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Avvocato non può rinunciare a prescrizione per cliente (Cass. 54374/18)

5 dicembre 2018, Cassazione penale

La rinuncia alla prescrizione rientra nell’alveo dei diritti personalissimi, che possono essere esercitati dall’interessato personalmente o, al più, con il ministero di un procuratore speciale, ma non dal difensore senza procura speciale.

La rinuncia alla prescrizione non è esercitabile dal difensore neppure nell’ipotesi in cui sia formulata alla presenza dell’imputato, che rimanga silente.

Corte di Cassazione

sez. III Penale, sentenza 17 ottobre – 5 dicembre 2018, n. 54374
Presidente Di Nicola – Relatore Semeraro

Ritenuto in fatto

1. Il difensore di C.P. ha proposto il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 24 aprile 2017 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara del 6 luglio 2015 di condanna del ricorrente per il reato ex art. 44 d.P.R. 380/2001.
Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 99 cod. proc. pen. e 157 cod. pen. affermando l’inesistenza della dichiarazione della rinuncia alla prescrizione.
Contrariamente a quanto rappresentato dalla Corte di appello di L’Aquila, la rinuncia alla prescrizione sarebbe stata dichiarata dal difensore; nel verbale di udienza e nelle trascrizioni non vi è alcuna esplicita dichiarazione dell’imputato di rinuncia alla prescrizione.
Si richiamano i principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18953 del 25 febbraio 2016 rilevando che è inefficace la rinuncia alla prescrizione compiuta dal difensore, anche se alla presenza dell’imputato, trattandosi di atto relativo all’esercizio di un diritto personalissimo dell’imputato. Inoltre, la rinuncia richiede la forma espressa.
2. Con il secondo motivo la difesa ha dedotto ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. il vizio della motivazione, relativamente all’insussistenza del fatto per la mancata prova della commissione del fatto contestato.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è fondato.
1.1. La Corte di appello di L’Aquila ha infatti affermato che la dichiarazione del ricorrente di rinuncia alla prescrizione risulta dal verbale di udienza: la Corte di appello di L’Aquila ha però fatto riferimento esclusivo a quanto riportato nel verbale riassuntivo.
Deve però rilevarsi che il verbale è stato redatto in forma integrale, in base all’art. 134 cod. proc. pen., con la riproduzione fonografica, come risulta chiaramente dalla trascrizione in atti dell’udienza del 15 giugno 2016.
Dall’analisi della trascrizione di quanto accaduto in udienza, risulta che la frase "l’ingegnere... vuole rinunciare la prescrizione sul capo b) e non sul capo a)" fu proferita dal difensore, non dall’imputato, per quanto in sua presenza.
Dopo tale frase, il giudice, che non ha però poteri certificativi, dichiara "l’imputato C. è presente, dichiara di rinunciare alla prescrizione solo con riferimento alla contravvenzione sub b)".
Non risulta trascritta alcuna esplicita dichiarazione da parte dell’imputato di rinuncia alla prescrizione, come invece riportato nel verbale riassuntivo: per altro, quella espressa dal giudice nel corso dell’udienza, è la ripetizione della volontà espressa dal difensore il quale però non era munito di apposita procura speciale.
1.2. Orbene, la Corte di appello di L’Aquila non ha valutato che il verbale è stato redatto in forma integrale, in base all’art. 134 cod. proc. pen., con la riproduzione fonografica. In tali casi, ai sensi dell’art. 139 comma 3 cod. proc. pen. "Per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non è chiaramente intellegibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva". Dunque, nel caso di registrazione, ciò che fa fede in primo luogo è la riproduzione fonografica che nel caso in esame non lascia dubbi: non risulta essere stata registrata la voce del ricorrente.
1.3. Va ribadito l’indirizzo espresso da Cass Sez. 6, n. 3784 del 05/10/1994, dep. 1995, Celone, Rv. 201855 secondo il quale l’impiego del mezzo tecnico della registrazione fonografica, cui deve farsi ricorso tutte le volte in cui non si provvede in forma integrale con il mezzo stenotipico, si accompagna alla redazione del verbale in forma riassuntiva e, circa il contenuto di detto verbale, l’art. 139 comma 2 cod. proc. pen. stabilisce che in esso è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione. Il rapporto tra contenuto del verbale e risultato della registrazione, è disciplinato dal 3 comma dell’art. 139 nel senso che se il prodotto della registrazione si è formato in modo compiuto ed intellegibile è ad esso che occorre dare la prevalenza rispetto al verbale riassuntivo, suscettibile di errori ed omissioni estranei alla documentazione fonografica. Se, invece, la registrazione fonografica in tutto o in parte non ha avuto effetto o risulti non comprensibile sarà inevitabile attribuire al verbale convenzionale piena efficacia probatoria, sicché in concreto il contenuto del verbale in forma riassuntiva, cui occorrerà attenersi, dipenderà dalla maggiore o minore affidabilità delle operazioni di registrazione. Di conseguenza, se del verbale in forma riassuntiva è parte integrante la riproduzione fonografica inserita nei modi di cui all’art. 139 comma 3 cod. proc. pen., il giudice, che del contenuto di essa si avvale secondo il criterio di prevalenza indicato dalla medesima norma, non incorre in alcuna irregolarità né utilizza atti inesistenti.
Più di recente, la Corte di Cassazione, Sez. 4, n. 1517 del 03/12/2013, dep. 2014, Tarko, Rv. 258514 ha affermato che in caso di discordanza tra il verbale redatto in forma riassuntiva e quello stenotipico, non soccorre un criterio assoluto di prevalenza dell’uno o dell’altro, ma occorre rifarsi ad un principio flessibile che tenga conto delle diverse situazioni del caso concreto e la valutazione effettuata dal giudice di merito in ordine alla maggiore affidabilità di uno dei due documenti, ove adeguatamente argomentata, non è sindacabile in sede di legittimità.
Manca però nel caso in esame ogni valutazione sul contenuto della registrazione, nonostante lo specifico motivo di appello sul punto.
1.4. Il motivo proposto dalla difesa è dunque fondato, perché dalla registrazione non risulta una esplicita rinuncia alla prescrizione da parte dell’imputato.
In punto di diritto, la difesa ha correttamente richiamato i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 266333.
In motivazione, in estrema sintesi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che la rinuncia della prescrizione deve essere espressa, non può quindi essere dedotta da alcun comportamento concludente: l’avverbio "espressamente", secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, significa che la rinuncia deve essere effettuata "in modo esplicito e formale" e "non può essere dedotta, in via congetturale, da fatti incompatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione".
La rinuncia alla prescrizione rientra nell’alveo dei diritti personalissimi, che possono essere esercitati dall’interessato personalmente o, al più, con il ministero di un procuratore speciale, restando dunque estranea alla sfera delle facoltà e dei diritti esercitabili dal difensore, ai sensi dell’art. 99, comma 1, cod. proc. pen., in nome e per conto del suo assistito.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno anche richiamato l’orientamento per il quale la rinuncia alla prescrizione non è esercitabile dal difensore neppure nell’ipotesi in cui sia formulata alla presenza dell’imputato, che rimanga silente (Cass. Sez. 2, n. 23412 del 09/06/2005, Avallone, Rv. 231879), così come accaduto nel caso in esame.
1.5. Deve ritenersi che la rinuncia sia stata manifestata dal difensore, del tutto privo di tali poteri; la Corte di appello di L’Aquila ha erroneamente applicato gli artt. 99 cod. proc. pen. e 157 cod. pen. ed in accoglimento dell’appello sul punto, avrebbe dovuto prendere atto del decorso del termine di prescrizione al 11 settembre 2013.
2. Pertanto, la sentenza della Corte di appello di L’aquila deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione, non sussistendo elementi evidenti per pronunciare la sentenza ai sensi del comma 2 dell’art. 129 cod. proc. pen..
L’accoglimento del primo motivo assorbe l’analisi del secondo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché il reato residuo è estinto per prescrizione.