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Cambio del difensore e elezione di domicilio (Cass. 48741/20)

20 dicembre 2004, Cassazione penale

Nomina del difensore ed elezione o dichiarazione di domicilio sono atti processuali distinti e dalle diversificate finalità.

La nomina assicura all'imputato la difesa tecnica; l'elezione di domicilio individua il luogo ove le notifiche degli atti processuali debbono essere eseguite per volontà del soggetto destinatario. Detta elezione può ovviamente avvenire anche presso persona che non abbia la qualità di difensore o che l'abbia per svariate ragioni poi perduta.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

(ud. 25/11/2004) 20-12-2004, n. 48741

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SOSSI Mario - Presidente

Dott. MOCALI Piero - Consigliere

Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere

Dott. GIRONI Emilio - Consigliere

Dott. PEPINO Livio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) HORNEAC TIBERIU N. IL 09/08/1975;

avverso ORDINANZA del 10/03/2004 TRIBUNALE di LECCO;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MOCALI PIERO;

lette le conclusioni del P.G. Dr. per l'annullamento con rinvio;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

OSSERVA

Coll'ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Lecco - quale giudice dell'esecuzione - rigettava l'incidente promosso dall'Horneac, al fine di vedere dichiarata la nullità della notifica della sentenza contumaciale pronunciata nei suoi confronti il 17.12.2002.

Osservava il giudice "a quo" che, nel procedimento, l'H aveva eletto domicilio, preliminarmente a qualunque nomina, presso il difensore d'ufficio, poi nominato nella persona del dr. proc. AR; avendo quest'ultimo successivamente chiesto ed ottenuto la cancellazione dall'Albo professionale, il p.m. aveva provveduto alla nomina di altro difensore d'ufficio, considerato anche domiciliatario per le notificazioni.

Essendo queste avvenute regolarmente presso detto domicilio, la richiesta difensiva non poteva essere accolta nè quanto alla rinnovazione della notifica dell'estratto contumaciale, nè quanto alla rimessione nei termini per impugnare.

Avverso tale pronuncia ricorreva per Cassazione l'H, che denunciava vizio della motivazione e violazione di legge.

Correttamente, dopo il ritiro dall'attività professionale del Riva, gli era stato nominato altro difensore d'ufficio; ma erroneamente si era ritenuto che il Riva, oltre alla qualità di difensore, avesse perduto quella di domiciliatario, che egli invece non gli aveva mai revocato. Pertanto, le notificazioni avrebbero dovuto essere effettuate presso il domiciliatario ritualmente eletto, non essendo legittima una diversa procedura, che non teneva conto della volontà della parte interessata.

Il ricorso è fondato.

Nomina del difensore ed elezione o dichiarazione di domicilio sono atti processuali distinti e dalle diversificate finalità. La nomina assicura all'imputato la difesa tecnica; l'elezione di domicilio individua il luogo ove le notifiche degli atti processuali debbono essere eseguite per volontà del soggetto destinatario. Detta elezione può ovviamente avvenire anche presso persona che non abbia la qualità di difensore o che - secondo la giurisprudenza di questa Corte, correttamente citata nel ricorso - l'abbia per svariate ragioni poi perduta.

Nella fattispecie, è vero che l'H aveva eletto il domicilio presso il difensore d'ufficio, ancor prima che questi gli venisse assegnato; ma proprio per la diversificazione tra nomina ed elezione, la successiva sostituzione del difensore ufficioso non poteva incidere sulla individuazione del domiciliatario. A meno che, previo tentativo di notifica presso il medesimo, non si fosse accertata l'inidoneità (sopraggiunta) della elezione, anche per il motivo indicato dall'ordinanza impugnata, ovvero la non reperibilità del domiciliatario nel luogo originariamente indicato; e solo in tal caso sarebbe stata legittima la notifica presso il difensore, ai sensi dell'art. 161 c. 4 c.p.p. Ne consegue che l'ordinanza "de qua" deve essere annullata, con rinvio al medesimo giudice, che dovrà disporre la rinnovazione della notifica dell'estratto della sentenza contumaciale all'H.

P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Lecco in sede di esecuzione, per la rinnovazione nei confronti dell'H della notifica dell'estratto della sentenza emessa il 17.12.2002.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2004.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2004