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Bomboletta spray al peperoncino è reato (Cass. 14807/16)

11 aprile 2016, Cassazione penale

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La bomboletta contenente spray urticante a base di oleoresin capsicum, principio estratto dalle piante di peperoncino, non è ricompresa nè tra le armi da guerra o tipo guerra nè tra quelle comuni da sparo: il porto in luogo pubblico di una bomboletta di tal genere, commesso dall'imputato, integra, quindi, gli estremi della contravvenzione di porto abusivo di armi.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

sentenza (ud. 07/01/2016) 11.04.2016, n. 14807

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.P.D. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1542/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del 29/01/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa MARINELLI Felicetta, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente ai capi di imputazione contrassegnati con i numeri 2 e 6 e per il rigetto nel resto.

L'avv. Alberto Zanetta, in difesa dell'imputato D.M.P. D., ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo
1. Con sentenza pronunciata il 28 gennaio 2014, depositata il 6 febbraio 2014, la Corte di appello di Torino, confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli il 21 gennaio 2013, in ordine alla declaratoria di responsabilità e alla condanna di D.M. P.D. per i reati in continuazione in materia di armi descritti in tale sentenza nei capi "2", "4", "6", dichiarava l'estinzione per prescrizione degli altri reati riconosciuti dal Tribunale. La predetta Corte, quindi, rideterminava la pena complessivamente inflitta in anni due, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed Euro 74,00 di multa.

In particolare, nella sentenza di primo grado le contestazioni che ancora qui rilevano erano:

capo "2", reato di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 4 per aver portato in luogo aperto al pubblico una bomboletta spray urticante contenente oleoresina di capsico, il 26 luglio 2008;

capo "4", reato di cui alla L. n. 110 del 1975, artt. 2 e 7 per aver detenuto illegalmente, presso la propria abitazione, una carabina ad aria compressa marca Diana mod. 38, arma comune da sparo per uso sportivo, il 26 luglio 2008;

capo "6", reato di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 4 per aver portato fuori dalla propria abitazione e dalle appartenenze di essa una bomboletta di spray urticante contenente gas paralizzante, il 6 novembre 2008.

2. L'imputato, assistito da difensore, ha proposto ricorso per cassazione depositato il 31 luglio 2015, affidato a sei motivi.

2.1. Con il primo motivo, si deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e di norme processuali, nonchè mancanza o manifesta illogicità della motivazione, per emessa indicazione, nella sentenza della Corte di appello, della contestazione di cui al capo "6" della sentenza del Tribunale.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce, in relazione ai capi "2" e "6" della contestazione, riguardanti il porto di bombolette contenenti sostanza urticante, inosservanza ed erronea applicazione di legge penale nonchè mancanza o manifesta illogicità della motivazione, sostenendo, sulla base di richiami alla giurisprudenza di legittimità, che i fatti non sono sussumibili sotto la norma incriminatrice di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 4 bensì sotto quella di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 poichè la sostanza contenuta nelle bombolette non era costituita da aggressivo chimico del tipo in soluzione irritante-lacrimogena come quelle in dotazione alle forze di polizia per il controllo dell'ordine pubblico. Ciò comporta che il reato deve essere dichiarato estinto per prescrizione.

2.3. Con il terzo motivo, si deduce, sempre in relazione ai capi "2" e "6" della contestazione, inosservanza ed erronea applicazione di legge penale nonchè mancanza o manifesta illogicità della motivazione, sostenendo carenza di dolo e rilevanza dell'errore di fatto, poichè l'imputato, essendo nato e cresciuto in Svizzera, ove la vendita e il porto di tali oggetti sono liberi, è incorso in errore scusabile ritenendo che così fosse anche in Italia.

2.4. Con il quarto motivo, si deduce, in relazione al capo "4", riguardante la detenzione di una carabina ad aria compressa, inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, di ogni altra norma giuridica di cui si deve tenere conto per la sua applicazione, di norma processuale penale, nonchè mancanza o manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il fatto non è sussumibile nel disposto della L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7 in considerazione della quantità di energia cinetica che poteva essere liberata dai proiettili dallo strumento, quindi lecitamente detenibile e portabile per attività sportiva.

2.5. Con il quinto motivo, si deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, di ogni altra norma giuridica di cui si deve tenere conto per la sua applicazione, di norma processuale penale, nonchè mancanza o manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che non è stato rispettato il canone decisorio previsto dall'art. 533 cod. proc. pen. , secondo il quale la condanna di un imputato può essere pronunciata solo quando sia superato "ogni ragionevole dubbio" in ordine alla sua colpevolezza.

2.6. Con il sesto motivo, si deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, di ogni altra norma giuridica di cui si deve tenere conto per la sua applicazione, di norma processuale penale, nonchè mancanza o manifesta illogicità della motivazione, con riguardo al trattamento sanzionatorio e alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche.

Motivi della decisione

1. Con riferimento al reato di cui al capo "2", deve notarsi che la bomboletta contenente spray urticante a base di oleoresin capsicum, principio estratto dalle piante di peperoncino, non è ricompresa nè tra le armi da guerra o tipo guerra nè tra quelle comuni da sparo (Sez. 1, n. 3116 del 24/10/2011 - dep. 25/01/2012, P.G. in proc. Cantieri, Rv. 251825). Il porto in luogo pubblico di una bomboletta di tal genere, commesso dall'imputato, integra, quindi, gli estremi della contravvenzione di porto abusivo di armi, prevista dall'art. 699 cod. pen.

2. Con riferimento al reato di detenzione di una carabina, di cui al capo "4", deve notarsi che le armi ad emissione di gas o ad aria compressa che sviluppano un'energia cinetica inferiore a 7,5 joule - nel caso in esame non risulta il contrario - pur essendo escluse dalla categoria delle "armi comuni da sparo", rientrano nella più ampia categoria di "armi" cui fa riferimento la L. n. 110 del 1975, art. 4; ne consegue che il porto ingiustificato delle stesse integra la fattispecie incriminatrice prevista da tale disposizione (Sez. 1, n. 10328 del 06/02/2015 - dep. 11/03/2015, Fiatti, Rv. 262693).

3. Con riferimento al reato di cui al capo "6" [spray urticante contenente gas paralizzante], deve notarsi che, essendo contestato all'imputato il porto fuori dalla propria abitazione ma non in luogo pubblico, è configurabile la contravvenzione prevista dall'art. 699 cod. pen..

4. Tutti i predetti reati, come sopra qualificati, sono prescritti, avuto riguardo al tempo trascorso dalla loro commissione ( artt. 157 e 160 cod. pen.).

5. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, previe le predette riqualificazioni, perchè i reati contestati sono estinti per prescrizione. Restano fermi, ai sensi della legge 152 del 1975 , la confisca e il versamento degli oggetti in sequestro alla competente direzione di artiglieria, come disposto dal Tribunale.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente ai fatti di cui al capo 2), riqualificato ai sensi dell'art. 699 c.p. , al capo 4), riqualificato ai sensi dell'art. 697 c.p. , e al capo 6), riqualificato ai sensi dell'art. 699 c.p. , perchè estinti per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2016