanto alla riparazione dell'errore giudiziario, anche la riparazione per l'"ingiusta detenzione", nonchè laddove (art. 2, comma 1, prima proposizione, stessa legge) si prevede l'adeguamento del nuovo codice alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale, in considerazione del fatto che la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (resa esecutiva con L. n. 848 del 1955) prevede espressamente, all'art. 5, il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzione di sorta.
In conclusione, la citata sentenza Truzzi ha affermato il principio di diritto, condiviso da questo Collegio, secondo il quale la tardiva esecuzione dell'ordine di scarcerazione disposta per liberazione anticipata determina l'ingiustizia della detenzione sofferta fino alla concreta liberazione del detenuto e, pertanto, costituisce titolo per la domanda di riparazione.
Non è, invece, fondato il profilo di censura relativo alla motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice della riparazione ha rilevato che dal 3 novembre 2014 in ogni caso la limitazione della libertà personale del P. era giustificata da un autonomo titolo detentivo concorrente emesso per il reato di evasione.
Tale enunciazione è conforme al disposto dell'art. 314 c.p.p., comma 4: " Il diritto alla riparazione è escluso per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo". Dunque, il diritto alla riparazione si configura per il periodo fino al 2 novembre 2014. L'ordinanza va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Torino, che si atterrà ai principi sopra indicati, provvedendo altresì al regolamento delle spese tra le parti di questo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo esame alla Corte d'appello di Torino cui rimette pure il regolamento delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016